Art. 13. Istruttoria della Domanda di sostegno Ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine: a) alla ricevibilita' della domanda. La verifica di ricevibilita' ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilita' della Domanda di sostegno; b) all'ammissibilita' della domanda. La verifica di ammissibilita' ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilita' sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonche' alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilita' comporta l'inammissibilita' a contributo della Domanda di sostegno; c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 del PGRA 2019, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione dell'importo. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione: delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI; dei prezzi entro i massimali definiti nei cd. decreti «prezzi»; delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale. I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'istruttoria della Domanda di sostegno e' di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list). Ai fini del perfezionamento dell'iter istruttorio l'Agenzia ha facolta' di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati. Conclusa l'istruttoria, AGEA comunica via Pec ai soggetti interessati le modalita' per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN. In caso di irregolarita' nella suddetta procedura di invio (ad es. Pec sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblichera' l'elenco delle domande che presentano tale anomalie, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. In alternativa, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria puo' avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione. Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari e' avvenuta: a) subito dopo la presentazione della Domanda di sostegno, tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure b) a seguito dell'invio della Pec con le modalita' di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della Pec, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarita', con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione. 13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantita'/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nell'art. 11. Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA. La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA, la mancata presentazione dell'istante comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione. Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai dieci euro. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. 13.2 Approvazione della Domanda di sostegno e concessione del contributo All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attivita' di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto e' reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN. L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e' pubblicato sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmesso all'Autorita' di gestione che provvede alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.