(Allegato 1-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini "Soave Superiore" devono essere atte a  conferire
alle uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'. 
    I sesti di impianto, le forme di allevamento  e  potatura  devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e
del vino. 
    Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a  pergola  in
tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o
sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per  tutti
i sistemi di allevamento della vite. 
    Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati  dopo
l'approvazione del presente disciplinare e' di 4.000. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
    La resa massima di uva non deve essere superiore a 10  tonnellate
per ettaro di vigneto a coltura specializzata. 
    A detto limite anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 
    La  Regione  Veneto  con  proprio  decreto,  sentiti  i  Consorzi
volontari, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire  un
limite  massimo  di  utilizzazione  delle  uve  per  ettaro  per   la
produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita "Soave Superiore" inferiore a quello fissato  dal  presente
disciplinare, dandone  comunicazione  immediata  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  a
denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol. 
    I conduttori di vigneti iscritti allo  schedario  viticolo,  ogni
anno tenuto conto delle caratteristiche di maturazione  delle  uve  e
sulla base anche dell'evoluzione dei  mercati,  possono,  al  momento
della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione
di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico.