Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della Provincia di Verona. Conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. L'uso della specificazione "classico", in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore", e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica, indicata all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare di produzione. Le uve di che trattasi devono essere vinificate nella zona sopra citata e nell'ambito dei comuni il cui territorio amministrativo rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima. Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa istruttoria della Regione Veneto, anche in cantine aziendali ovvero in cantine cooperative situate al di fuori della predetta zona ma, comunque, all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave". I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e "Soave Superiore" Classico, devono essere immessi al consumo non prima del 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" designato con la qualificazione "riserva" devono essere immessi al consumo non prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire, al vino di che trattasi, le sue peculiari caratteristiche. E' ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico, o con mosti concentrati. Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico se ne hanno i requisiti. Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne tempestiva comunicazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, competente per territorio.