(Allegato 1-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
    Alla denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Soave
Superiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato"  e
simili. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata e garantita "Soave Superiore" puo' essere  utilizzata  la
menzione "vigna" a condizione  che  sia  seguito  dal  corrispondente
toponimo, che la relativa superficie  sia  distintamente  specificata
nello  schedario  viticolo,  che  la  vinificazione,  elaborazione  e
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata  sia  nella  denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. 
    Nella designazione e presentazione dei vini "Soave  Superiore"  e
"Soave Superiore" Classico e' consentito fare riferimento alle Unita'
geografiche  aggiuntive  individuate  nell'allegato  A  del  presente
disciplinare. 
    La delimitazione  delle  Unita'  geografiche  aggiuntive  di  cui
all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web
della   Regione   Veneto -   Direzione   agroalimentare -    sezione:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d
ocg-doc-igt