Art. 8. Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta «Grana Padano» e che deve dunque comparire tanto sulle forme intere quanto su tutte le confezioni di formaggio «Grana Padano D.O.P.» in porzioni e grattugiato e' costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce parallele superiori e da due strisce parallele inferiori; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole «Grana» e «Padano», in carattere stampatello maiuscolo. Dentro gli angoli superiore e inferiore del romboide, aventi i vertici arrotondati, sono iscritte rispettivamente le iniziali «G» e «P». Il formaggio «Grana Padano D.O.P.» e' individuato mediante i contrassegni: A) Sulle forme: 1 - della tipologia «Grana Padano» Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO» scritte in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati, sfalsate tra loro e ripetute in continuo su tutto il giro della forma, salvo uno spazio vuoto destinato all'apposizione del marchio a fuoco «GRANA PADANO» come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che costituiscono la sigla della provincia nella quale e' situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo. Parte di provvedimento in formato grafico sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: Parte di provvedimento in formato grafico 2 - della tipologia «Trentingrana» Unicamente per il «Grana Padano D.O.P.» prodotto nella Provincia autonoma di Trento, nonche' nell'intero territorio amministrativo dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano indicati all'art. 3, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo, e' consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti. Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia «Trentingrana» come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «Trentino», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere «TN» in carattere maiuscolo, sigla della Provincia di Trento nella quale e' situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo. Parte di provvedimento in formato grafico sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: Parte di provvedimento in formato grafico L'azione identificativa dell'origine da parte delle fasce marchianti e' integrata con l'apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «GRANA PADANO», l'anno di produzione e un codice alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni singola forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilita' del prodotto. Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno venti mesi dalla formatura all'interno della zona di produzione e che presenti le caratteristiche qualitative sottoriportate, puo' essere individuato come «RISERVA»: scelto sperlato; pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia; colore omogeneo bianco o paglierino; assenza di odori anomali; sapore fragrante e delicato. L'appartenenza alla categoria «Grana Padano» RISERVA viene sancita da un secondo marchio a fuoco, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori, con le stesse modalita' previste per l'apposizione del marchio D.O.P. Il marchio in questione e' costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia e' iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore e' iscritta la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo. La riproduzione del marchio a fuoco in questione e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Il marchio viene apposto in prossimita' del quadrifoglio, dalla parte opposta a quella dove gia' figura il marchio a fuoco GRANA PADANO. B) Sulle confezioni Il formaggio confezionato dai confezionatori autorizzati deve riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO. Nella riproduzione sulle confezioni, il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta GRANA PADANO, cosi' come descritto all'inizio del presente articolo, insiste su uno sfondo di colore pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente piu' ampio del tratto per il nero. I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Font: FUTURA BOLD Parte di provvedimento in formato grafico Dimensione minima consentita: Parte di provvedimento in formato grafico Le confezioni contenenti formaggio «Grana Padano DOP» rientranti nella specifica tipologia «Trentingrana» come sopra individuata, cioe' ottenuto da forme contraddistinte dalle specifiche fasce marchianti previste per detta tipologia, saranno caratterizzate dalla seguente riproduzione sui materiali di confezionamento e nel materiale pubblicitario relativo: Parte di provvedimento in formato grafico Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti di qualita' mediante l'espertizzazione, sono previste le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano» OLTRE 16 MESI e il «Grana Padano» RISERVA. Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria «Grana Padano» OLTRE 16 MESI, il logo GRANA PADANO come sopra descritto e' completato dalla specifica «OLTRE 16 MESI», disposta su una sola riga e realizzata in carattere nero e su sfondo giallo pantone 109 c, con le parole «OLTRE» e «MESI», in carattere maiuscolo, poste fra due strisce parallele una sopra e una sotto le parole medesime. I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria «Grana Padano» RISERVA, oltre al logo GRANA PADANO come sopra descritto, compare la riproduzione del marchio a fuoco RISERVA. Il logo in questione risulta cosi' composto: disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia e' iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore e' iscritta la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo. Il disegno in questione e' realizzato in colore giallo pantone 109 c ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma leggermente piu' ampio del tratto per il giallo. I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Fermo restando che per le categorie espressamente previste dal disciplinare («Oltre 16 Mesi» e «RISERVA-Oltre 20 Mesi») occorrera' attenersi ai loghi ad esse rispettivamente associati sopra riportati, e' consentita la possibilita' di indicare sulle confezioni - su base volontaria - anche stagionature diverse da quelle proprie delle due categorie in questione. Tuttavia tale indicazione deve essere fatta in modo tale da non ingenerare l'erroneo convincimento che si tratti di un'ulteriore categoria di prodotto prevista e canonizzata nel disciplinare. Pertanto, per esigenze di chiarezza e per non ingenerare equivoci fra categorie ufficiali e indicazioni aggiuntive volontarie per fornire al consumatore un'informazione piu' precisa e puntuale, non sara' consentito evidenziare stagionature di sedici mesi e venti mesi se non tramite riproduzione dei due specifici loghi di cui sopra, mentre le indicazioni di stagionature diverse (ad esempio «Stagionatura 12 mesi», «Stagionatura 14 mesi», «Stagionatura 18 mesi» o simili) saranno consentite purche' con caratteri, colori, dimensioni e localizzazione sulla confezione distinte da quelli propri della DOP Grana Padano.