Art. 7 - Consiglio di amministrazione: Competenze 7.1 Il Consiglio di amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. 7.2 Compete al Consiglio di amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita'; c) deliberare sulle modifiche statutarie. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del Senato accademico; d) deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi; f) nomina il Presidente. Puo', altresi', nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e un Consigliere delegato. 7.3 In particolare spetta al Consiglio di amministrazione: a) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto; b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Universita'; c) approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti; d) nominare il Rettore che esercita anche la funzione di Vice Presidente Vicario; e) nominare i componenti dell'Advisory Board; f) nominare i Presidi di Facolta' Dipartimentali e i Presidenti dei Corsi di laurea scelti tra i relativi docenti; g) nominare il Direttore generale; h) nominare, se necessario, il Vice Direttore generale con l'attribuzione dei relativi poteri; i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo; j) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facolta' e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del Rettore; k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori; l) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami; m) deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale; n) nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare il Regolamento di funzionamento. 7.4 Inoltre spetta al Consiglio di amministrazione deliberare: a) su proposta dei Consigli di facolta' dipartimentali, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse; b) su proposta dei Consigli di facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali; d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca; e) in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonche' ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico; f) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive; g) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati; h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie; i) il Codice etico e le modifiche relative su proposta del Senato accademico; j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.