(Allegato-art. 8)
Art. 8 - Comitato esecutivo 
    8.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, e' formato da 3 a  5
componenti, compresi quali componenti di diritto  il  Presidente  del
Consiglio  di  amministrazione  o,  se  impossibilitato,   dal   Vice
Presidente e il Rettore. 
    I componenti non  di  diritto  sono  nominati  dal  Consiglio  di
amministrazione. 
    8.2  Il  Comitato  esecutivo  e'  convocato  dal  Presidente  del
Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice  Presidente,
se nominato. La funzione di  segretario  del  Comitato  esecutivo  e'
esercitata dal segretario del Consiglio di amministrazione. 
    8.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai
poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione. Le delibere
sono portate a conoscenza  del  Consiglio  di  amministrazione  nella
prima riunione successiva. 
    8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche
in   ordine   alle   materie   di   competenza   del   Consiglio   di
amministrazione, ad eccezione di quelle dallo  stesso  tassativamente
escluse.  Di   tali   deliberazioni   riferisce   al   Consiglio   di
amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.