(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990  e  successive
modificazioni ed integrazioni, la data di avvio dei procedimenti,  la
loro durata ed i responsabili degli stessi sono  individuati  secondo
la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti
sono indicati all'art. 8, comma 2 della citata legge. 
    Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono
intendersi puramente indicativi in quanto strettamente  correlati  al
numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione
temporale, alle risorse umane e  strumentali  che  verranno  messe  a
disposizione per la definizione dei procedimenti. 
    Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3  della  Legge  n.
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui dato  il
numero elevato dei destinatari non  sia  possibile  la  comunicazione
personale, l'amministrazione adempie a tali  obblighi  provvedendo  a
rendere  noti  gli  elementi  della  comunicazione   di   avvio   del
procedimento  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  della
suddetta tabella. 
    Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso  e  consentire
il raffreddamento dei conflitti, avverso  le  decisioni  assunte  nei
confronti dei  beneficiari  che  aderiscono  al  presente  avviso  e'
ammesso ricorso in  opposizione  all'autorita'  che  ha  adottato  il
provvedimento per  chiedere  l'eventuale  applicazione  dell'istituto
dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009. 
    In tutti i casi e' fatto salvo  il  ricorso  giurisdizionale  nei
termini di legge. 
    Per quanto non previsto nel presente avviso  si  fa  rinvio  alla
relativa normativa unionale e nazionale pertinente.