(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
             Criteri di ammissibilita' delle operazioni 
 
    Sono ammissibili  esclusivamente  le  operazioni  non  pienamente
realizzate  alla  data  di  presentazione  della  Manifestazione   di
interesse, ai sensi dell'art. 65, comma 6  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013. 
    La polizza deve trovare  corrispondenza  con  il  PAI  presentato
dall'Agricoltore nell'ambito del SGR.  Nella  polizza  devono  essere
riportati i seguenti dati: 
      intestazione della Compagnia di assicurazione; 
      Codice      identificativo       della       Compagnia       di
assicurazione/agenzia/intermediario; 
      intestazione dell'assicurato; 
      CUAA; 
      Campagna assicurativa di riferimento; 
      tipologia di polizza; 
      numero dellp polizza/certificato di polizza; 
      prodotto con eventuale codice da decreto prezzi; 
      varieta' con eventuale Id da decreto prezzi; 
      superficie assicurata; 
      tipologia di rischio e garanzia assicurati; 
      valore assicurato; 
      quantita' assicurata; 
      tariffa applicata; 
      importo del premio; 
      soglia di danno e/o la franchigia; 
      data di entrata in copertura; 
      data di fine copertura (per le sole polizze collettive in  caso
di assenza del dato nel certificato di polizza si  fa  riferimento  a
quanto  riportato  nella  convenzione   stipulata   tra   l'Organismo
collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione); 
      nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di  adesione
a polizza collettiva). 
    La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare  o
all'intero  ciclo  produttivo  di  ogni  singola  coltura,  che  puo'
concludersi anche nell'anno solare successivo  a  quello  di  stipula
della polizza. 
    La polizza non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa  il
tipo  o  la  quantita'  della  produzione  futura  ed   inoltre,   la
localizzazione   delle   colture   deve   trovare   rispondenza   con
l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La
stipula della polizza deve essere effettuata entro  le  scadenze  per
tipologia di coltura riportate al successivo  art.  12  e,  comunque,
successivamente al 1° novembre 2018 e non oltre il 31 ottobre 2019. 
 
6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni 
    Le polizze devono coprire esclusivamente  i  rischi  classificati
nell'allegato M17.1-1 come avversita' atmosferiche assimilabili  alle
calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. 
    Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una  pluralita'
di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al
presente avviso. 
    Per ogni PAI e' consentita la stipula di  una  sola  polizza.  Le
polizze non possono  garantire  rischi  inesistenti  (art.  1895  del
codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi  o
dopo che questi siano cessati. I rischi  sottoscritti  devono  essere
comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata. 
 
6.2 Produzioni assicurabili 
    Le  produzioni  e  le  tipologie  colturali   assicurabili   sono
ricomprese nell'allegato M17.1-3. 
 
6.3 Soglia e rimborso del danno 
    Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso
di  perdite  superiori  al   20%   della   produzione   media   annua
dell'agricoltore.  La  produzione  media  annua  dell'agricoltore  e'
calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 7. 
    Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze  che  prevedono  il
rimborso dei danni esclusivamente  al  verificarsi  di  un'avversita'
atmosferica assimilabile alle calamita' naturali o di una fitopatia o
di un'infestazione  parassitaria  di  cui  all'allegato  M17.1-1.  Il
riconoscimento formale del verificarsi  di  un  evento  si  considera
emesso quando il perito incaricato dalla compagnia  di  assicurazione
di stimare il danno sulla coltura, verificati i  dati  meteo  nonche'
l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su
appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia  superato  il  20%
della produzione media annua dell'agricoltore. 
    Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso  dei  danni
non compensi piu' del costo  totale  di  sostituzione  delle  perdite
causate dai sinistri assicurati.