(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1. Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione dei vini «Soave», anche con la  specificazione  aggiuntiva
della sottozona Colli Scaligeri, devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione delimitata nel precedente  art.  3,  lettera
a). 
    Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero territorio della Provincia di  Verona  e  nel  territorio
amministrativo dei Comuni di Gambellara e Montebello, in Provincia di
Vicenza. 
    Le  operazioni  di  vinificazione  delle   uve   destinate   alla
produzione del vino «Soave» Classico  devono  aver  luogo  unicamente
nell'ambito  dell'intero   territorio   amministrativo   dei   comuni
rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente
art. 3, lettera b). 
    Tuttavia tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   su
richiesta  dei  conduttori  delle  superfici  vitate  iscritte  nello
schedario viticolo e previa istruttoria della Regione  Veneto,  nelle
proprie cantine aziendali oppure nelle  cantine  cooperative  di  cui
sono soci situate  al  di  fuori  della  predetta  zona  ma  comunque
all'interno del territorio amministrativo dei  comuni  rientranti  in
tutto o in parte nelle zone delimitate di cui al precedente  art.  3,
lettera a) del disciplinare «Soave». 
    2. La resa massima delle uve  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al 70%, per la tipologia spumante la resa e'  calcolata  al
netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma. 
    Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso
in carico come IGT. 
    Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto. 
    3. I vini a denominazione di origine controllata  «Soave»  devono
essere immessi  al  consumo  dopo  il  1°  dicembre  dell'anno  della
vendemmia; i vini «Soave» Classico e «Soave» Colli  Scaligeri  devono
essere immessi al consumo dopo il 1°  febbraio  dell'anno  successivo
alla vendemmia. 
    4.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue
peculiari caratteristiche. 
    5. I mosti e vini a denominazione di origine controllata  «Soave»
possono  essere   elaborati   nella   versione   spumante,   attuando
esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale. 
    6. Le operazioni di elaborazione di detti  vini  spumanti  devono
essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della
Regione Veneto. 
    7.  E'  consentito  l'arricchimento  alle  condizioni   e   nelle
modalita' previste dalle normative nazionali e comunitarie. 
    8. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Soave  Superiore»  prima  dell'immissione  al  consumo  puo'  essere
designato con la denominazione di origine controllata «Soave»,  nelle
diverse tipologie, sempre che il vino abbia i requisiti previsti  per
detta denominazione di origine controllata.