(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Procedure operative del sistema di allertamento nazionale e regionale
                       per il rischio valanghe 
 
Premessa. 
    Il presente documento ha lo scopo di  fornire  un  supporto  alle
regioni e alle province autonome  interessate  dal  rischio  connesso
alle valanghe per la redazione dei relativi messaggi di allertamento,
definendo i criteri per la valutazione dei livelli  di  criticita'  a
scala sinottica e dei  relativi  livelli  di  allerta.  Tali  criteri
rappresentano un utile strumento volto ad uniformare  il  sistema  di
allertamento nazionale nell'ambito del citato  rischio  valanghe,  in
linea con il processo di omogeneizzazione in atto, per il sistema  di
allertamento nazionale, nell'ambito del rischio meteo-idrogeologico e
idraulico. 
    La  definizione  dei  suddetti  livelli  di  allerta,   oltre   a
rappresentare  lo  strumento  necessario  per  l'informazione   sulle
situazioni di rischio  valanghe,  e'  fondamentale  per  il  processo
decisionale in fase di attivazione dei  piani  di  protezione  civile
(cfr.  allegato  2),  insieme  alle  informazioni   derivanti   dalle
attivita' di presidio del territorio. 
    Il presente allegato riporta, inoltre, la  definizione  di  «aree
antropizzate», intese come l'insieme  dei  contesti  territoriali  ai
quali si riferisce la valutazione della criticita' valanghe, a  scala
regionale e nazionale, mediante  l'individuazione  degli  scenari  di
evento, nonche' dei relativi effetti e danni, senza costituire  alcun
riferimento alle competenze delle diverse strutture  operative  nelle
attivita' di soccorso. Nel successivo paragrafo 2  e'  riportata,  al
riguardo, una piu' approfondita definizione. 
    Sono,  altresi',   fornite   apposite   indicazioni   riguardanti
l'organizzazione della rete  dei  Centri  funzionali,  prevedendo  le
relative disposizioni operative  per  l'allertamento  in  materia  di
valanghe ai fini di protezione civile. 
1. Bollettini neve e valanghe. 
    Una corretta valutazione e previsione degli  scenari  di  rischio
valanghe  e  della  loro  evoluzione  a  breve  termine   deriva   da
un'analisi, a scala sinottica, degli scenari di pericolosita' (natura
e intensita' degli eventi valanghivi), da  specifiche  e  dettagliate
osservazioni e misure effettuate sul campo nonche' dalla  valutazione
degli effetti al suolo dei fenomeni attesi. 
    Il Bollettino neve e valanghe (BNV) costituisce, al riguardo,  un
insostituibile strumento di supporto in  quanto  fornisce  un  quadro
sintetico sul grado d'innevamento, sulle condizioni di stabilita' del
manto  nevoso,  sull'attivita'  valanghiva  in  atto,  sul   pericolo
valanghe, nonche' sull'evoluzione  nel  tempo  di  tutti  i  predetti
fattori. 
    Il BNV e' redatto a scala sinottica, sulla base di  meteonivozone
(zone  geografiche  omogenee  dal  punto   di   vista   climatico   e
nivologico), di estensione normalmente superiore a  100  km²,  ed  ha
valenza  sull'intero  territorio,  indipendentemente  dal  grado   di
antropizzazione dei diversi contesti; esso fornisce indicazioni utili
soprattutto per le attivita'  escursionistiche  in  ambiente  montano
innevato. 
    Il pericolo  valanghe  del  BNV  e'  espresso  secondo  la  scala
unificata  europea  (EAWS  -  European  Avalanche  Warning  Services)
articolata su 5 livelli decrescenti di pericolo (gradi da 5 a 1  dove
5 rappresenta il pericolo massimo e 1 il pericolo  minimo),  definiti
in  base  al  grado  di  consolidamento  del   manto   nevoso,   alla
probabilita' di distacco,  alle  cause  dei  distacchi  (spontanei  e
provocati), alle dimensioni delle  valanghe  ed  al  numero  di  siti
potenzialmente pericolosi. Il BNV non fornisce,  invece,  indicazioni
riguardo ai possibili effetti al  suolo  delle  valanghe  attese  (in
particolare nelle aree antropizzate). 
    I  BNV  sono  disponibili  giornalmente  nei  periodi   dell'anno
caratterizzati da significativo innevamento, salva la possibilita' di
acquisizione dei dati nivometrici e sono redatti secondo gli standard
tecnici   e   terminologici   definiti   dall'EAWS.   Per   ulteriori
informazioni riguardo agli standard adottati e' possibile  consultare
la documentazione disponibile sul sito  web  di  EAWS,  all'indirizzo
www.avalanches.org. Alcuni aspetti fondamentali relativi alla  natura
e al corretto utilizzo dei BNV sono contenuti nella pubblicazione  di
AINEVA-DPC «Proposte di indirizzi metodologici per  le  strutture  di
protezione civile deputate alla previsione, al  monitoraggio  e  alla
sorveglianza in campo valanghivo nell'ambito  del  sistema  nazionale
dei centri  funzionali»,  Trento  2010.  Informazioni  riguardanti  i
criteri interpretativi dei BNV sono reperibili  nella  pubblicazione:
«I Bollettini Valanghe  AINEVA.  Guida  all'interpretazione»,  AINEVA
2012, consultabile anche sul sito web: www.aineva.it e sui  siti  web
del    servizio    Meteomont,    consultabili     agli     indirizzi:
http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo e www.meteomont.org 
2. Bollettini di criticita' valanghe. 
    Il Bollettino  di  criticita'  valanghe  (BCV)  e'  un  documento
previsionale, destinato al sistema di protezione  civile,  contenente
una  previsione  a  vasta  scala  dei  possibili  scenari  di  eventi
valanghivi attesi e dei relativi  effetti  al  suolo.  La  criticita'
valanghe esprime il rischio derivante dai fenomeni di scorrimento  di
masse nevose, con particolare riguardo alle  aree  antropizzate,  per
finalita' di protezione civile, al fine  di  consentire  ai  soggetti
competenti l'adozione, secondo un principio di sussidiarieta',  delle
misure a tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni. 
    Come  poc'anzi  premesso,  nella  presente  direttiva  per   aree
antropizzate si intende l'insieme dei contesti  territoriali  in  cui
sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione,
quali la viabilita' pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione
e'  garantita  anche  nei   periodi   di   innevamento),   le   altre
infrastrutture  di  trasporto  pubblico   (es.   ferrovie   e   linee
funiviarie), le  aree  urbanizzate  (aree  edificate  o  parzialmente
edificate,  insediamenti   produttivi,   commerciali   e   turistici)
asservite comunque da  una  viabilita'  pubblica  ordinaria,  singoli
edifici  abitati  permanentemente   (ancorche'   non   asserviti   da
viabilita'  pubblica  ordinaria)  e  aree  sciabili  attrezzate  come
definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, di seguito
«aree sciabili» (contesti appositamente gestiti  per  la  pratica  di
attivita' sportive e  ricreative  invernali).  La  valutazione  della
criticita' viene fatta quotidianamente a partire  dalle  informazioni
contenute nel Bollettino neve e valanghe (BNV). Il  suddetto  BCV  si
articola  per   zone   di   allerta,   ovvero   ambiti   territoriali
significativamente   omogenei   per   l'atteso   manifestarsi   della
criticita'  prevista.  La  valutazione  di  criticita'  a  scala   di
dettaglio,  ad  esempio  per  uno  specifico  sito   valanghivo,   va
effettuata a livello locale  sulla  base  di  analisi  e  valutazioni
specifiche fondate sulla conoscenza del territorio e  delle  relative
condizioni  nivologiche  del  momento.   In   presenza   di   scenari
particolarmente avversi, il  BCV  viene  diramato  mediante  apposito
Avviso di criticita' valanghe - ACV, per  lo  specifico  allertamento
del sistema di protezione civile, secondo i livelli di  criticita'  e
allerta stabiliti di seguito. 
Livelli di criticita' e allerta. 
    Analogamente   a   quanto   previsto   per   gli   altri   rischi
idrogeologici, anche per le valanghe  si  distinguono  3  livelli  di
criticita' e corrispondenti allerte, secondo quanto  stabilito  dalle
indicazioni    operative    recanti    «Metodi    e    criteri    per
l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale
per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta  del
sistema di protezione civile»,  emanate  dal  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile con nota prot n. RIA/0007117 del 10  febbraio
2016: 
      assenza  di  criticita'  significative  prevedibili  =  NESSUNA
ALLERTA (VERDE); 
      livello di criticita' ordinaria = ALLERTA GIALLA; 
      livello di criticita' moderata = ALLERTA ARANCIONE; 
      livello di criticita' elevata = ALLERTA ROSSA. 
    La definizione degli scenari  di  evento  e  dei  relativi  danni
attesi per ciascuno dei suddetti livelli e' riportata  nella  tabella
che  segue.  Tali  indicazioni  si  riferiscono  ai   bollettini   di
criticita'  valanghe  emessi  a  scala  regionale  e  nazionale,  che
riportano  le  previsioni  di  rischio   valanghivo   per   le   aree
antropizzate. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. Aspetti organizzativi e funzionali. 
    La  valutazione  dei  possibili  rischi  derivanti  dagli  eventi
valanghivi nell'ambito delle predette aree  antropizzate  e,  quindi,
l'emissione dei  corrispondenti  livelli  di  criticita'/allerta  nei
Bollettini di criticita' valanghe (BCV) e degli eventuali  avvisi  di
criticita' valanghe (ACV), spetta alla rete  dei  Centri  funzionali,
disciplinata  dalla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2004  n.  59  e  dall'art.  17,
comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018. 
    Secondo tale schema organizzativo spetta  alle  regioni  ed  alle
province autonome l'adozione e la  diramazione  dei  BCV/ACV  per  il
territorio  di  propria  competenza,  nonche'  la  dichiarazione  dei
diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile. 
    L'adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta  del
sistema della protezione civile da parte delle  regioni,  sulla  base
dei previsti livelli di  criticita'/allerta  valanghiva,  compete  al
Presidente della Giunta regionale o  al  soggetto  da  lui  delegato,
sulla base della legislazione regionale in materia. 
    Il Dipartimento  della  protezione  civile  cura  la  mosaicatura
nazionale dei BCV, aggregandoli  in  un  unico  prodotto  di  sintesi
valido  per  tutto  il  territorio   nazionale.   I   bollettini   di
criticita'/allerta valanghe delle regioni e  province  autonome  sono
emessi quotidianamente entro le ore 15,00, quello nazionale,  invece,
entro le ore  16,00;  essi  devono  avere  validita'  almeno  per  le
ventiquattro ore successive. 
    In base a quanto gia' specificato nei  precedenti  due  capitoli,
per poter svolgere in modo efficace le  attivita'  legate  alla  fase
previsionale e alla  conseguente  emissione  del  BCV  e'  necessario
disporre di una adeguata base di dati nivo-meteorologici raccolti  su
tutto il territorio interessato, afferenti sia a stazioni automatiche
che manuali, nonche' di idonee capacita' previsionali sia  in  ambito
meteorologico  sia  valanghivo,   con   particolare   riguardo   alle
previsioni di pericolo contenute  nei  BNV;  e',  infine,  necessario
poter valutare i possibili effetti provocati dalle valanghe  previste
in aree antropizzate. 
    Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non dispongano
di proprie strutture con adeguate competenze  e  capacita'  operative
come sopra descritte, le stesse devono avvalersi, con oneri a  carico
dei rispettivi bilanci, del supporto di qualificati soggetti esterni,
mediante la stipula di specifici accordi che coprano almeno i periodi
dell'anno caratterizzati da significativo innevamento. 
    Tali accordi, da sottoscriversi entro sei mesi dalla  entrata  in
vigore delle direttive di cui al punto 2  della  presente  direttiva,
emanate dalle regioni per  l'allertamento  e  gli  indirizzi  per  la
pianificazione provinciale e comunale/intercomunale o  di  ambito  di
protezione civile per il rischio valanghe,  devono  poter  assicurare
l'operativita' quotidiana del Centro funzionale regionale;  a  questo
riguardo sono prioritariamente idonei i soggetti  riconosciuti  quali
Centri di competenza in materia nivologica e valanghiva da parte  del
Dipartimento   della    protezione    civile    (AINEVA,    Meteomont
carabinieri-forestali e Meteomont Comando truppe alpine). 
    Oltre alle succitate attivita' che caratterizzano  la  cosiddetta
«fase previsionale», i Centri funzionali devono assicurare  anche  lo
svolgimento della «fase di monitoraggio e sorveglianza», che consiste
principalmente nella verifica  degli  scenari  previsti  e  nel  loro
eventuale aggiornamento, a seguito delle  evoluzioni  in  atto.  Tale
attivita' richiede in particolare il reperimento  di  informazioni  a
livello locale, anche  tramite  le  Commissioni  locali  valanghe,  i
presidi   territoriali   comunali   o   altri   soggetti   consultivi
funzionalmente analoghi. 
    Al fine di garantire  l'efficacia  e  l'efficienza  del  servizio
complessivamente fornito in materia di  allertamento  valanghe  nelle
aree antropizzate, il  Dipartimento  della  protezione  civile  e  le
regioni e province autonome assicurano, con il  supporto  dei  citati
Centri di competenza, un'adeguata formazione del personale coinvolto.