Art. 6 - Consiglio di amministrazione: Funzionamento 6.1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominati), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno. 6.2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il regolamento generale di ateneo, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione finanza e contabilita' e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione. 6.3. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto le persone di volta in volta proposte dal Presidente. Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri del Consiglio qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.