(Allegato 1-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
    I vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave
Superiore" devono esse ottenuti dalle uve prodotte da vigneti, aventi
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      Garganega: almeno il 70%; 
      Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%. 
    In tale ambito del 30% possono altresi' concorrere,  fino  ad  un
massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a  bacca  bianca,  non
aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Verona.