Art. 7. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. Nella designazione e presentazione dei vini "Soave Superiore" e "Soave Superiore" Classico e' consentito fare riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive individuate nell'allegato A del presente disciplinare. La delimitazione delle Unita' geografiche aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Veneto - Direzione agroalimentare - sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt