Allegato 1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SOAVE» Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata «Soave» e' riservata ai vini «Soave» (anche in versione spumante) e «Soave» designati con la specificazione aggiuntiva Classico e «Soave» designati con la sottozona Colli Scaligeri, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.