(Allegato-art. 30)
Art. 30 - Diritto allo studio 
    L'Universita',  nell'ambito  della  propria  autonomia  e   delle
proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari  per  assicurare
la realizzazione del diritto allo studio. 
    S'impegna  specificatamente  a  favorire   quanto   consenta   di
migliorare la formazione culturale  degli  studenti  provenienti  dai
Paesi in via di sviluppo  ed  il  loro  inserimento  nelle  strutture
socio-sanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo puo'  integrare
le proprie strutture  funzionali  anche  attraverso  convenzioni  con
altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di  fornire  una
migliore  assistenza  sanitaria  alle  popolazioni   che   ne   hanno
maggiormente bisogno.