Art. 5. Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nonche' di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave». L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» tipologia spumante non deve essere superiore ai 42%.