Art. 8. Etichettatura La dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione geografica protetta o il suo acronimo IGP, deve essere apposta in modo chiaro e perfettamente leggibile, con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente, sulle confezioni sigillate o sui singoli frutti. Laddove sia presente la bollinatura dei singoli frutti essa non puo' interessare meno del 50 % dei frutti presenti in confezione. Qualora non sia presente la bollinatura dei singoli frutti dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate. E' consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. Il logo e' rappresentato dalla dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione geografica protetta. Gli indici colorimetrici sono i seguenti: rosso (pantone red 032), verde (pantone 355) e nero ( 100%). Il carattere da utilizzare e' il Futura bold. Parte di provvedimento in formato grafico