(Allegato-art. 26)
Art. 26 - Contratti a tempo determinato 
    Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione
e il perfezionamento dei giovani docenti l'Universita' puo' stipulare
contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23  della  legge  n.
240/2010  e  successive  modificazioni.  Tali  contratti  di  diritto
privato sono rinnovabili e  non  danno  luogo  a  diritti  in  ordine
all'accesso nei ruoli dell'Universita'.