Art. 9 - Presidente 9.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno. 9.2 Il Presidente in particolare: a. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; c. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica; d. propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Rettore; e. nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Vice Presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza. 9.3 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' scegliendolo tra i propri membri.