(Allegato 1-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
    Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del  vino  a
denominazione di origine controllata e  garantita  "Soave  Superiore"
devono  aver  luogo  in  tutto  il  territorio  amministrativo  della
Provincia di Verona. 
    Conformemente   all'art.   8   del   reg.   CE    n.    607/2009,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o
la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei
controlli. 
    La resa massima dell'uva in vino non  deve  essere  superiore  al
70%. 
    Qualora la resa superi detto limite, ma non il  75%,  l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 
    Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  per  tutto  il   prodotto.   L'uso   della
specificazione "classico", in aggiunta alla denominazione di  origine
controllata e garantita "Soave Superiore", e' riservato  al  prodotto
ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica,  indicata
all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare  di  produzione.  Le
uve di che trattasi devono essere vinificate nella zona sopra  citata
e nell'ambito dei comuni il cui territorio amministrativo rientra, in
tutto o in parte, nella zona medesima. 
    Tuttavia tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate  dal
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previa
istruttoria della Regione Veneto, anche in cantine  aziendali  ovvero
in cantine cooperative situate al di fuori della  predetta  zona  ma,
comunque,  all'interno  della  zona  di   produzione   del   vino   a
denominazione di origine controllata "Soave". 
    I vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave
Superiore" e "Soave Superiore" Classico,  devono  essere  immessi  al
consumo non prima del 1° aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
produzione. 
    I vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave
Superiore" designato con la qualificazione  "riserva"  devono  essere
immessi al consumo non prima del 1° novembre dell'anno  successivo  a
quello di produzione. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire, al vino di  che  trattasi,
le sue peculiari  caratteristiche.  E'  ammesso  l'arricchimento  con
mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione  della
denominazione di origine controllata "Soave" e  "Soave"  classico,  o
con mosti concentrati. Prima dell'immissione  al  consumo  i  vini  a
denominazione di origine controllata e  garantita  "Soave  Superiore"
possono essere designati, a cura dei detentori, con la  denominazione
di origine controllata "Soave" e  "Soave"  classico  se  ne  hanno  i
requisiti. 
    Entro  i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  si   deve
provvedere ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi  e
gli  estremi  dei  vasi  vinari  interessati   e   darne   tempestiva
comunicazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari,   competente   per
territorio.