(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    1. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» all'atto
dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche: 
      A)  «Soave»  (compreso  «Soave»  Classico   e   «Soave»   Colli
Scaligeri): 
        colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo; 
        odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; 
        sapore: asciutto, di  medio  corpo  e  armonico,  leggermente
amarognolo; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol per il
«Soave» e 11,0% vol per il «Soave» Classico e per  il  «Soave»  Colli
Scaligeri; 
        acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l per il «Soave» e 16,0
g/l per il «Soave» Classico e per il «Soave» Colli Scaligeri; 
      B) «Soave» spumante: 
        spuma: fine e persistente; 
        colore: giallo paglierino  tendente  a  volte  al  verdognolo
brillante; 
        odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; 
        sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo  nei
tipi extra brut o brut o extra dry o dry; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; 
        acidita' totale minima: 5 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
    I vini di cui  al  presente  articolo,  possono  essere  talvolta
elaborati secondo la pratica  tradizionale  anche  in  recipienti  di
legno.