(Allegato-art. 9)
Art. 9 - Presidente 
    9.1 Il Presidente del  Consiglio  di  amministrazione  convoca  e
presiede le adunanze del Consiglio stesso e del  Comitato  esecutivo,
ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno. 
    9.2 Il Presidente in particolare: 
      a.  provvede  a   garantire   l'adempimento   delle   finalita'
statutarie; 
      b. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; 
      c.  assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di
amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve  le  competenze
del Rettore in materia scientifica e didattica; 
      d. propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del
Rettore; 
      e.  nell'eventualita'  che  non  sia  possibile   la   regolare
convocazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e/o  del  Comitato
esecutivo, e nelle materie di competenza degli  stessi  organi,  puo'
adottare  provvedimenti  urgenti  o  delegarne  l'adozione  al   Vice
Presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere  portati
alla ratifica rispettivamente del Consiglio di amministrazione o  del
Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza. 
    9.3 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita' scegliendolo tra i propri membri.