Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono provenire da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve del vitigno Trebbiano di Soave (nostrano). In tale ambito del 30% e fino ad un massimo del 5% possono altresi' concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona.