Art. 17 - Giunte di facolta' dipartimentali 17.1 Le Giunte di facolta' dipartimentali sono nominate dal Consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i professori della Facolta' dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le Giunte di facolta' dipartimentali sono composte da: a) il Preside, che presiede e convoca le sedute; b) il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza; c) il Coordinatore degli studi; d) il Coordinatore della ricerca. 17.2 Le Giunte di facolta' dipartimentali: a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di governo dell'Universita'; b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi; c) approvano i piani di studio; d) propongono al Senato accademico la nomina dei Delegati di Corso di studio, che rispondono alle Giunte di facolta' dipartimentali; e) danno pareri al Senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita'; f) approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attivita' di ricerca delle Facolta' Dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati; g) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio di facolta' dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facolta' dipartimentale. 17.3 Il Consiglio di amministrazione, su proposta delle Giunte di facolta' dipartimentali, puo' nominare uno o piu' coordinatori del Tutorato.