Art. 8.
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Soave Superiore" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione
delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente nelle
tradizionali bottiglie di vetro fino a litri 3, con abbigliamento
consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca. E'
altresi' consentito l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione
lunga e del tappo a vetro.
A richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela
puo' essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori
tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo
per fini promozionali.