(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Recioto di Soave» devono essere quelle tradizionali  della
zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al  vino  derivato  le
specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme
di  allevamento  ed  i  sistemi  di  potatura  devono  essere  quelli
generalmente  usati,  o   comunque   atti   a   non   modificare   le
caratteristiche delle uve e del vino. 
    Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a  pergola  in
tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o
sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per  tutti
i sistemi di allevamento della vite. 
    E' fatto obbligo per i nuovi impianti  un  numero  di  ceppi  per
ettaro non inferiore a 3.300. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso,  prima  dell'invaiatura,  per  non  piu'  di  due  volte
all'anno. 
    Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione  per  i
vini di cui alla denominazione  di  origine  controllata  «Soave»  il
quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Recioto  di
Soave», dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, e' di  9
tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. 
    Tale quantitativo deve essere costituito da  uve  della  varieta'
Garganega ed eventualmente della varieta' Trebbiano di Soave fino  ad
un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo. 
    Le rimanenti uve ottenute dai vigneti idonei alla produzione  dei
vini a denominazione di origine controllata «Soave», fino  alla  resa
massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare  di  produzione,
hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di  origine
controllata. 
    Le uve destinate a produrre il vino a  denominazione  di  origine
controllata e garantita  «Recioto  di  Soave»  devono  assicurare  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo,  dopo  l'appassimento,
di 14% vol.