Art. 6. 1. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: A) «Soave» (compreso «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri): colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo; odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol per il «Soave» e 11,0% vol per il «Soave» Classico e per il «Soave» Colli Scaligeri; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l per il «Soave» e 16,0 g/l per il «Soave» Classico e per il «Soave» Colli Scaligeri; B) «Soave» spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante; odore: caratteristico con profumo intenso e delicato; sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. I vini di cui al presente articolo, possono essere talvolta elaborati secondo la pratica tradizionale anche in recipienti di legno.