(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    Il contrassegno ufficiale attestante il  possesso  dei  requisiti
che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta  «Grana
Padano» e che deve dunque comparire tanto sulle forme  intere  quanto
su tutte le confezioni di formaggio «Grana Padano D.O.P.» in porzioni
e grattugiato e' costituito da un disegno  romboidale,  attraversato,
in corrispondenza  della  diagonale  minore,  da  una  grande  fascia
delimitata da due  strisce  parallele  superiori  e  da  due  strisce
parallele inferiori; nel centro della fascia sono iscritte,  disposte
su due righe, le parole «Grana» e «Padano», in carattere  stampatello
maiuscolo. Dentro gli angoli  superiore  e  inferiore  del  romboide,
aventi  i  vertici  arrotondati,  sono  iscritte  rispettivamente  le
iniziali «G» e «P». 
    Il formaggio «Grana Padano  D.O.P.»  e'  individuato  mediante  i
contrassegni: 
 
A) Sulle forme: 
 
                 1 - della tipologia «Grana Padano» 
 
    Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di  origine
sulle forme all'atto della formatura si compongono di  una  serie  di
losanghe  romboidali  tratteggiate  che  riportano  al  loro  interno
alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO»  scritte  in  caratteri
maiuscoli  e  leggermente  inclinati  verso  destra  e  tratteggiati,
sfalsate tra loro e ripetute in  continuo  su  tutto  il  giro  della
forma, salvo uno spazio vuoto destinato all'apposizione del marchio a
fuoco «GRANA PADANO» come sopra  individuato;  al  centro  figura  un
quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le  due
lettere, in carattere maiuscolo, che  costituiscono  la  sigla  della
provincia nella quale e' situato il caseificio produttore, il  numero
di matricola del caseificio medesimo, composto di tre  numeri,  e  la
dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due  piccoli  cerchi  che
interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente
sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso
alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai
fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del
quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio
a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e  dell'anno  di
produzione, rispettivamente con  tre  lettere  e  due  cifre.  Quanto
descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale
sul formaggio,  ma  si  precisa  che  nelle  fascere  l'ordine  degli
elementi citati appare invertito, ovvero  il  bollo  CE  figura  alla
destra del quadrifoglio  e  lo  spazio  per  il  marchio  a  fuoco  e
l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra
del quadrifoglio medesimo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                 2 - della tipologia «Trentingrana» 
 
    Unicamente per il «Grana Padano D.O.P.» prodotto nella  Provincia
autonoma di Trento, nonche' nell'intero territorio amministrativo dei
comuni della Provincia autonoma di Bolzano indicati all'art. 3,  e  a
condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli
allevamenti di vacche lattifere che insistono  nelle  vallate  alpine
del territorio medesimo, alimentate con foraggi con  esclusione,  per
tutto l'anno, di insilati di ogni tipo,  e'  consentito  riportare  i
contrassegni di seguito descritti e riprodotti. 
    Le  specifiche  fasce  marchianti  previste  per   la   tipologia
«Trentingrana» come sopra individuata si compongono di  una  fila  in
alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate  attraversate
dalla parola «Trentino», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente
inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale,  fra  le
forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole  «TRENTINO»
scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta  al
suo interno, dall'alto in basso, le due  lettere  «TN»  in  carattere
maiuscolo, sigla della Provincia di Trento nella quale e' situato  il
caseificio  produttore,  il  numero  di  matricola   del   caseificio
medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP»,  oltre  a  due
piccoli ovali e due piccoli  cerchi  posti  rispettivamente  sopra  e
sotto e a destra e sinistra del numero di matricola;  in  basso  alla
sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini
sanitari, lo stabilimento di  produzione,  mentre  sulla  destra  del
quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio
a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e  dell'anno  di
produzione, rispettivamente con  tre  lettere  e  due  cifre.  Quanto
descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale
sul formaggio,  ma  si  precisa  che  nelle  fascere  l'ordine  degli
elementi citati appare invertito, ovvero  il  bollo  CE  figura  alla
destra del quadrifoglio  e  lo  spazio  per  il  marchio  a  fuoco  e
l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra
del quadrifoglio medesimo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    L'azione  identificativa  dell'origine  da  parte   delle   fasce
marchianti e' integrata con l'apposizione di una placca  di  caseina,
recante la scritta «GRANA PADANO», l'anno di produzione e  un  codice
alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni  singola  forma,
al fine di garantire in modo esatto la tracciabilita' del prodotto. 
    Il formaggio «Grana Padano»  stagionato  per  almeno  venti  mesi
dalla formatura all'interno della zona di produzione e  che  presenti
le   caratteristiche   qualitative   sottoriportate,   puo'    essere
individuato come «RISERVA»: 
      scelto sperlato; 
      pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia; 
      colore omogeneo bianco o paglierino; 
      assenza di odori anomali; 
      sapore fragrante e delicato. 
    L'appartenenza  alla  categoria  «Grana  Padano»  RISERVA   viene
sancita da un secondo marchio a fuoco,  apposto  sullo  scalzo  delle
forme a richiesta degli operatori, con le stesse  modalita'  previste
per l'apposizione del marchio D.O.P. 
    Il marchio in questione e' costituito da  un  disegno  circolare,
attraversato  trasversalmente  al  centro  da   una   grande   fascia
delimitata da una striscia superiore  e  da  una  striscia  inferiore
parallele; nel centro della fascia e' iscritta la  parola  «RISERVA»,
in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti  la
parola «OLTRE», in carattere maiuscolo,  e  il  numero  «20»,  mentre
dentro quella inferiore e'  iscritta  la  parola  «MESI»,  sempre  in
carattere maiuscolo.  
    La riproduzione del marchio a fuoco in questione e' la seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il marchio viene apposto in prossimita' del  quadrifoglio,  dalla
parte opposta a quella dove gia' figura  il  marchio  a  fuoco  GRANA
PADANO. 
 
B) Sulle confezioni 
    Il formaggio confezionato  dai  confezionatori  autorizzati  deve
riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO. 
    Nella riproduzione sulle confezioni,  il  contrassegno  ufficiale
attestante il possesso dei  requisiti  che  legittimano  l'uso  della
denominazione di origine protetta GRANA PADANO, cosi' come  descritto
all'inizio del presente articolo, insiste su  uno  sfondo  di  colore
pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente piu'  ampio  del
tratto per il nero. 
    I parametri per  riprodurre  il  logo  sulle  confezioni  sono  i
seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Font: FUTURA BOLD 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Dimensione minima consentita: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Le confezioni contenenti formaggio «Grana Padano DOP»  rientranti
nella specifica  tipologia  «Trentingrana»  come  sopra  individuata,
cioe'  ottenuto  da  forme  contraddistinte  dalle  specifiche  fasce
marchianti previste per detta tipologia, saranno caratterizzate dalla
seguente  riproduzione  sui  materiali  di  confezionamento   e   nel
materiale pubblicitario relativo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento
dei requisiti di qualita' mediante l'espertizzazione,  sono  previste
le seguenti  ulteriori  categorie  di  prodotto:  il  «Grana  Padano»
OLTRE 16 MESI e il «Grana Padano» RISERVA. 
    Sulle  confezioni  contenenti  il  formaggio   rientrante   nella
categoria «Grana Padano» OLTRE 16 MESI, il  logo  GRANA  PADANO  come
sopra descritto  e'  completato  dalla  specifica  «OLTRE  16  MESI»,
disposta su una sola riga e realizzata in carattere nero e su  sfondo
giallo pantone 109 c, con le parole «OLTRE» e  «MESI»,  in  carattere
maiuscolo, poste fra due strisce parallele una sopra e una  sotto  le
parole medesime. 
    I parametri per riprodurre il logo in questione sulle  confezioni
sono i seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Sulle  confezioni  contenenti  il  formaggio   rientrante   nella
categoria «Grana Padano» RISERVA, oltre al  logo  GRANA  PADANO  come
sopra descritto, compare la riproduzione del marchio a fuoco RISERVA. 
    Il logo in questione risulta cosi' composto:  disegno  circolare,
attraversato  trasversalmente  al  centro  da   una   grande   fascia
delimitata da una striscia superiore  e  da  una  striscia  inferiore
parallele; nel centro della fascia e' iscritta la  parola  «RISERVA»,
in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti  la
parola «OLTRE», in carattere maiuscolo,  e  il  numero  «20»,  mentre
dentro quella inferiore e'  iscritta  la  parola  «MESI»,  sempre  in
carattere maiuscolo. 
    Il disegno in questione e' realizzato in  colore  giallo  pantone
109 c ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente
ma leggermente piu' ampio del tratto per il giallo. 
    I parametri per riprodurre il logo in questione sulle  confezioni
sono i seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Fermo restando che per le categorie  espressamente  previste  dal
disciplinare («Oltre 16 Mesi» e «RISERVA-Oltre 20  Mesi»)  occorrera'
attenersi ai loghi ad esse rispettivamente associati sopra riportati,
e' consentita la possibilita' di indicare sulle confezioni - su  base
volontaria - anche stagionature diverse da quelle proprie  delle  due
categorie in questione. 
    Tuttavia tale indicazione deve essere fatta in modo tale  da  non
ingenerare l'erroneo convincimento  che  si  tratti  di  un'ulteriore
categoria di prodotto prevista e canonizzata nel disciplinare. 
    Pertanto, per esigenze di chiarezza e per non ingenerare equivoci
fra categorie  ufficiali  e  indicazioni  aggiuntive  volontarie  per
fornire al consumatore un'informazione piu' precisa e  puntuale,  non
sara' consentito evidenziare stagionature di sedici mesi e venti mesi
se non tramite riproduzione dei due specifici  loghi  di  cui  sopra,
mentre  le  indicazioni   di   stagionature   diverse   (ad   esempio
«Stagionatura 12 mesi»,  «Stagionatura  14  mesi»,  «Stagionatura  18
mesi» o simili) saranno consentite  purche'  con  caratteri,  colori,
dimensioni e  localizzazione  sulla  confezione  distinte  da  quelli
propri della DOP Grana Padano.