Allegato 1
Procedure operative del sistema di allertamento nazionale e regionale
per il rischio valanghe
Premessa.
Il presente documento ha lo scopo di fornire un supporto alle
regioni e alle province autonome interessate dal rischio connesso
alle valanghe per la redazione dei relativi messaggi di allertamento,
definendo i criteri per la valutazione dei livelli di criticita' a
scala sinottica e dei relativi livelli di allerta. Tali criteri
rappresentano un utile strumento volto ad uniformare il sistema di
allertamento nazionale nell'ambito del citato rischio valanghe, in
linea con il processo di omogeneizzazione in atto, per il sistema di
allertamento nazionale, nell'ambito del rischio meteo-idrogeologico e
idraulico.
La definizione dei suddetti livelli di allerta, oltre a
rappresentare lo strumento necessario per l'informazione sulle
situazioni di rischio valanghe, e' fondamentale per il processo
decisionale in fase di attivazione dei piani di protezione civile
(cfr. allegato 2), insieme alle informazioni derivanti dalle
attivita' di presidio del territorio.
Il presente allegato riporta, inoltre, la definizione di «aree
antropizzate», intese come l'insieme dei contesti territoriali ai
quali si riferisce la valutazione della criticita' valanghe, a scala
regionale e nazionale, mediante l'individuazione degli scenari di
evento, nonche' dei relativi effetti e danni, senza costituire alcun
riferimento alle competenze delle diverse strutture operative nelle
attivita' di soccorso. Nel successivo paragrafo 2 e' riportata, al
riguardo, una piu' approfondita definizione.
Sono, altresi', fornite apposite indicazioni riguardanti
l'organizzazione della rete dei Centri funzionali, prevedendo le
relative disposizioni operative per l'allertamento in materia di
valanghe ai fini di protezione civile.
1. Bollettini neve e valanghe.
Una corretta valutazione e previsione degli scenari di rischio
valanghe e della loro evoluzione a breve termine deriva da
un'analisi, a scala sinottica, degli scenari di pericolosita' (natura
e intensita' degli eventi valanghivi), da specifiche e dettagliate
osservazioni e misure effettuate sul campo nonche' dalla valutazione
degli effetti al suolo dei fenomeni attesi.
Il Bollettino neve e valanghe (BNV) costituisce, al riguardo, un
insostituibile strumento di supporto in quanto fornisce un quadro
sintetico sul grado d'innevamento, sulle condizioni di stabilita' del
manto nevoso, sull'attivita' valanghiva in atto, sul pericolo
valanghe, nonche' sull'evoluzione nel tempo di tutti i predetti
fattori.
Il BNV e' redatto a scala sinottica, sulla base di meteonivozone
(zone geografiche omogenee dal punto di vista climatico e
nivologico), di estensione normalmente superiore a 100 km², ed ha
valenza sull'intero territorio, indipendentemente dal grado di
antropizzazione dei diversi contesti; esso fornisce indicazioni utili
soprattutto per le attivita' escursionistiche in ambiente montano
innevato.
Il pericolo valanghe del BNV e' espresso secondo la scala
unificata europea (EAWS - European Avalanche Warning Services)
articolata su 5 livelli decrescenti di pericolo (gradi da 5 a 1 dove
5 rappresenta il pericolo massimo e 1 il pericolo minimo), definiti
in base al grado di consolidamento del manto nevoso, alla
probabilita' di distacco, alle cause dei distacchi (spontanei e
provocati), alle dimensioni delle valanghe ed al numero di siti
potenzialmente pericolosi. Il BNV non fornisce, invece, indicazioni
riguardo ai possibili effetti al suolo delle valanghe attese (in
particolare nelle aree antropizzate).
I BNV sono disponibili giornalmente nei periodi dell'anno
caratterizzati da significativo innevamento, salva la possibilita' di
acquisizione dei dati nivometrici e sono redatti secondo gli standard
tecnici e terminologici definiti dall'EAWS. Per ulteriori
informazioni riguardo agli standard adottati e' possibile consultare
la documentazione disponibile sul sito web di EAWS, all'indirizzo
www.avalanches.org. Alcuni aspetti fondamentali relativi alla natura
e al corretto utilizzo dei BNV sono contenuti nella pubblicazione di
AINEVA-DPC «Proposte di indirizzi metodologici per le strutture di
protezione civile deputate alla previsione, al monitoraggio e alla
sorveglianza in campo valanghivo nell'ambito del sistema nazionale
dei centri funzionali», Trento 2010. Informazioni riguardanti i
criteri interpretativi dei BNV sono reperibili nella pubblicazione:
«I Bollettini Valanghe AINEVA. Guida all'interpretazione», AINEVA
2012, consultabile anche sul sito web: www.aineva.it e sui siti web
del servizio Meteomont, consultabili agli indirizzi:
http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo e www.meteomont.org
2. Bollettini di criticita' valanghe.
Il Bollettino di criticita' valanghe (BCV) e' un documento
previsionale, destinato al sistema di protezione civile, contenente
una previsione a vasta scala dei possibili scenari di eventi
valanghivi attesi e dei relativi effetti al suolo. La criticita'
valanghe esprime il rischio derivante dai fenomeni di scorrimento di
masse nevose, con particolare riguardo alle aree antropizzate, per
finalita' di protezione civile, al fine di consentire ai soggetti
competenti l'adozione, secondo un principio di sussidiarieta', delle
misure a tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni.
Come poc'anzi premesso, nella presente direttiva per aree
antropizzate si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui
sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione,
quali la viabilita' pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione
e' garantita anche nei periodi di innevamento), le altre
infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee
funiviarie), le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente
edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici)
asservite comunque da una viabilita' pubblica ordinaria, singoli
edifici abitati permanentemente (ancorche' non asserviti da
viabilita' pubblica ordinaria) e aree sciabili attrezzate come
definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, di seguito
«aree sciabili» (contesti appositamente gestiti per la pratica di
attivita' sportive e ricreative invernali). La valutazione della
criticita' viene fatta quotidianamente a partire dalle informazioni
contenute nel Bollettino neve e valanghe (BNV). Il suddetto BCV si
articola per zone di allerta, ovvero ambiti territoriali
significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi della
criticita' prevista. La valutazione di criticita' a scala di
dettaglio, ad esempio per uno specifico sito valanghivo, va
effettuata a livello locale sulla base di analisi e valutazioni
specifiche fondate sulla conoscenza del territorio e delle relative
condizioni nivologiche del momento. In presenza di scenari
particolarmente avversi, il BCV viene diramato mediante apposito
Avviso di criticita' valanghe - ACV, per lo specifico allertamento
del sistema di protezione civile, secondo i livelli di criticita' e
allerta stabiliti di seguito.
Livelli di criticita' e allerta.
Analogamente a quanto previsto per gli altri rischi
idrogeologici, anche per le valanghe si distinguono 3 livelli di
criticita' e corrispondenti allerte, secondo quanto stabilito dalle
indicazioni operative recanti «Metodi e criteri per
l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale
per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del
sistema di protezione civile», emanate dal Capo del Dipartimento
della protezione civile con nota prot n. RIA/0007117 del 10 febbraio
2016:
assenza di criticita' significative prevedibili = NESSUNA
ALLERTA (VERDE);
livello di criticita' ordinaria = ALLERTA GIALLA;
livello di criticita' moderata = ALLERTA ARANCIONE;
livello di criticita' elevata = ALLERTA ROSSA.
La definizione degli scenari di evento e dei relativi danni
attesi per ciascuno dei suddetti livelli e' riportata nella tabella
che segue. Tali indicazioni si riferiscono ai bollettini di
criticita' valanghe emessi a scala regionale e nazionale, che
riportano le previsioni di rischio valanghivo per le aree
antropizzate.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Aspetti organizzativi e funzionali.
La valutazione dei possibili rischi derivanti dagli eventi
valanghivi nell'ambito delle predette aree antropizzate e, quindi,
l'emissione dei corrispondenti livelli di criticita'/allerta nei
Bollettini di criticita' valanghe (BCV) e degli eventuali avvisi di
criticita' valanghe (ACV), spetta alla rete dei Centri funzionali,
disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2004 n. 59 e dall'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018.
Secondo tale schema organizzativo spetta alle regioni ed alle
province autonome l'adozione e la diramazione dei BCV/ACV per il
territorio di propria competenza, nonche' la dichiarazione dei
diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile.
L'adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del
sistema della protezione civile da parte delle regioni, sulla base
dei previsti livelli di criticita'/allerta valanghiva, compete al
Presidente della Giunta regionale o al soggetto da lui delegato,
sulla base della legislazione regionale in materia.
Il Dipartimento della protezione civile cura la mosaicatura
nazionale dei BCV, aggregandoli in un unico prodotto di sintesi
valido per tutto il territorio nazionale. I bollettini di
criticita'/allerta valanghe delle regioni e province autonome sono
emessi quotidianamente entro le ore 15,00, quello nazionale, invece,
entro le ore 16,00; essi devono avere validita' almeno per le
ventiquattro ore successive.
In base a quanto gia' specificato nei precedenti due capitoli,
per poter svolgere in modo efficace le attivita' legate alla fase
previsionale e alla conseguente emissione del BCV e' necessario
disporre di una adeguata base di dati nivo-meteorologici raccolti su
tutto il territorio interessato, afferenti sia a stazioni automatiche
che manuali, nonche' di idonee capacita' previsionali sia in ambito
meteorologico sia valanghivo, con particolare riguardo alle
previsioni di pericolo contenute nei BNV; e', infine, necessario
poter valutare i possibili effetti provocati dalle valanghe previste
in aree antropizzate.
Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non dispongano
di proprie strutture con adeguate competenze e capacita' operative
come sopra descritte, le stesse devono avvalersi, con oneri a carico
dei rispettivi bilanci, del supporto di qualificati soggetti esterni,
mediante la stipula di specifici accordi che coprano almeno i periodi
dell'anno caratterizzati da significativo innevamento.
Tali accordi, da sottoscriversi entro sei mesi dalla entrata in
vigore delle direttive di cui al punto 2 della presente direttiva,
emanate dalle regioni per l'allertamento e gli indirizzi per la
pianificazione provinciale e comunale/intercomunale o di ambito di
protezione civile per il rischio valanghe, devono poter assicurare
l'operativita' quotidiana del Centro funzionale regionale; a questo
riguardo sono prioritariamente idonei i soggetti riconosciuti quali
Centri di competenza in materia nivologica e valanghiva da parte del
Dipartimento della protezione civile (AINEVA, Meteomont
carabinieri-forestali e Meteomont Comando truppe alpine).
Oltre alle succitate attivita' che caratterizzano la cosiddetta
«fase previsionale», i Centri funzionali devono assicurare anche lo
svolgimento della «fase di monitoraggio e sorveglianza», che consiste
principalmente nella verifica degli scenari previsti e nel loro
eventuale aggiornamento, a seguito delle evoluzioni in atto. Tale
attivita' richiede in particolare il reperimento di informazioni a
livello locale, anche tramite le Commissioni locali valanghe, i
presidi territoriali comunali o altri soggetti consultivi
funzionalmente analoghi.
Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio
complessivamente fornito in materia di allertamento valanghe nelle
aree antropizzate, il Dipartimento della protezione civile e le
regioni e province autonome assicurano, con il supporto dei citati
Centri di competenza, un'adeguata formazione del personale coinvolto.