(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento
dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a  fronte  del
rischio  di  perdite  economiche  per  gli  agricoltori  causate   da
avversita' atmosferiche,  fitopatie,  infestazioni  parassitarie.  La
data di quietanza del premio alla  compagnia  di  assicurazione  deve
essere successiva, ai sensi dell'art. 60,  comma  2  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della Manifestazione di
interesse. In caso di sottoscrizione di polizze  collettive  l'intero
ammontare del supporto  pubblico  non  deve  essere  in  nessun  modo
destinato a coprire costi di gestione o  altri  costi  connessi  alle
operazioni dell'Organismo collettivo di difesa. 
    Nel caso in cui  il  beneficiario  sia  un  soggetto  pubblico  o
ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa
sugli appalti pubblici, lo stesso  dovra'  effettuare  la  spesa  nel
rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto  legislativo  n.
50/2016  «Nuovo  codice  degli  appalti»  e  suo  correttivo  decreto
legislativo n. 56/2017.