(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
           DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE 
               DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SOAVE» 
 
                               Art. 1. 
 
    1. La denominazione di origine controllata «Soave»  e'  riservata
ai vini «Soave» (anche in versione spumante) e «Soave» designati  con
la specificazione aggiuntiva Classico  e  «Soave»  designati  con  la
sottozona Colli Scaligeri,  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.