Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" devono esse ottenuti dalle uve prodotte da vigneti, aventi
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Garganega: almeno il 70%;
Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%.
In tale ambito del 30% possono altresi' concorrere, fino ad un
massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non
aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Verona.