(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della
  denominazione di origine protetta «Colline  di  Romagna»  ai  sensi
  dell'art. 53, punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio. 
 
    Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Colline di Romagna»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre
2003: 
    L'art. 4, punto 3 e' sostituito nel seguente  modo:  «L'epoca  di
raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di olive a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»  e'
compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre di ogni anno». 
    Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2019.