(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Recioto di Soave» devono provenire  da  vigneti  aventi  nell'ambito
aziendale  la  seguente  composizione  ampelografica:  Garganega  per
almeno il 70%, e per il rimanente da uve  del  vitigno  Trebbiano  di
Soave (nostrano). 
    In tale ambito del 30% e  fino  ad  un  massimo  del  5%  possono
altresi' concorrere le uve provenienti dai  vitigni  a  bacca  bianca
ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona.