Art. 2. 1. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%. In tale ambito del 30% possono altresi' concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Verona.