(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                         Prova dell'origine 
 
    A garanzia dell'origine del  prodotto,  ogni  fase  del  processo
produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna, gli  input
(prodotti in entrata) e gli output (prodotti in  uscita).  In  questo
modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e  dei
confezionatori  in  appositi  elenchi,  gestiti  dall'  organismo  di
controllo di cui all'art. 7, nonche'  la  denuncia  dei  quantitativi
prodotti e' garantita la  tracciabilita  e  la  rintracciabilita  del
prodotto. 
    Tutte le persone fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi  e  che  vogliono  utilizzare   la   denominazione,   saranno
assoggettate  a  controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,
secando quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.