(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
Modifiche, integrazioni, ritiro  e  correzione  degli  errori  palesi
              delle domande di sostegno e di pagamento 
 
16.1 Ritiro delle domande 
    Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande
di sostegno e di pagamento possono essere ritirate,  in  tutto  e  in
parte, in qualsiasi momento.  Tale  ritiro  e'  registrato  dall'AGEA
tramite  le  apposite  funzionalita'  in  ambito  SIAN.  Tuttavia  se
l'autorita' competente ha gia' informato  il  beneficiario  che  sono
state  riscontrate  inadempienze  nella  domanda  di  sostegno  o  di
pagamento o gli ha  comunicato  la  sua  intenzione  di  svolgere  un
controllo in loco o se da tale controllo emergono  inadempienze,  non
sono autorizzati ritiri. 
    Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in
cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione
o parte di essi. 
    Le  modalita'  operative  per  il   ritiro   delle   domande   di
sostegno/pagamento e di  altre  dichiarazioni  e  documentazione,  ai
sensi dell'art. 3 del regolamento (UE)  n.  809/2014,  sono  definite
dall'AGEA con proprio provvedimento. 
 
16.2 Correzione degli errori palesi 
    Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni
e adeguamento  di  errori  palesi),  le  domande  di  sostegno  e  di
pagamento  e  gli  eventuali  documenti  giustificativi  forniti  dal
beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi  momento
dopo essere stati presentati in caso di  errori  palesi  riconosciuti
dall'organismo  pagatore  AGEA  sulla   base   di   una   valutazione
complessiva del caso particolare  e  purche'  il  beneficiario  abbia
agito in buona fede. 
    L'errore puo' essere  considerato  palese  solo  se  puo'  essere
individuato agevolmente durante  un  controllo  amministrativo  delle
informazioni indicate nella domanda stessa. 
    In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA
determina la ricevibilita'  della  comunicazione  dell'errore  palese
commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento. 
    Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le
correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate  solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti  o  incoerenti  i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. 
    Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art.  4
del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore  palese,  sono  definite
dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 
 
16.3 Cessione di aziende 
    Ai sensi dell'art.  8  del  regolamento  (UE)  n.  809/2014,  per
cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo
analogo  di  transazione   relativa   alle   unita'   di   produzione
considerate». 
    La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: 
      A) prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo  la
presentazione  della  manifestazione  di  interesse.  Qualora   siano
soddisfatte tutte le  condizioni  per  la  concessione/pagamento  del
sostegno di cui al presente avviso, il sostegno puo' essere  concesso
ed  erogato,  in  relazione  all'azienda  ceduta,  al  cessionario  a
condizione che lo stesso: 
        a) presenti richiesta  di  subentro  alla  manifestazione  di
interesse ed il PAI «volturato». A tale  scopo  il  cessionario  deve
preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale; 
        b) provveda a volturare la contraenza della polizza e, se del
caso, al pagamento del premio; 
        c)  presenti  domanda  di  sostegno   allegando,   oltre   la
documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella  di  cui  al
punto a); 
        d)  presenti  domanda  di  pagamento  e  tutti  i   documenti
giustificativi richiesti dal presente avviso. 
    Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del regolamento (UE)  n.  809/2014,
successivamente alla  comunicazione  all'autorita'  competente  della
cessione  dell'azienda  e  della  presentazione  della  richiesta  di
sostegno da parte del cessionario: 
      i) tutti i diritti e gli obblighi del cedente,  risultanti  dal
legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per  effetto
della manifestazione di interesse ovvero della  domanda  di  sostegno
sono conferiti al cessionario; 
      ii) tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del
caso,  per  il  pagamento  del  sostegno  e  tutte  le  dichiarazioni
effettuate dal  cedente  prima  della  cessione  sono  attribuite  al
cessionario  ai  fini  dell'applicazione   delle   pertinenti   norme
dell'Unione europea e nazionali; 
      iii) l'azienda ceduta  e'  considerata,  nel  caso  in  cui  il
cessionario  percepisca  altri  contributi  pubblici  ai  sensi   del
presente avviso, alla  stregua  di  un'azienda  distinta  per  quanto
riguarda la campagna assicurativa 2019; 
      B) successivamente al termine ultimo di durata  dell'operazione
e dopo la presentazione della manifestazione  di  interesse.  Qualora
siano soddisfatte tutte le condizioni  per  la  concessione/pagamento
del sostegno di cui al  presente  avviso,  il  sostegno  puo'  essere
erogato al cedente e nessun aiuto  sara'  dovuto  al  cessionario,  a
condizione che il cedente: 
        a)  presenti  domanda  di  sostegno,  informando  l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione  successivamente  alla  conclusione
dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario; 
        b)  presenti  domanda  di  pagamento  e  tutti  i   documenti
giustificativi richiesti dal presente avviso. 
    Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art. 8,
comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 sopra elencati rimangono  in
capo al cedente; 
      C) a seguito di successione mortis  causa.  Qualora  un'azienda
venga ceduta nella sua totalita', a  seguito  di  successione  mortis
causa, dopo la presentazione della manifestazione  di  interesse,  il
sostegno e' concesso all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi
informativi previsti alla lettera A, ad eccezione, se del  caso,  del
punto b). 
    I  controlli  relativi  agli   atti   amministrativi   presentati
dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda  del
de cuius; la verifica dei criteri di  ammissibilita'  soggettivi,  di
cui all'art. 4, lettere a) e b), e'  svolta  con  riferimento  al  de
cuius. 
    Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi  suelencati  previsti
dal citato  art.  8,  comma  4  del  regolamento  (UE)  n.  809/2014,
rimangono in capo all'erede. 
    Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della domanda di
pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di  una
comunicazione  relativa  all'avvenuta  successione  per  attivare  il
pagamento  della  domanda  del  de  cuius  e  percepire  il  relativo
contributo. 
    In caso di pluralita' di eredi, questi  devono  delegare  uno  di
loro alla presentazione degli atti amministrativi. 
    Le modalita' attuative e operative  per  la  comunicazione  della
cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni
operative, sono definite dall'organismo  pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento.