(Allegato 1-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
    Per i vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
"Soave Superiore" e' obbligatorio  indicare  l'annata  di  produzione
delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. 
    I vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave
Superiore"  devono  essere  immessi  al  consumo   unicamente   nelle
tradizionali bottiglie di vetro fino a  litri  3,  con  abbigliamento
consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca.  E'
altresi' consentito l'uso del tappo a vite con capsula  a  vestizione
lunga e del tappo a vetro. 
    A richiesta delle ditte interessate o  del  Consorzio  di  tutela
puo' essere consentita, con specifica  autorizzazione  del  Ministero
delle politiche  agricole  e  forestali,  l'utilizzo  di  contenitori
tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e  superiori  e  solo
per fini promozionali.