Art. 8. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca. E' altresi' consentito l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo a vetro. A richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela puo' essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali.