Art. 22 - Nucleo di valutazione di Ateneo 22.1 L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione. 22.2 L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 22.3 Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti. 22.4 Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' nominato dal Consiglio di amministrazione al quale riferisce con relazione annuale, e' composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Dura in carica tre anni.