Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Soave Superiore" devono essere atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e potatura devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
del vino.
Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in
tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o
sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per tutti
i sistemi di allevamento della vite.
Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare e' di 4.000.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La resa massima di uva non deve essere superiore a 10 tonnellate
per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Veneto con proprio decreto, sentiti i Consorzi
volontari, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un
limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Soave Superiore" inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol.
I conduttori di vigneti iscritti allo schedario viticolo, ogni
anno tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e
sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento
della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione
di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico.