(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
              Presentazione della domanda di pagamento 
 
    Al fine di ottenere il  pagamento  del  contributo  pubblico,  il
beneficiario, successivamente al provvedimento di  concessione  e  al
pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine
del 30 novembre 2020, apposita  domanda  di  pagamento  all'organismo
pagatore  AGEA,  nei  limiti  dell'importo  definito   nel   relativo
provvedimento di concessione. Tale  domanda  deve  essere  presentata
esclusivamente tramite i servizi telematici  dell'organismo  pagatore
AGEA, secondo una delle seguenti modalita': 
      a)  direttamente  sul  sito   internet   AGEA   www.agea.gov.it
sottoscrivendo l'atto tramite  firma  digitale  o  firma  elettronica
mediante Codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato  la
propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); 
      b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it  per  le
aziende agricole che hanno conferito mandato  a  un  CAA  accreditato
dall'organismo pagatore AGEA. 
    Per il punto b), oltre alla modalita' standard  di  presentazione
dei documenti, che prevede la  firma  autografa  del  produttore  sul
modello  cartaceo,  l'interessato  che  ha  registrato   la   propria
anagrafica  sul  sito  internet  AGEA,   in   qualita'   di   «Utente
qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare  con
firma elettronica, mediante Codice OTP. 
    Nel caso di impossibilita' di rilascio delle domande di pagamento
entro  il  termine  di  cui  sopra,   per   motivazioni   debitamente
documentate entro il medesimo termine, l'organismo pagatore AGEA, con
proprie  istruzioni  operative,  puo'  consentire  di  completare  le
attivita' di compilazione  e  rilascio  delle  domande  di  pagamento
interessate oltre la citata scadenza  e  per  il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione delle procedure. 
    La domanda di pagamento e'  compilata  conformemente  al  modello
definito dall'organismo pagatore AGEA  ed  alla  stessa  deve  essere
allegato quanto segue: 
      la documentazione attestante la spesa  sostenuta.  In  caso  di
polizze individuali il pagamento del premio  deve  essere  comprovato
dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata  dalla  compagnia
di assicurazione. In caso  di  polizze  collettive  il  pagamento  e'
dimostrato dalla  quietanza  del  premio  complessivo  riferita  alla
polizza-convenzione  rilasciata  dalla  compagnia  di   assicurazione
all'organismo collettivo, unitamente ad una  distinta  con  l'importo
suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo  caso
il beneficiario non puo' presentare la domanda di pagamento prima che
l'organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a  SGR  la  copia
della quietanza sopra indicata  e  la  documentazione  attestante  la
tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie di assicurazione  di  cui
al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve  verificare  con
il CAA che  l'Organismo  collettivo  di  difesa  cui  aderisce  abbia
provveduto ad informatizzare  i  dati  relativi  alla  quietanza  del
premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla
compagnia di assicurazione; 
      la documentazione attestante la  tracciabilita'  dei  pagamenti
alle  compagnie  di  assicurazione,  come  di  seguito  indicato  per
ciascuna modalita' di pagamento ammessa: 
        bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta  la
ricevuta del  bonifico  eseguito,  la  Riba  o  altra  documentazione
equiparabile,  con  riferimento  a   ciascun   documento   di   spesa
rendicontato.  Tale  documentazione,  rilasciata   dall'istituto   di
credito, deve essere allegata al pertinente documento di  spesa.  Nel
caso in cui il bonifico  sia  disposto  tramite  «home  banking»,  il
beneficiario  del  contributo  e'  tenuto  a   produrre   la   stampa
dell'operazione dalla quale  risulti  la  data  ed  il  numero  della
transazione eseguita; 
      assegno:  tale  modalita'  puo'   essere   accettata,   purche'
l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile»  e  il
beneficiario produca l'estratto  conto  rilasciato  dall'istituto  di
credito di appoggio  riferito  all'assegno  con  il  quale  e'  stato
effettuato il pagamento; 
      carta di credito e/o  bancomat:  tale  modalita',  puo'  essere
accettata,  purche'  il   beneficiario   produca   l'estratto   conto
rilasciato   dall'istituto   di   credito   di   appoggio    riferito
all'operazione con il quale e' stato  effettuato  il  pagamento.  Non
sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate; 
      bollettino postale effettuato tramite conto  corrente  postale:
tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della
ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in  originale.
La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza; 
      vaglia postale: tale forma di pagamento puo' essere  ammessa  a
condizione che sia effettuata tramite conto corrente  postale  e  sia
documentata  dalla  copia  della  ricevuta  del  vaglia   postale   e
dall'estratto del  conto  corrente  in  originale.  La  causale  deve
contenere il riferimento al numero di polizza. 
    Il pagamento in contanti non e' consentito. 
    I documenti suddetti  sono  acquisiti  in  forma  elettronica  al
momento della  presentazione  della  domanda.  Al  richiedente  sara'
rilasciata una specifica ricevuta  di  presentazione  e  copia  della
domanda stessa. 
    Eventuali ulteriori  disposizioni  di  dettaglio  riguardanti  la
presentazione  delle  domande  di  pagamento  sono  contenute   nelle
disposizioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.