(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Soave»  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra»,  «fine»,
«scelto», «selezionato» e similari. 
    2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Soave» Classico e  «Soave»  Colli  Scaligeri  e'
obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione  delle
uve. 
    3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave», «Soave»
Classico e «Soave» Colli Scaligeri devono essere immessi  al  consumo
in contenitori di vetro tradizionale  con  abbigliamento  consono  ai
caratteri di pregio di tali produzioni. 
    Fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie
chiuse con tappo raso bocca, oppure con tappo a vite  con  capsula  a
vestizione lunga e con tappo di vetro. 
    Per  la  sola  tipologia  «Soave»,  senza  alcuna  specificazione
aggiuntiva, e' inoltre consentito l'uso dei  contenitori  alternativi
al vetro costituiti da un otre in materiale plastico  pluristrato  di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di
altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri. 
    4. Per i vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Soave»
Classico e «Soave» Colli Scaligeri  sono  consentite,  in  osservanza
alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le  indicazioni
tendenti a  specificare  l'attivita'  agricola  dell'imbottigliatore,
quali «viticoltore», «fattoria»,  «tenuta»,  «podere»,  «cascina»  ed
altri termini similari. 
    Nella designazione e  presentazione  dei  vini  «Soave»,  «Soave»
Classico e «Soave» Colli Scaligeri  e'  consentito  fare  riferimento
alle Unita' geografiche aggiuntive individuate  nell'allegato  A  del
presente disciplinare. 
    La delimitazione  delle  Unita'  geografiche  aggiuntive  di  cui
all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web
della  Regione  Veneto  -   Direzione   agroalimentare   -   sezione:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d
ocg-doc-igt 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri, puo'
essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione  che  sia  seguita
dal  corrispondente  toponimo,  che  la   relativa   superficie   sia
distintamente  specificata   nello   schedario   viticolo,   che   la
vinificazione, elaborazione e conservazione  del  vino  avvengano  in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga
riportata sia nella denuncia delle uve, sia  nei  registri,  sia  nei
documenti di accompagnamento.