(Allegato-art. 2)
Art. 2 - Finalita' e attivita' 
    2.1 L'Universita' promuove come obiettivo primario la  formazione
universitaria nell'ambito delle scienze mediche e  le  altre  affini,
economiche e sociali finalizzate al mondo della  salute  al  servizio
della  comunita'  internazionale  con  particolare  attenzione   alle
popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria 
    2.2 Lo scopo dell'Universita' e' quello di formare tali  studenti
sia  sotto  il  profilo  professionale  che  sotto  quello  etico  ed
umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico
pratica necessaria  per  metterli  in  condizione  di  esercitare  le
professioni sanitarie e dirigenziali di istituti  socio-sanitari  con
adeguata autonomia professionale. 
    2.3 L'Universita' intende contribuire ad affrontare la drammatica
carenza  di   operatori   sanitari   che,   secondo   unanimi   stime
dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  e   di   molti   altri
autorevoli organismi internazionali, rappresenta una  delle  maggiori
piaghe dell'umanita' 
    2.4 L'Universita' si  propone  di  dare  agli  studenti  un'ampia
formazione  che  consenta  una  preparazione  di  alto   livello   da
conseguire  anche   attraverso   rapporti   di   collaborazione   con
Universita' nazionali  ed  internazionali  che  intendono  impegnarsi
sulle stesse finalita'. 
    2.5  Per  il  perseguimento  di  tali   obiettivi   l'Universita'
realizzera' anche attivita' di ricerca, sperimentazione e studio  con
particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori
problematiche sanitarie. 
    2.6 Svolgera', altresi', attivita' di aggiornamento e  assistenza
a distanza  del  personale  sanitario,  tramite  lo  strumento  della
teledidattica e della  telemedicina,  realizzando  anche  un  network
permanente  di  formazione  continua  tra  gli   operatori   sanitari
impegnati nei vari Paesi. 
    2.7 L'Universita'  promuove  la  cooperazione  universitaria,  lo
scambio  e  il  dialogo  interculturale  attraverso   attivita'   che
valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneita'  della
provenienza degli studenti. 
    2.8  L'Universita'  assicura  la  liberta'  di   ricerca   e   di
insegnamento  garantita  dalla  Costituzione  italiana.   Professori,
ricercatori,  personale  tecnico-amministrativo  e  studenti,   quali
componenti  dell'Universita',   contribuiscono,   nell'ambito   delle
rispettive funzioni e responsabilita',  al  raggiungimento  dei  fini
istituzionali. 
    2.9 L'Universita'  cura  l'istruzione  universitaria  a  tutti  i
livelli degli ordinamenti didattici previsti  per  legge,  opera  nel
campo   della   formazione   superiore,    attraverso    scuole    di
specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento,  master
universitari, seminari, nonche'  attraverso  attivita'  propedeutiche
all'insegnamento superiore e all'esercizio  delle  professioni.  Essa
cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e
puo'  attivare  iniziative  editoriali,  in   particolare   di   tipo
multimediale. 
    2.10 L'Universita' puo' conferire titoli di Laurea (L)  e  Laurea
magistrale (LM), Diplomi di  specializzazione  (DS)  e  Dottorati  di
ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Puo' altresi'
rilasciare Master di  I°  e  II°  livello  al  termine  di  corsi  di
perfezionamento  scientifico  ed   alta   formazione   permanente   e
ricorrente successivi al conseguimento della Laurea  e  della  Laurea
magistrale. 
    2.11 L'Universita' puo' rilasciare  inoltre  specifici  attestati
relativi ai corsi di alta specializzazione  e  di  perfezionamento  e
alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. 
    2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita'
intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri.
Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica  e  di
ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi.
Puo' costituire, partecipare e/o controllare societa' di capitali,  e
costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e
intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della  didattica
e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare  a  consorzi
con altre Universita', organizzazioni ed  enti  pubblici  e  privati,
italiani e stranieri. 
    2.13   Per   favorire   il   confronto   su   problemi   connessi
all'attuazione  dei  propri  fini  istituzionali  l'Universita'  puo'
istituire sedi secondarie anche in altre citta' italiane  ed  europee
nel rispetto delle linee generali di indirizzo  della  programmazione
ministeriale.