Art. 7. 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro tradizionale con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni. Fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, oppure con tappo a vite con capsula a vestizione lunga e con tappo di vetro. Per la sola tipologia «Soave», senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' inoltre consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri. 4. Per i vini a denominazione di origine controllata «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri sono consentite, in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari. Nella designazione e presentazione dei vini «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri e' consentito fare riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive individuate nell'allegato A del presente disciplinare. La delimitazione delle Unita' geografiche aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Veneto - Direzione agroalimentare - sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri, puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.