Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore"
devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della
Provincia di Verona.
Conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o
la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei
controlli.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto. L'uso della
specificazione "classico", in aggiunta alla denominazione di origine
controllata e garantita "Soave Superiore", e' riservato al prodotto
ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica, indicata
all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare di produzione. Le
uve di che trattasi devono essere vinificate nella zona sopra citata
e nell'ambito dei comuni il cui territorio amministrativo rientra, in
tutto o in parte, nella zona medesima.
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
istruttoria della Regione Veneto, anche in cantine aziendali ovvero
in cantine cooperative situate al di fuori della predetta zona ma,
comunque, all'interno della zona di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Soave".
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" e "Soave Superiore" Classico, devono essere immessi al
consumo non prima del 1° aprile dell'anno successivo a quello di
produzione.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" designato con la qualificazione "riserva" devono essere
immessi al consumo non prima del 1° novembre dell'anno successivo a
quello di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire, al vino di che trattasi,
le sue peculiari caratteristiche. E' ammesso l'arricchimento con
mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione della
denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico, o
con mosti concentrati. Prima dell'immissione al consumo i vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore"
possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione
di origine controllata "Soave" e "Soave" classico se ne hanno i
requisiti.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve
provvedere ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi e
gli estremi dei vasi vinari interessati e darne tempestiva
comunicazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari, competente per
territorio.