Art. 22. Norme di rinvio Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2 della citata legge. Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito internet della suddetta tabella. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso e' ammesso ricorso in opposizione all'autorita' che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009. In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge. Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.