(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto. 
    Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve  avere
una temperatura non inferiore agli 8°C. 
    E' ammessa la lavorazione del latte di una  singola  munta  o  di
piu' munte  miscelate  dopo  averlo  lasciato  riposare  e  affiorare
naturalmente. 
    E' pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una parte e'
lasciata riposare e affiorare naturalmente. 
    Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento
naturale, a temperatura compresa  tra  8  e  20°C,  in  modo  che  il
rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80  e  1,05.
Per il «Trentingrana» il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia
massimo e' di 1,15. Detto rapporto e' altresi'  consentito  per  ogni
altro caso in cui il latte proveniente dalla  miscela  di  due  munte
preveda che una delle due sia lasciata riposare. 
    Il latte, dalla stalla alla  sua  lavorazione,  non  puo'  subire
alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che  ne  modifichi  lo
status di latte crudo naturale. 
    Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata,
in rame o con rivestimento interno in rame. 
    E' ammesso l'uso di lisozima, tranne che per  il  «Trentingrana»,
fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte. 
    La  coagulazione  e'  ottenuta  con  caglio  di  vitello,  previa
aggiunta di siero innesto naturale. 
    Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di  acidita'  di
fermentazione del siero innesto a ventiquattro ore  inferiore  a  26°
Soxhlet Henkel/50 ml e' ammessa, fino ad un massimo di  dodici  volte
all'anno,   l'aggiunta   di   batteri   lattici   autoctoni,    quali
Lactobacillus helveticus  e/o  lactis  e/o  casei,  all'inizio  della
preparazione del siero innesto per il giorno successivo. 
    La cagliata e' rotta in granuli fini e  cotta  fino  a  quando  i
granuli diventano elastici, a  una  temperatura  massima  di  56°C  e
lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima  caldaia,  fino
ad un massimo di settanta minuti a decorrere da fine cottura. 
    Viene poi immessa nelle apposite fascere,  per  almeno  trentasei
ore, che imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per
un periodo di tempo fra i quattordici e i trenta giorni  a  decorrere
dalla messa in salamoia. 
    All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere sciacquate e/o
sostare per non oltre ventiquattro ore in ambiente riscaldati, ad una
temperatura compresa tra i 25° e i 60° C. 
    La maturazione naturale viene effettuata conservando il  prodotto
in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi
a decorrere dalla formatura. 
    Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina
nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta  prelevata
a meta' altezza dello scalzo, misurato con  metodo  fluorimetrico,  e
comunque compatibile con l'impiego di  latte  crudo  e  che  altresi'
rispetta  tutti  i  parametri  previsti  dal  presente   disciplinare
all'art.  2  viene  sottoposto  ad  espertizzazione,  non  prima  del
compimento dell'ottavo mese dalla formatura. 
    L'espertizzazione dara' quindi luogo alla  marchiatura  a  fuoco,
oppure dara' luogo  alla  cancellazione  dei  contrassegni  d'origine
impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il
prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall'art. 2. 
    Il «Grana» viene classificato in  «scelto  sperlato»,  «zero»  ed
«uno». 
    Per Grana Padano «scelto(sperlato)» si intende il  formaggio  che
non presenta alcune difetto sia esterno che interno. 
    Per Grana Padano «0» si intende il  formaggio  che  pur  restando
«scelto» per quanto riguarda la struttura della pasta,  presenta  dei
piccoli difetti di crosta, tecnicamente chiamati «correzioni». 
    Per Grana Padano «1» - anche detto «sottoscelto» - si intende  il
formaggio che presenta correzioni o leggeri difetti di  crosta  o  di
struttura interna, occhiatura leggermente accentuata  e  martello  un
po' lento. 
    Il prodotto non puo' essere commercializzato come  «Grana  Padano
D.O.P.» prima del compimento effettivo del nono mese di  eta'.  Prima
di  detto  termine  il  formaggio  non  puo'  uscire  dalla  zona  di
produzione.