Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini «Soave», anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona Colli Scaligeri, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della Provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei Comuni di Gambellara e Montebello, in Provincia di Vicenza. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Soave» Classico devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente art. 3, lettera b). Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritte nello schedario viticolo e previa istruttoria della Regione Veneto, nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in parte nelle zone delimitate di cui al precedente art. 3, lettera a) del disciplinare «Soave». 2. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per la tipologia spumante la resa e' calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso in carico come IGT. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere immessi al consumo dopo il 1° dicembre dell'anno della vendemmia; i vini «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri devono essere immessi al consumo dopo il 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 5. I mosti e vini a denominazione di origine controllata «Soave» possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale. 6. Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto. 7. E' consentito l'arricchimento alle condizioni e nelle modalita' previste dalle normative nazionali e comunitarie. 8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» prima dell'immissione al consumo puo' essere designato con la denominazione di origine controllata «Soave», nelle diverse tipologie, sempre che il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata.