Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
simili.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Soave Superiore" puo' essere utilizzata la
menzione "vigna" a condizione che sia seguito dal corrispondente
toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata
nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Nella designazione e presentazione dei vini "Soave Superiore" e
"Soave Superiore" Classico e' consentito fare riferimento alle Unita'
geografiche aggiuntive individuate nell'allegato A del presente
disciplinare.
La delimitazione delle Unita' geografiche aggiuntive di cui
all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web
della Regione Veneto - Direzione agroalimentare - sezione:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d
ocg-doc-igt