Art. 4 - Organi dell'Universita' 4.1. Sono organi dell'Universita': a. il Consiglio di amministrazione; b. il Presidente; c. il Consigliere delegato (ove nominato); d. il Rettore; e. il Senato accademico; f. il Direttore generale; g. il Nucleo di valutazione; h. il Collegio dei revisori dei conti; i. il Comitato esecutivo (ove nominato); j. il Collegio di disciplina. 4.2. Gli Organi accademici sono rinnovabili una sola volta. 4.3. L'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Universita' si conformano al presente statuto e al regolamento didattico di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente Ordinamento universitario applicabili alle Universita' non statali.