(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Le  operazioni  di  conservazione  delle   uve   destinate   alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Recioto di Soave», nonche' di vinificazione delle  stesse,
devono  aver  luogo  unicamente  nell'ambito  dell'intero  territorio
amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona
delimitata dall'art. 3 del disciplinare  di  produzione  del  vino  a
denominazione di origine controllata «Soave». 
    L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio
di  impianti  di  condizionamento  ambientale  purche'   operanti   a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel  corso  dei  processi
tradizionali di appassimento. 
    La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e  messe  a
riposo, per la  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Recioto di Soave» non deve essere superiore al 40%; la resa massima,
in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Recioto di  Soave»  tipologia  spumante  non  deve  essere
superiore ai 42%.