Art. 28 - Ammissione Il Consiglio di amministrazione, sentiti gli organi accademici, determina le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati, tenendo presenti le peculiarita' dell'Universita' che pone particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi deficit sanitari