Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» ai sensi dell'art. 53, punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003: L'art. 4, punto 3 e' sostituito nel seguente modo: «L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di olive a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» e' compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre di ogni anno». Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2019.