(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                      Impegni e altri obblighi 
 
    Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo  per  la  polizza
agevolata deve prevedere l'obbligo  per  l'imprenditore  agricolo  di
assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata  coltura
in fase  produttiva,  in  un  determinato  territorio  comunale  dove
l'azienda ha condotto superfici agricole  nel  corso  della  campagna
assicurativa 2019. 
    Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il
prezzo unitario di riferimento delle produzioni  agricole,  riportato
nei relativi decreti «prezzi» n. 2775 del 12 marzo 2019, n. 5853  del
30 maggio 2019 e n. 8190 del 30  luglio  2019,  pubblicati  sul  sito
internet del Ministero per la campagna assicurativa 2019. 
    Per ciascun  prodotto,  inoltre,  i  valori  assicurabili  devono
essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati,  e  devono
essere calcolati tenendo conto del prezzo unitario di riferimento  di
cui ai  citati  decreti  «prezzi»  e  della  produzione  media  annua
calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre  anni
ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con  la  produzione
piu' alta e quello con la produzione piu' bassa. 
    La produzione media annua dell'agricoltore e'  determinata  sulla
base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o  attraverso
benchmark di  resa,  cosi'  come  previsto  dal  PSRN  e  dalla  nota
dell'Autorita' di gestione  del  PSRN  2014-2020,  n.  19214  del  17
settembre 2015 dal decreto ministeriale n. 13501 del 3  giugno  2016,
recante «Correttiva dati amministrativi di resa» e sua modifica del 7
luglio 2016, n. 18316. I benchmark di resa per  comune/prodotto  sono
consultabili sul sito internet del Ministero. 
    In caso l'agricoltore disponga di dati  aziendali,  e'  tenuto  a
dichiarare e giustificare con  idonea  documentazione  (es.  fatture,
bolle di consegna) la produzione  annua  in  base  alla  quale  viene
calcolata la media. 
    Il beneficiario si impegna a conservare  per  cinque  anni  dalla
data di pagamento del contributo pubblico,  presso  la  propria  sede
legale, ovvero  presso  la  sede  dell'organismo  collettivo  per  le
polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso  il  CAA
di  appartenenza,  la  documentazione   attestante   la   stipula   e
sottoscrizione della polizza nonche'  il  pagamento  del  premio.  La
suddetta documentazione potra'  essere  oggetto  di  controllo  parte
dell'organismo pagatore AGEA.