(Allegato)
                                                             Allegato 
 
CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E  PERMESSI  TRA  LE  ASSOCIAZIONI
  SINDACALI  RAPPRESENTATIVE   NEI   COMPARTI   E   NELLE   AREE   DI
  CONTRATTAZIONE DEL TRIENNIO 2019-2021. 
 
                               Art. 1. 
 
    1. Le lettere c) ed f) dell'art. 2, comma 1 del CCNQ  4  dicembre
2017 sono abrogate. 
    2. Il comma 1 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 e'  sostituito
dal seguente: 
      «1. I distacchi sindacali riconosciuti in  favore  di  ciascuna
associazione sindacale possono essere fruiti in modo  frazionato,  in
misura non superiore al 75% del  totale  dei  distacchi  alle  stesse
assegnati - arrotondato all'unita' superiore - e comunque  in  misura
non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di frazionamento e' pari
a tre mesi.». 
    3. Il comma 7 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 e'  sostituito
dal seguente 
      «7.  Nelle  ipotesi  di  distacco  sindacale  con   prestazione
lavorativa ridotta di cui al comma 3 non e' consentito usufruire  dei
permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10  (Permessi
sindacali  per  l'espletamento  del  mandato),  fatta  salvo   quanto
previsto  ai  successivi  commi  7-bis  e  7-ter.  Resta   ferma   la
possibilita',  in  via  eccezionale,  di  fruire  di  permessi  senza
riduzione del debito orario, da  recuperare  nell'arco  dello  stesso
mese. 
    4. All'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017,  dopo  il  comma  7  sono
aggiunti i seguenti: 
      «7-bis. Nelle amministrazioni pubbliche diverse  da  quelle  di
cui al comma 7-ter, al dirigente sindacale in distacco part-time, con
percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, e' consentito  fruire
dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della  RSU,
ove ne sia componente. 
      7-ter. Nelle  istituzioni  scolastiche,  educative  e  di  alta
formazione,  al  dirigente  sindacale  in   distacco   part-time   e'
consentito fruire dei permessi  per  l'espletamento  del  mandato  di
competenza della RSU,  ove  ne  sia  componente,  esclusivamente  per
partecipare alle riunioni convocate dall'amministrazione». 
    5. Il comma 8 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 e'  sostituito
dal seguente: 
      «8. I distacchi con prestazione lavorativa ridotta  di  cui  al
comma 3 possono essere cumulati con l'aspettativa non  retribuita  di
cui all'art. 15 (Aspettative e permessi  sindacali  non  retribuiti),
nel limite massimo del  10%  del  numero  complessivo  dei  distacchi
riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale.  Nelle
istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facolta'
e'  possibile  esclusivamente  cumulando  un  distacco  al  50%   con
un'aspettativa sindacale non retribuita al 50%.». 
    6. Il comma 3 dell'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017 e'  sostituito
dal seguente: 
      «3.  All'interno  di  ciascun  comparto,  ogni  contingente  e'
attribuito: 
        a. per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali  di
categoria rappresentative; 
        b. per  il  restante  dieci  per  cento  alle  confederazioni
sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art.  43,  comma
2, decreto legislativo n. 165/2001, garantendo comunque,  nell'ambito
di tale ultima percentuale, un distacco sindacale  per  ognuna  delle
predette confederazioni. Ai sensi dell'art. 43, comma 13 del  decreto
legislativo  n.  165/2001  uno  dei  distacchi  disponibili  per   le
confederazioni e' utilizzabile, anche con forme di rappresentanza  in
comune,  dalle  associazioni  sindacali  che  tutelano  le  minoranze
linguistiche della Provincia di Bolzano e delle Regioni Valle d'Aosta
e Friuli Venezia Giulia.» 
    7. All'art. 9 del CCNQ 4  dicembre  2017,  dopo  il  comma  3  e'
aggiunto il seguente comma 3.bis: 
      «3.bis  Per  le  aree  della  dirigenza   il   contingente   e'
attribuito: 
        a.   1   distacco   per   ciascuna    delle    confederazioni
rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,  comma   2   del   decreto
legislativo n. 165/2001.  A  tal  fine  il  contingente  assegnato  a
ciascuna area viene proporzionalmente ridotto; 
        b.  il  contingente  di   ciascuna   area   risultante   dopo
l'applicazione del precedente alinea e' ripartito: 
          i. per il novanta per cento alle  organizzazioni  sindacali
di categoria rappresentative; 
          ii. per il restante dieci  per  cento  alle  confederazioni
sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art.  43,  comma
2, decreto legislativo n. 165/2001, garantendo comunque,  nell'ambito
di tale ultima percentuale, un distacco sindacale  per  ognuna  delle
predette confederazioni.». 
    8. Il comma 4 dell'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017 e'  sostituito
dal seguente: 
      «4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra
le confederazioni e le organizzazioni  sindacali  -  fatte  salve  le
garanzie di cui al comma 3 - viene effettuata in relazione  al  grado
di rappresentativita' accertata dall'ARAN, nonche' tenuto conto della
diffusione  territoriale  e   della   consistenza   delle   strutture
organizzative nei  comparti  ed  aree.  Questi  ultimi  due  elementi
vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di
province e di regioni in cui sono state  rilevate  deleghe  sindacali
della singola organizzazione sindacale  rappresentativa  rispetto  al
totale  delle  province  e  regioni  dell'ambito   considerato   dove
risultano rilasciate deleghe sindacali.». 
    9. L'art. 12, comma 4 del CCNQ 4 dicembre  2017  e'  aggiunto  il
seguente alinea: 
      «- che 1.572 ore di permesso equivalgono ad 1 distacco.». 
    10. L'art. 12, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 e' sostituito dal
seguente: 
      «6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali
richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  -  la
quantita' di  permessi  destinati  all'utilizzo  in  forma  cumulata,
determinata ai sensi dei precedenti commi, specificando il numero  di
distacchi cumulati e le ore residue che confluiranno nel monte ore di
cui all'art. 16, comma 6.». 
    11. L'art. 14, comma 2, del CCNQ 4 dicembre  2017  e'  sostituito
dal seguente: 
      «2. Il contingente di ciascun comparto o area e' ripartito  tra
le organizzazioni sindacali rappresentative  in  quota  proporzionale
alla  loro  rappresentativita'  e  tenendo  conto  della   diffusione
territoriale  e  della  consistenza  delle  strutture  organizzative.
Questi ultimi due elementi vengono  calcolati  avendo  riguardo  alla
percentuale rispettivamente di province e  di  regioni  in  cui  sono
state  rilevate  deleghe  sindacali  della   singola   organizzazione
sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni
dell'ambito   considerato   dove   risultano    rilasciate    deleghe
sindacali.». 
    12. All'art. 16, comma 5 del  CCNQ  4  dicembre  2017  le  parole
«aspettative sindacali non retribuite» sono sostituite  dalle  parole
«aspettative e i permessi sindacali non retribuiti». 
    13. All'art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 sono  soppresse
le parole «ivi incluse quelle che, ai sensi dell'art.  10,  comma  2,
del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali». 
 
                               Art. 2. 
 
    1. Il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonche' le  tavole
ad esso allegate, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «TITOLO III 
 
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE  ASSOCIAZIONI  SINDACALI
  RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2019-2021. 
 
                              Art. 27. 
 
 Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione 
 
    1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari
a n. 1.137 unita'. 
    2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra  i  comparti
di contrattazione come da  tavola  n.  2,  e  costituisce  il  limite
massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni
sindacali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  12  (Distacchi  da
cumulo dei  permessi  sindacali  per  l'espletamento  del  mandato  -
Procedure). 
    3. Il contingente dei distacchi di cui al comma  2  e'  ripartito
nell'ambito  di  ciascun  comparto  tra  le   organizzazioni   e   le
confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri  definiti
all'art. 9, commi 3 e  4.  I  risultati  di  tale  ripartizione  sono
riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7. 
    4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo  dei
distacchi attribuiti al comparto Istruzione e  ricerca,  che  possono
essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative  e  di  alta
formazione. 
    5. I distacchi di cui  all'art.  9,  comma  3,  lettera  b,  sono
assegnati come segue: 
      a) comparto funzioni centrali: ASGB; 
      b) comparto istruzione e ricerca: Sindikat Slovenske Sole; 
      c) comparto sanita': SAVT; 
      d) comparto funzioni locali: ALPIS F.V.G. 
 
                              Art. 28. 
 
       Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento 
             del mandato nei comparti di contrattazione 
 
    1.  Nei  comparti  sanita'  e  funzioni  locali,  il  contingente
complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato  e'
pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato  negli  enti  del  comparto.  I  dipendenti  in
posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti
in  servizio  presso  l'amministrazione  dove  sono  utilizzati.   Il
contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente
proporzione: 
      a) n. 30 minuti alla RSU; 
      b) n. 30 minuti alle organizzazioni  sindacali  rappresentative
fatto salvo quanto previsto al comma 5. 
    2. Nei comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca e PCM, il
contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del
mandato e' pari a  n.  51  minuti  per  dipendente  in  servizio  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del  comparto.  I
dipendenti in posizione di comando o fuori  ruolo  vanno  conteggiati
tra i dipendenti  in  servizio  presso  l'amministrazione  dove  sono
utilizzati. Il contingente di cui  al  presente  comma  e'  ripartito
secondo la seguente proporzione: 
      a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU; 
      b) n. 25 minuti e  30  secondi  alle  organizzazioni  sindacali
rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. 
    3. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche
e  consolari  nonche'  presso  gli  istituti  italiani   di   cultura
all'estero, assunto con contratto regolato dalla  legge  locale,  ove
eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il  7
agosto 1998, puo' fruire dei permessi di cui al comma 2, lettera  a),
fermo restando che lo stesso personale non concorre  al  calcolo  del
contingente complessivo dei permessi in parola che resta  determinato
ai sensi del medesimo comma 2. 
    4. I permessi di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2 lettera
b)  sono  ripartiti  nelle  amministrazioni  tra  le   organizzazioni
sindacali rappresentative di cui all'art. 31, comma 4  (Norme  finali
comparti di contrattazione), secondo le modalita' indicate  nell'art.
11 (Criteri di  ripartizione  dei  permessi  per  l'espletamento  del
mandato). 
    5. Nel comparto sanita', i permessi sindacali di cui al comma  1,
lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata  -  a  livello
nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione. 
    5-bis. Nel comparto funzioni locali i permessi sindacali  di  cui
al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata  -
a livello nazionale - nelle seguenti misure massime: 
      38% nelle amministrazioni con piu' di 50 dipendenti; 
      57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti. 
    Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa  riferimento
ai criteri indicati al comma 1. 
    6. Nei comparti funzioni centrali, istruzione  e  ricerca  (fatta
eccezione per le  istituzioni  scolastiche  ed  educative)  e  PCM  i
permessi sindacali di cui al  comma  2,  lettera  b)  possono  essere
utilizzati - a livello nazionale - in  forma  cumulata  nella  misura
massima del 45% della quota a disposizione. 
    7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative  la
misura massima di cui al  comma  6  e'  pari  al  53%,  ulteriormente
elevabile fino a 4 punti percentuali a  condizione  che  i  distacchi
ottenuti  da  tale  ultima   maggiorazione   siano   attivati   nelle
amministrazioni del  comparto  istruzione  e  ricerca  diverse  dalle
istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione. 
 
                               Art. 29 
 
Ripartizione dei permessi per  le  riunioni  di  organismi  direttivi
              statutari nei comparti di contrattazione 
 
    1.  Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni degli organismi direttivi  statutari  nazionali,  regionali,
provinciali e territoriali, previsto per i  dirigenti  sindacali  non
collocati in  distacco  o  aspettativa  che  siano  componenti  degli
organismi direttivi delle  confederazioni  sindacali  rappresentative
nei comparti e' ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8. 
    2.  Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni degli organismi direttivi  statutari  nazionali,  regionali,
provinciali e territoriali, previsto per i  dirigenti  sindacali  che
siano   componenti   degli   organismi   direttivi   delle    proprie
organizzazioni sindacali di categoria non  collocati  in  distacco  o
aspettativa continua ad essere pari a n. 178.314 ore suddivise tra  i
comparti come da tavola n. 9. 
    3. I contingenti di cui alla  tavola  9  sono  ripartiti  tra  le
organizzazioni sindacali  rappresentative  sulla  base  delle  tavole
allegate dalla n. 10 alla n. 14. 
    4. In nota alla tavola 13 viene  specificato  il  numero  massimo
delle  ore  di  permesso  per  la  partecipazione  alle  riunioni  di
organismi direttivi statutari attribuiti  al  comparto  istruzione  e
ricerca, che possono essere  fruiti  nelle  istituzioni  scolastiche,
educative e di alta formazione. 
 
                              Art. 30. 
 
Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative  e
               di alta formazione - Personale comparto 
 
    1. Per l'applicazione del presente contratto,  nelle  istituzioni
scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire  a
regime  l'utilizzo  dei  distacchi  da   parte   delle   associazioni
sindacali, si  conferma  la  seguente  procedura  che  contempera  il
tempestivo  diritto  alle  agibilita'  sindacali  con   le   esigenze
organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. A  tal
fine: 
      a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre  il
giorno 31 luglio 2019, al Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei
distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui
all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per  l'espletamento  del
mandato -  Procedure),  sulla  base  e  nei  limiti  dei  contingenti
attribuiti dall'art. 28  (Ripartizione  dei  permessi  sindacali  per
l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione); 
      b) le  variazioni  dei  distacchi  previsti  dalla  Ipotesi  di
contratto  di  ripartizione  delle  prerogative  sindacali  2019-2021
rispetto a quelli previsti dal Titolo III del  CCNQ  sottoscritto  in
data 4 dicembre 2017, sono immediatamente prese in considerazione  ai
fini   delle   esigenze   organizzative   dell'amministrazione,    ma
definitivamente attivati con l'entrata in  vigore  del  contratto  di
ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021; 
      c) le cessazioni dei distacchi derivanti  dalla  riduzione  del
contingente  di  spettanza  delle  singole  associazioni   sindacali,
decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata
in vigore del contratto di ripartizione delle  prerogative  sindacali
2019-2021. Per i soli docenti, qualora la data di entrata  in  vigore
cada  nel  periodo  di  chiusura  delle  attivita'  didattiche  delle
istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni
decorreranno   dal   1°   settembre    2019,    senza    interruzione
dell'anzianita' di servizio. 
    2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28,
comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per  l'espletamento  del
mandato  nei  comparti  di  contrattazione),   per   le   istituzioni
scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che  la
somma dei  permessi  per  l'espletamento  del  mandato  fruiti  dalle
organizzazioni sindacali nei  posti  di  lavoro  e  della  quota  dei
medesimi permessi utilizzati a livello nazionale  in  forma  cumulata
non superi, in vigenza del presente contratto, il limite  massimo  di
cui all'art. 28, comma  2,  lettera  b)  (Ripartizione  dei  permessi
sindacali  per   l'espletamento   del   mandato   nei   comparti   di
contrattazione). A tal fine, l'ARAN comunica tempestivamente al  MIUR
il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale  utilizzata
dalle singole associazioni sindacali affinche' il medesimo  ministero
possa determinare il contingente  da  attribuire  a  ciascuna  sigla.
Qualora la percentuale di cumulo scelta  dalle  singole  associazioni
sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte  ore  di
amministrazione,  riducendolo   di   un'ulteriore   quota   correlata
all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche  del
dato relativo al personale a tempo determinato. 
 
                              Art. 31. 
 
              Norme finali - Comparti di contrattazione 
 
    1. Il presente Titolo III conserva la  sua  efficacia  fino  alla
sottoscrizione di un nuovo CCNQ  di  ripartizione  delle  prerogative
sindacali. 
    2. Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal  giorno
successivo  alla   sottoscrizione   definitiva   del   contratto   di
ripartizione  delle  prerogative  sindacali  2019-2021   ed   avranno
validita' sino al nuovo accordo  di  ripartizione  delle  prerogative
sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7. 
    3.  L'attivazione  dei  nuovi  distacchi  derivanti  da  permessi
cumulati o la variazione del numero di quelli  in  godimento  decorre
dalla sottoscrizione definitiva del contratto di  ripartizione  delle
prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve  le  diverse  decorrenze
previste  per  le  istituzioni  scolastiche,  educative  e  di   alta
formazione all'art. 30, comma  1  (Disposizioni  particolari  per  le
istituzioni scolastiche, educative e di  alta  formazione)  ed  avra'
validita' sino al nuovo accordo  di  ripartizione  delle  prerogative
sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7. 
    4.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore   del   contratto   di
ripartizione delle prerogative sindacali  2019-2021  e,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo  accordo  di  ripartizione
delle prerogative sindacali, le prerogative  sindacali  di  posto  di
lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per  l'espletamento  del
mandato)  spettano  alle  organizzazioni  sindacali   rappresentative
indicate   nelle   tavole   allegate,   che   subentrano   a   quelle
rappresentative nel precedente periodo contrattuale. 
    5.  Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle  tavole,
e' definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole
siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante
alle singole  associazioni  sindacali  e'  determinato  pro-quota  in
proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12
mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' vale
anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il  triennio
2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese  superiore  a  15
giorni e' considerata mese intero. 
    6. Qualora, a seguito dell'entrata in  vigore  del  contratto  di
ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021,  in  applicazione
del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali
titolari  delle  prerogative   ivi   indicate,   le   amministrazioni
effettuano una nuova ripartizione del monte ore  annuo  dei  permessi
per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base
del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla  base  del  numero  dei
mesi di vigenza,  nell'anno,  del  contratto  di  ripartizione  delle
prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12  mesi  che  compongono
l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' si  applica  sui  vecchi
contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative
sindacali  2016-2018,  la  cui  fruizione  cessa  comunque   per   le
organizzazioni non piu' rappresentative con l'entrata in  vigore  del
contratto di ripartizione delle prerogative sindacali  2019-2021.  Ai
fini del riparto, la frazione  di  mese  superiore  a  15  giorni  e'
considerata mese intero. 
    7.  Qualora  a   seguito   dell'accertamento   definitivo   della
rappresentativita' relativo al solo triennio 2019-2021  si  verifichi
la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del  loro
peso percentuale,  le  tavole  da  1  a  14  vengono  automaticamente
sostituite dall'ARAN.  Analogamente  si  procede  con  riguardo  alla
quantificazione  dei  distacchi  ottenuti  per  cumulo  dei  permessi
sindacali in  applicazione  dell'art.  12  (Distacchi  da  cumulo  di
permessi sindacali per l'espletamento del mandato - procedure). 
    8.  Laddove,  a  seguito   dell'accertamento   definitivo   della
rappresentativita'  relativo   al   solo   triennio   2019-2021,   le
associazioni sindacali perdano il requisito della  rappresentativita'
oppure,  pur  rimanendo   rappresentative,   riducano   la   relativa
percentuale, le prerogative fruite e non  spettanti  sono  recuperate
secondo le modalita' previste dall'art.  23  (Modalita'  di  recupero
delle prerogative sindacali).  In  tal  caso,  qualora  vi  siano  le
condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art.  23,
comma 6 (Modalita'  di  recupero  delle  prerogative  sindacali),  lo
stesso avra' una durata pari ad un anno. 
 
                 TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               Art. 3. 
 
    1. Il Titolo IV del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonche'  le  tavole
ad esso allegate, e' sostituito dal seguente: 
 
                             «TITOLO IV 
 
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE  ASSOCIAZIONI  SINDACALI
  RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2019-2021. 
 
                              Art. 32. 
 
    Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali 
 
    1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari
a 86 unita'. 
    2.  Il  contingente  complessivo  di  86  distacchi  viene  cosi'
distribuito: 
      a) una quota da attribuire, ai sensi dell'art. 9, comma  3.bis,
lettera a), alle  confederazioni  rappresentative  nelle  aree,  come
risulta dalla tavola n. 16; 
      b) una quota ripartita tra le Aree di  contrattazione  come  da
tavola n. 17. Essi costituiscono  il  limite  massimo  dei  distacchi
fruibili   nelle   citate   Aree   dalle    associazioni    sindacali
rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12  (Distacchi
da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure). 
    3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 lettera  b)  e'
ripartito nell'ambito di ciascuna Area tra  le  organizzazioni  e  le
confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri  definiti
all'art. 9, commi 3-bis, lettera b) e 4 (Criteri di ripartizione  del
contingente dei distacchi). I risultati  di  tale  ripartizione  sono
riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22. 
    4. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei
distacchi attribuiti  all'Area  istruzione  e  ricerca,  che  possono
essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative  e  di  alta
formazione. 
 
                              Art. 33. 
 
       Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento 
                 del mandato nelle aree dirigenziali 
 
    1.  Nelle  aree  sanita'  e  funzioni   locali   il   contingente
complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato  e'
pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di  lavoro
a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in  posizione
di comando o  fuori  ruolo  vanno  conteggiati  tra  i  dirigenti  in
servizio  presso   l'amministrazione   dove   sono   utilizzati.   Il
contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente
proporzione: 
      a) n. 30 minuti alla RSU; 
      b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali  rappresentative,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5. 
    2. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca, e PCM,  il
contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del
mandato e' pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti  in
posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i  dirigenti
in  servizio  presso  l'amministrazione  dove  sono  utilizzati.   Il
contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente
proporzione: 
      a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU; 
      b) n. 25 minuti e  30  secondi  alle  organizzazioni  sindacali
rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6. 
    3. I permessi di cui al comma  1,  lettera  a)  ed  al  comma  2,
lettera a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU  non  appena
quest'ultima, a seguito degli accordi di cui  all'art.  36,  comma  1
(Norme transitorie - aree dirigenziali), verra' eletta. 
    4. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) ed  al  comma  2,
lettera   b)   e'   attribuito    alle    organizzazioni    sindacali
rappresentative di  cui  all'art.  37  comma  4  (Norme  finali  aree
dirigenziali). A parziale modifica delle modalita' indicate nell'art.
11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento
del mandato), in attesa degli accordi di cui  all'art.  36,  comma  1
(Norme  transitorie  -  aree  dirigenziali),  la   ripartizione   del
contingente dei permessi in ciascuna  amministrazione  sara'  attuata
tra le citate organizzazioni sindacali  rappresentative,  sulla  base
del solo dato associativo espresso dalla  percentuale  delle  deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al  totale  delle
deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i  periodi
di rilevazione e le altre modalita' previste all'art. 11 (Criteri  di
ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato). 
    5. Nelle aree sanita' e funzioni locali i permessi  sindacali  di
cui al comma  1,  lettera  b)  possono  essere  utilizzati  in  forma
cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del  45%  della
quota a disposizione. 
    6. Nelle Aree funzioni  centrali,  istruzione  e  ricerca  (fatta
eccezione  per  le  istituzioni  scolastiche,  educative  e  di  alta
formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera  b)
possono essere utilizzati - a livello nazionale - in  forma  cumulata
nella misura massima del 53% della quota a disposizione. 
    7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e  di
alta formazione la misura massima di cui al comma 6 e' pari  al  45%,
ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i
distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati  nelle
amministrazioni  dell'Area  istruzione  e   ricerca   diverse   dalle
istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione. 
 
                              Art. 34. 
 
Ripartizione dei permessi per le riunioni degli  organismi  direttivi
                  statutari nelle aree dirigenziali 
 
    1.  Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni degli organismi direttivi  statutari  nazionali,  regionali,
provinciali e territoriali, previsto per i  dirigenti  sindacali  non
collocati in  distacco  o  aspettativa  che  siano  componenti  degli
organismi direttivi delle  confederazioni  sindacali  rappresentative
nelle aree e' ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta
fermo che le ore di spettanza  delle  confederazioni  rappresentative
sia nelle aree che  nei  comparti  sono  attribuite  nel  Titolo  III
relativo ai comparti di contrattazione. 
    2.  Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni degli organismi direttivi  statutari  nazionali,  regionali,
provinciali e territoriali, previsto per i  dirigenti  sindacali  che
siano   componenti   degli   organismi   direttivi   delle    proprie
organizzazioni sindacali di categoria non  collocati  in  distacco  o
aspettativa continua ad essere pari a n. 19.856 ore. 
    3. Il contingente dei permessi di cui al comma 2 e' suddiviso tra
le aree come da tavola n. 24. 
    4. I contingenti di cui alla tavola  24  sono  ripartiti  tra  le
organizzazioni di categoria rappresentative sulla base  delle  tavole
allegate dalla n. 25 alla n. 29. 
    5.  I  permessi  indicati  nella  tavola  28,  relativa  all'Area
istruzione  e  ricerca,   non   sono   fruibili   nelle   istituzioni
scolastiche, educative e di alta formazione. 
 
                              Art. 35. 
 
Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative  e
               di alta formazione - Aree dirigenziali 
 
    1. Per l'applicazione del presente contratto,  nelle  istituzioni
scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire  a
regime  l'utilizzo  dei  distacchi  da   parte   delle   associazioni
sindacali, si  conferma  la  seguente  procedura  che  contempera  il
tempestivo  diritto  alle  agibilita'  sindacali  con   le   esigenze
organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. A  tal
fine: 
      a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre  il
giorno 31 luglio 2019, al Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei
distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi  utilizzati  in
forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12  (Distacchi  da
cumulo  di  permessi  sindacali  per  l'espletamento  del  mandato  -
procedure), sulla  base  e  nei  limiti  dei  contingenti  attribuiti
dall'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per  l'espletamento
del mandato nelle aree dirigenziali); 
      b)  le  variazioni  dei  distacchi  previsti  dall'Ipotesi   di
contratto  di  ripartizione  delle  prerogative  sindacali  2019-2021
rispetto a quelli previsti dal Titolo IV  del  CCNQ  sottoscritto  in
data 4 dicembre 2017, sono immediatamente prese in considerazione  ai
fini   delle   esigenze   organizzative   dell'amministrazione,    ma
definitivamente attivati con l'entrata in  vigore  del  contratto  di
ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021; 
      c) le cessazioni dei distacchi  derivanti  dal  decremento  del
contingente  di  spettanza  delle  singole  associazioni   sindacali,
decorreranno  a  partire  dal  primo  giorno  successivo   a   quello
dell'entrata  in  vigore  del   contratto   di   ripartizione   delle
prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada  nel
periodo di chiusura  delle  attivita'  didattiche  delle  istituzioni
scolastiche  educative  e   di   alta   formazione,   le   cessazioni
decorreranno   dal   1°   settembre    2019,    senza    interruzione
dell'anzianita' di servizio. 
    2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33,
comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per  l'espletamento  del
mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni  scolastiche  ed
educative,  l'Aran  comunichera'  tempestivamente  al  MIUR  il  dato
relativo alle ore corrispondenti alla  percentuale  utilizzata  dalle
singole associazioni sindacali affinche' il medesimo Ministero  possa
determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. 
 
                              Art. 36. 
 
                Norme transitorie - Aree dirigenziali 
 
    1. In considerazione della  mancata  elezione  delle  RSU  ed  in
attesa che la  rappresentanza  sindacale  dei  dirigenti  delle  aree
contrattuali venga disciplinata, in  coerenza  con  la  natura  delle
funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali  nei
luoghi di lavoro sono le  Rappresentanze  sindacali  aziendali  (RSA)
costituite    espressamente    dalle     organizzazioni     sindacali
rappresentative. 
    2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui
al comma 1, la fruizione dei permessi di cui  all'art.  33  comma  1,
lettera a) e comma 2, lettera a) (Ripartizione dei permessi sindacali
per l'espletamento del mandato nelle aree  dirigenziali)  e'  sospesa
fino alla data di elezione delle RSU. 
 
                              Art. 37. 
 
                  Norme finali - aree dirigenziali 
 
    1. Il presente Titolo IV e' valido fino alla sottoscrizione di un
nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative. 
    2. Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal  giorno
successivo  alla   sottoscrizione   definitiva   del   contratto   di
ripartizione  delle  prerogative  sindacali  2019-2021   ed   avranno
validita' sino al nuovo accordo  di  ripartizione  delle  prerogative
sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7. 
    3.  L'attivazione  dei  nuovi  distacchi  derivanti  da  permessi
cumulati o la variazione del numero di quelli  in  godimento  decorre
dalla sottoscrizione definitiva del contratto di  ripartizione  delle
prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve  le  diverse  decorrenze
previste  per  le  istituzioni  scolastiche,  educative  e  di   alta
formazione all'art. 35 (Disposizioni particolari per  le  istituzioni
scolastiche, educative e di alta formazione - aree  dirigenziali)  ed
avra'  validita'  sino  al  nuovo  accordo  di   ripartizione   delle
prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7. 
    4.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore   del   contratto   di
ripartizione delle prerogative sindacali  2019-2021  e,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo  accordo  di  ripartizione
delle prerogative sindacali, le prerogative  sindacali  di  posto  di
lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per  l'espletamento  del
mandato)  spettano  alle  organizzazioni  sindacali   rappresentative
indicate   nelle   tavole   allegate,   che   subentrano   a   quelle
rappresentative nel precedente periodo contrattuale. 
    5.  Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle  tavole,
e' definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole
siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante
alle singole  associazioni  sindacali  e'  determinato  pro-quota  in
proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12
mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' vale
anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il  triennio
2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese  superiore  a  15
giorni e' considerata mese intero. 
    6. Qualora, a seguito dell'entrata in  vigore  del  contratto  di
ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021,  in  applicazione
del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali
titolari  delle  prerogative   ivi   indicate,   le   amministrazioni
effettuano una nuova ripartizione del monte ore  annuo  dei  permessi
per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base
del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla  base  del  numero  dei
mesi di vigenza,  nell'anno,  del  contratto  di  ripartizione  delle
prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12  mesi  che  compongono
l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' si  applica  sui  vecchi
contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative
sindacali  2016-2018,  la  cui  fruizione  cessa  comunque   per   le
organizzazioni non piu' rappresentative con l'entrata in  vigore  del
contratto di ripartizione delle prerogative sindacali  2019-2021.  Ai
fini del riparto, la frazione  di  mese  superiore  a  15  giorni  e'
considerata mese intero. 
    7.  Qualora  a   seguito   dell'accertamento   definitivo   della
rappresentativita' relativo al solo triennio 2019-2021  si  verifichi
la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del  loro
peso percentuale, le  tavole  da  15  a  29  vengono  automaticamente
sostituite dall'ARAN.  Analogamente  si  procede  con  riguardo  alla
quantificazione  dei  distacchi  ottenuti  per  cumulo  dei  permessi
sindacali in  applicazione  dell'art.  12  (Distacchi  da  cumulo  di
permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure). 
    8.  Laddove,  a  seguito   dell'accertamento   definitivo   della
rappresentativita'  relativo   al   solo   triennio   2019-2021,   le
associazioni sindacali perdano il requisito della  rappresentativita'
oppure,  pur  rimanendo   rappresentative,   riducano   la   relativa
percentuale, le prerogative fruite e non  spettanti  sono  recuperate
secondo le modalita' previste dall'art.  23  (Modalita'  di  recupero
delle prerogative sindacali).  In  tal  caso,  qualora  vi  siano  le
condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art.  23,
comma 6 (Modalita'  di  recupero  delle  prerogative  sindacali),  lo
stesso avra' una durata pari ad un anno. 
    9. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione
di un livello di flessibilita' comparabile con quello  del  comparto,
la percentuale prevista dall'art. 16,  comma  6  (Forme  di  utilizzo
compensativo delle prerogative sindacali), e' elevata fino al massimo
del 50% con arrotondamento all'unita' superiore. 
 
                    TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               Art. 4. 
 
    1. L'art. 39 del CCNQ del  4  dicembre  2017  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 39 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Tutte  le  prerogative  sindacali  disciplinate  dal  presente
contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non
retribuite, ai sensi del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
del decreto  ministeriale 23  febbraio  2009,  non   competono   alle
associazioni sindacali non  rappresentative,  salvo  quanto  previsto
dall'art.  16  (Forme  di  utilizzo  compensativo  delle  prerogative
sindacali), commi 2 e 4. 
    2.  Qualora,  a  seguito  di  riorganizzazioni  strutturali,   si
realizzi la fuoriuscita di amministrazioni  di  cui  all'art.  2  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  dai  comparti  di  contrattazione
collettiva   e/o   dalle    relative    aree    dirigenziali,    sino
all'applicazione degli istituti relativi alla  nuova  disciplina  del
rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi
complessivamente utilizzati non puo' superare il limite previsto  dal
presente  contratto.  Al  personale  distaccato   appartenente   alle
predette amministrazioni viene garantito l'esercizio  delle  liberta'
sindacali. 
    3. Per consentire i relativi adempimenti in ordine  ai  distacchi
sindacali resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2,  CCNQ  7
agosto 1998.». 
 
                               Art. 5. 
 
    1. Per tutto quanto non  modificato  dal  presente  contratto  si
confermano i contenuti del CCNQ 4 dicembre 2017.