(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a denominazione controllata  «Soave»  devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte  a  conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. 
    2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
    Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a  pergola  in
tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o
sul filare e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro per  tutti  i
sistemi di allevamento della vite. 
    E' fatto obbligo, per i nuovi impianti, un numero  di  ceppi  per
ettaro non inferiore a 3.300. 
    3.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Soave» ed  il  rispettivo  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
minimo deve essere il seguente: 
 
          =================================================
          |                   |             | Titolo alc. |
          |                   |  Prod. max  |  vol. nat.  |
          |     Tipologia     |  uva/ha T   |   minimo    |
          +===================+=============+=============+
          |«Soave»            |     15      |    9,50     |
          +-------------------+-------------+-------------+
          |«Soave» Classico   |     14      |    10,00    |
          +-------------------+-------------+-------------+
          |«Soave» Colli      |             |             |
          |Scaligeri          |     14      |    10,00    |
          +-------------------+-------------+-------------+
 
    Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5%
vol. a quelli sopra specificati purche'  la  destinazione  delle  uve
alla spumantizzazione venga  espressamente  indicata  negli  appositi
registri. 
    Nelle annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2,  devono  essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata. 
    Oltre  detto  limite   percentuale   decade   il   diritto   alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
    Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva
superficie coperta dalla vite. 
    La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela
vini Soave, sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  con
proprio   provvedimento   da   emanarsi   ogni   anno   nel   periodo
immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di  ridurre  i
quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche  in
riferimento a singole  zone  geografiche,  rispetto  a  quelli  sopra
fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.