(Allegato-art. 28)
Art. 28 - Ammissione 
    Il Consiglio di amministrazione, sentiti gli  organi  accademici,
determina  le  modalita'  di  ammissione  idonee  ad   accertare   le
attitudini e la  preparazione  dei  candidati,  tenendo  presenti  le
peculiarita' dell'Universita'  che  pone  particolare  attenzione  ai
giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi deficit sanitari