Art. 2 - Finalita' e attivita' 2.1 L'Universita' promuove come obiettivo primario la formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunita' internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria 2.2 Lo scopo dell'Universita' e' quello di formare tali studenti sia sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale. 2.3 L'Universita' intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell'Organizzazione mondiale della sanita' e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell'umanita' 2.4 L'Universita' si propone di dare agli studenti un'ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche attraverso rapporti di collaborazione con Universita' nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalita'. 2.5 Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita' realizzera' anche attivita' di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie. 2.6 Svolgera', altresi', attivita' di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e della telemedicina, realizzando anche un network permanente di formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi. 2.7 L'Universita' promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attivita' che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneita' della provenienza degli studenti. 2.8 L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'Universita', contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 2.9 L'Universita' cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento, master universitari, seminari, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale. 2.10 L'Universita' puo' conferire titoli di Laurea (L) e Laurea magistrale (LM), Diplomi di specializzazione (DS) e Dottorati di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Puo' altresi' rilasciare Master di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea magistrale. 2.11 L'Universita' puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. 2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare e/o controllare societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri. 2.13 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' puo' istituire sedi secondarie anche in altre citta' italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione ministeriale.