Art. 23 - Collegio dei revisori dei conti 23.1 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Dura in carica tre anni. 23.2 Le procedure di nomina ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono definite nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' deliberato dal Consiglio d'amministrazione.