Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono esse ottenuti dalle uve prodotte da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Garganega: almeno il 70%; Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%. In tale ambito del 30% possono altresi' concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Verona.