Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per tutti i sistemi di allevamento della vite. E' fatto obbligo per i nuovi impianti un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non piu' di due volte all'anno. Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata «Soave» il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, e' di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varieta' Garganega ed eventualmente della varieta' Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo. Le rimanenti uve ottenute dai vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata. Le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, dopo l'appassimento, di 14% vol.