Art. 4. Prova dell'origine A garanzia dell'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall' organismo di controllo di cui all'art. 7, nonche' la denuncia dei quantitativi prodotti e' garantita la tracciabilita e la rintracciabilita del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi e che vogliono utilizzare la denominazione, saranno assoggettate a controllo da parte dell'organismo di controllo, secando quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.