Art. 6. Criteri di ammissibilita' delle operazioni Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013. La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'Agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati: intestazione della Compagnia di assicurazione; Codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario; intestazione dell'assicurato; CUAA; Campagna assicurativa di riferimento; tipologia di polizza; numero dellp polizza/certificato di polizza; prodotto con eventuale codice da decreto prezzi; varieta' con eventuale Id da decreto prezzi; superficie assicurata; tipologia di rischio e garanzia assicurati; valore assicurato; quantita' assicurata; tariffa applicata; importo del premio; soglia di danno e/o la franchigia; data di entrata in copertura; data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione); nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva). La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. La polizza non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2018 e non oltre il 31 ottobre 2019. 6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato M17.1-1 come avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralita' di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente avviso. Per ogni PAI e' consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata. 6.2 Produzioni assicurabili Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3. 6.3 Soglia e rimborso del danno Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% della produzione media annua dell'agricoltore. La produzione media annua dell'agricoltore e' calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 7. Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato M17.1-1. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 20% della produzione media annua dell'agricoltore. Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.