Art. 30 - Diritto allo studio L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento nelle strutture socio-sanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo puo' integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso convenzioni con altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria alle popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno.