(Allegato-art. 4)
Art. 4 - Organi dell'Universita' 
    4.1. Sono organi dell'Universita': 
      a. il Consiglio di amministrazione; 
      b. il Presidente; 
      c. il Consigliere delegato (ove nominato); 
      d. il Rettore; 
      e. il Senato accademico; 
      f. il Direttore generale; 
      g. il Nucleo di valutazione; 
      h. il Collegio dei revisori dei conti; 
      i. il Comitato esecutivo (ove nominato); 
      j. il Collegio di disciplina. 
    4.2. Gli Organi accademici sono rinnovabili una sola volta. 
    4.3.   L'organizzazione   e   il   funzionamento   degli   organi
dell'Universita' si conformano al presente statuto e  al  regolamento
didattico di Ateneo,  fatte  salve  le  norme  previste  dal  vigente
Ordinamento universitario applicabili alle Universita' non statali.