(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Requisiti strutturali degli allevamenti 
 
    1. I locali di allevamento devono essere dotati di: 
      a. Pavimento, in buono stato di manutenzione, in cemento  o  in
materiale  lavabile  per  facilitare  le  operazioni  di  pulizia   e
disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni; 
      b. Pareti e soffitti lavabili in buono stato di manutenzione; 
      c. Attrezzature lavabili e disinfettabili; 
      d. Efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione
dei capannoni dotati di parchetti esterni. 
      e. Le strutture dei locali  di  allevamento  devono  essere  in
buono stato di manutenzione. 
      f. I  capannoni  devono  altresi'  essere  dotati  di  chiusure
adeguate. 
      g.  Ciascun  capannone  deve  essere  dotato  della  cosiddetta
«dogana danese», rappresentata da  una  struttura  che  non  consenta
l'accesso diretto del personale all'area dove si trovano gli animali,
senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone. 
    2. Tutti gli allevamenti devono possedere: 
      a.  Barriere  (cancelli  o  sbarre  mobili)  idonee  a  evitare
l'accesso incontrollato di persone e automezzi, inoltre  all'ingresso
devono essere apposti cartelli di divieto di accesso  agli  estranei;
deve essere presente un'area di parcheggio,  situata  preferibilmente
all'esterno dell'allevamento, chiaramente identificata, per la  sosta
dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei  visitatori.  Tale
zona deve essere nettamente separata dall'area di  allevamento,  alla
quale deve essere possibile accedere solo attraverso la zona  filtro.
Presenza di un  contenitore  per  i  rifiuti  nelle  vicinanze  della
barriera. 
      b. Area di disinfezione per gli automezzi antistante l'area  di
allevamento, con  fondo  impermeabile  e  per  quanto  possibile,  in
considerazione   della   situazione   ambientale,   attrezzata    con
apparecchiature fisse; in caso di  ampliamenti/ristrutturazioni/nuovi
insediamenti,  le  apparecchiature  devono  essere  obbligatoriamente
fisse. Tutti gli allevamenti  avicoli  devono  essere  dotati  di  un
impianto fisso  preferibilmente  automatizzato  per  la  disinfezione
degli  automezzi.  Laddove  non  fosse  possibile  l'automatizzazione
dell'impianto di disinfezione dovra' essere disponibile una procedura
di disinfezione validata dal Servizio veterinario  competente.  Tutti
gli automezzi che entrano in allevamento devono passare per tale area
ed essere disinfettati. 
      c. Piazzole di carico e scarico dei  materiali  d'uso  e  degli
animali,  posizionate  agli   ingressi   dei   capannoni,   lavabili,
disinfettabili,  ben  mantenute   e   di   dimensioni   minime   pari
all'apertura del capannone e che consentano  che  tutte  le  fasi  di
carico/scarico avvengano su tale area e che siano di un fondo  solido
ben mantenuto; 
      d.   Per   i   nuovi   fabbricati   destinati   all'allevamento
commerciale, un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della
recinzione; 
      e. Aree di stoccaggio  dei  materiali  d'uso  (attrezzature  di
allevamento,  materiali,  lettiere  vergini,  mezzi  meccanici  ecc.)
chiuse  in  modo  da  evitare  qualsiasi  contatto   con   l'avifauna
selvatica; 
      f. Una zona filtro, posizionata all'ingresso  dell'allevamento,
dotata di spogliatoio, lavandino e detergenti. Tale zona deve  essere
mantenuta pulita e in ordine e dotata di calzature e tute specifiche.
L'accesso  all'area  di  allevamento  deve  avvenire   esclusivamente
attraverso tale zona filtro; 
      g. Uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei  rifiuti;
non e' ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue  ai
capannoni; 
      h. Idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo
l'accesso  all'allevamento,  al  fine  di  garantire   una   migliore
attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti; 
      i.  Altri  edifici  eventualmente  presenti   all'interno   del
perimetro aziendale (es: abitazione, depositi materiali non  inerenti
l'allevamento, etc.), non destinati  all'attivita'  dell'allevamento,
devono essere separati per quanto possibile dall'area di  allevamento
al fine di impedire situazioni promiscue. 
    3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministro  della
salute 25 giugno 2010, negli  allevamenti  appartenenti  al  circuito
rurale (svezzatori), ogni ambiente (stanza) deve essere delimitato da
pareti  lavabili  e  disinfettabili  e  dotato  di  proprio   accesso
indipendente, anche nel caso confini su uno o  piu'  lati  con  altre
unita' produttive. 
 
Norme di conduzione 
 
    1. E' fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di: 
      a. Vietare  l'ingresso  a  persone  estranee.  In  deroga  alla
presente lettera, negli allevamenti di svezzamento,  il  responsabile
deve limitare il piu' possibile l'accesso  di  estranei  all'area  di
allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili; 
      b. Dotare il personale di vestiario e calzature  monouso  o  in
alternativa lavabili e puliti per ogni intervento  da  effettuare  in
allevamento; 
      c. Consentire  l'accesso  all'area  di  allevamento  solo  agli
automezzi destinati all'attivita' di allevamento  e  previa  accurata
pulizia e disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda; 
      d. Registrare  tutti  i  movimenti  in  uscita  e  in  ingresso
dall'azienda del personale  autorizzato  (indicandone  le  mansioni),
degli animali, delle attrezzature e degli automezzi; 
      e. Mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e  ordinate
con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali; 
      f. Predisporre un programma di  derattizzazione  e  lotta  agli
insetti nocivi; 
      g. Predisporre un protocollo  di  pulizia  e  disinfezione  dei
locali e degli automezzi; 
      h.  Vietare  al  personale  che  opera   anche   saltuariamente
nell'allevamento di detenere volatili propri; 
      i. Lavarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla  fine
dell'attivita' lavorativa in allevamento; 
      l. Verificare che il personale esterno, anche  non  dipendente,
che  accede  all'allevamento  attui  correttamente  le  procedure  di
biosicurezza previste dal presente allegato. 
    2.  Relativamente  al  personale  che  opera  all'interno  di  un
allevamento e' fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di: 
      a. Assicurare  che  il  personale  di  cui  si  avvale  per  le
operazioni in allevamento abbia ricevuto specifica  formazione  sulle
modalita' operative che garantiscono il  rispetto  dei  requisiti  di
biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da  un  documento
firmato dallo  stesso  detentore/proprietario,  tale  procedura  deve
essere  garantita  anche  per  il   personale   esterno   che   opera
saltuariamente in allevamento; 
      b. Tenere registrazione del personale impiegato compreso quello
esterno (es. squadre di carico, vaccinatori, etc.),  con  indicazione
della mansione e dei documenti comprovanti la formazione; 
      c. Dichiarazione scritta e firmata da parte del  personale  che
opera all'interno dell'allevamento,  sia  in  modo  continuativo  sia
saltuario, di non detenere volatili propri. 
      d.  Le  Ditte  e  i  soggetti  che  forniscono   servizi   agli
allevamenti (vaccinazione, carico animali,  etc.)  devono  assicurare
che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in  regola
con quanto previsto dalla presente Ordinanza, inoltre  devono  tenere
una registrazione puntuale e velocemente consultabile,  di  tutte  le
movimentazioni del personale con  le  date  e  gli  allevamenti  dove
questo ha operato; 
      e. I veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano
negli  allevamenti  a  qualsiasi  titolo   (veterinari,   mangimisti,
incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti  a
registrare le proprie  movimentazioni  come  previsto  al  precedente
punto. 
    3. Operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi 
      a. Tutti gli  automezzi  che  accedono  all'allevamento  devono
essere puliti e disinfettati. 
      b. In particolare: 
        -  deve  essere  presente  e  regolarmente   verificata   una
procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi; 
        - gli automezzi destinati al trasporto degli animali  per  la
macellazione devono essere accuratamente puliti e disinfettati presso
il  macello  dopo  ogni  scarico.  Deve  essere   posta   particolare
attenzione  alla  pulizia  delle  gabbie.  A  tal  fine  deve  essere
predisposto un protocollo di sanificazione  e  disinfestazione  delle
gabbie approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel  manuale  di
autocontrollo del macello; 
        - gli automezzi destinati  al  trasporto  delle  uova  devono
essere puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio o  altra
struttura autorizzata; 
        - gli automezzi che  trasportano  il  mangime  devono  essere
puliti e  disinfettati  presso  il  mangimificio  o  altra  struttura
autorizzata, almeno con cadenza settimanale; 
        - agli automezzi che trasportano pollina  si  applica  quanto
previsto al successivo capitolo 9. 
    L'avvenuta pulizia e disinfezione degli automezzi  devono  essere
documentate da apposita attestazione (modello 11, art. 64 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320).  Copia  di
tale documentazione deve essere consegnata al  detentore/proprietario
degli animali dell'allevamento e conservata da  quest'ultimo  per  le
eventuali verifiche da parte dell'autorita' competente. 
    4. Disposizioni specifiche per la gestione degli  allevamenti  di
tacchini da carne 
      a.  Negli  allevamenti  di  tacchini  da  carne  e'  consentito
esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno  provenienti
direttamente da un incubatoio. 
      b. Negli allevamenti di  tacchini  da  carne  si  applicano  le
misure di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2019. 
      c.  In  deroga  alla  precedente  lettera  a,   e'   consentito
l'accasamento  di  tacchinotti  di  eta'  superiore  a   un   giorno,
esclusivamente nelle aree  del  territorio  non  incluse  nell'elenco
delle zone ad alto rischio  di  cui  all'art.  5-ter  della  presente
ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019. 
      d. In deroga alla precedente lettera b, e' consentito  allevare
tacchini all'aperto esclusivamente nelle zone non incluse nell'elenco
delle zone ad alto rischio  di  cui  all'art.  5-ter  della  presente
ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019. 
      e. Lo spostamento dei  tacchini  tra  i  diversi  capannoni  e'
limitato alle situazioni in cui e'  strettamente  necessario  e  deve
essere effettuato con mezzi adeguati evitando il contatto  diretto  o
indiretto con selvatici. In presenza di situazione  epidemiologica  a
rischio, l'accasamento dei tacchinotti di un giorno  dovra'  avvenire
per singolo capannone, inoltre l'accasamento  a  sessi  misti  dovra'
prevedere la  separazione  degli  animali  all'interno  dello  stesso
capannone in  modo  che,  dopo  il  carico  delle  femmine,  non  sia
necessario spostare i maschi. 
      f. Il carico dei tacchini al  macello  deve  essere  effettuato
nell'arco di un tempo massimo di 10 giorni. 
      g. In deroga alla precedente lettera f,  i  Servizi  Veterinari
possono autorizzare il carico degli animali, per l'invio  al  macello
in piu' soluzioni, negli allevamenti situati  al  di  fuori  di  zone
soggette  a  provvedimenti  restrittivi  per  malattie  infettive   e
diffusive dei volatili  e  nelle  aree  del  territorio  non  incluse
nell'elenco delle zone ad alto rischio, di cui all'art.  5-ter  della
presente ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-Regioni 25  luglio
2019. La deroga puo' essere concessa  a  seguito  di  verifica  della
scrupolosa applicazione dei requisiti  strutturali  e  gestionali  di
biosicurezza e l'effettuazione di controlli virologici e sierologici,
che prevedano almeno il prelievo trascorsi 14 giorni dal carico delle
femmine, e 10 giorni prima del carico dei maschi. 
      h. Nelle  zone  individuate  ad  alto  rischio,  le  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano definite  ad  alto  rischio  ai
sensi del decreto del Ministro della salute 14  marzo  2018,  possono
stabilire una  procedura  di  gestione  del  territorio  che  preveda
l'accasamento dei tacchini  per  aree  omogenee  con  tempistiche  di
accasamento  che  comportino  il  carico  degli   animali   in   modo
sincrono/concomitante. 
    Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  definite
ad alto rischio dal decreto del Ministro della salute 14 marzo  2018,
possono estendere a tutto il territorio  di  loro  competenza  quanto
previsto alle lettere a, b ed f. 
    5. Disposizioni specifiche per i centri di imballaggio, centri di
lavorazione uova e depositi 
      In tutti i centri di imballaggio: 
        a.  Deve  essere  presente  e  regolarmente  verificata   una
procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e  dei  materiali
monouso; 
        b. Se i materiali vengono spediti ad altro  stabilimento  per
la pulizia e disinfezione, quest'ultimo non deve  essere  annesso  ad
allevamento; deve essere presente inoltre e  correttamente  applicata
una  procedura   per   garantire   la   rintracciabilita'   di   tali
movimentazioni; 
        c. E' vietato l'utilizzo dei bancali di legno. In  deroga  ne
e' consentito l'utilizzo per l'invio  di  uova  esclusivamente  verso
centri  di  imballaggio  non  annessi  ad  allevamento,   centri   di
lavorazione, depositi o clienti finali. 
      Inoltre nei centri di imballaggio annessi ad allevamento: 
        a. e' vietato ricevere e lavorare uova provenienti  da  altri
allevamenti e/o centri di imballaggio; 
        b. e' vietato completare il carico delle  uova  su  automezzi
provenienti da altri allevamenti; 
        c.  e'  consentito  il  carico  di  uova  su  automezzi   che
trasportano materiali (contenitori per uova e bancali)  a  condizione
che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati; 
        d. in deroga ai  precedenti  punti  a,  b,  c,  i  centri  di
imballaggio annessi ad allevamenti che lavorano fino a un massimo  di
100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da
allevamenti di piccole dimensioni. 
    L'autorizzazione viene rilasciata dai Servizi  veterinari  locali
territorialmente  competenti  previa  verifica   del   rispetto   dei
requisiti previsti, che comunque dovranno  essere  monitorati  almeno
annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali. 
    6. Pulizie e disinfezioni 
      a. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima  dell'inizio  del
successivo, i locali e le attrezzature  devono  essere  accuratamente
sottoposti  a  pulizia  e  disinfezione,  da  eseguire   secondo   un
protocollo scritto che deve essere disponibile per  le  verifiche  da
parte dell'Autorita' competente. 
      b. Le attrezzature impiegate durante il  ciclo  produttivo  per
attivita' anche al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra
un capannone e l'altro,  fresatrici,  muletti,  etc.)  devono  essere
correttamente pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e  comunque
prima di quello successivo. 
      c. La procedura deve inoltre garantire che le attrezzature, una
volta  pulite  e  disinfettate,  vengano  correttamente  gestiste   e
stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione. 
      d. Nel caso di allevamenti che effettuano il tutto  pieno/tutto
vuoto, i silos devono essere  puliti  e  disinfettati  a  ogni  nuovo
ingresso di animali. Non e' obbligatorio pulire i silos nei quali  e'
presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo. 
      e. In tutti gli altri allevamenti la pulizia e disinfezione dei
silos deve essere effettuata almeno una volta l'anno. 
      f. Negli allevamenti di svezzamento la  pulizia  dei  capannoni
deve essere effettuata almeno una volta l'anno. 
    7. Vuoto biologico e vuoto sanitario 
    Per vuoto sanitario si intende il periodo di tempo che  trascorre
dal  momento  del  completamento  delle  operazioni  di   pulizia   e
disinfezione  al  momento  del  successivo   accasamento.   Dopo   le
operazioni di pulizia e disinfezione,  prima  dell'inizio  del  nuovo
ciclo, e' obbligatorio effettuare un  vuoto  sanitario  di  almeno  3
giorni dell'intero allevamento, o del  capannone  come  previsto  nei
successivi punti. 
    Per vuoto biologico si intende il periodo di tempo che  trascorre
dal momento del completamento del carico degli animali al momento del
successivo accasamento. 
    Il vuoto biologico minimo per allevamento e' il seguente: 
      i. 7 giorni: per i polli da carne; 
      ii. 21 giorni: per  i  tacchini,  gli  anatidi  destinati  alla
produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie  sia  in
fase pollastra sia in fase deposizione. 
    In deroga al  precedente  punto  i.,  e'  consentito  ridurre  il
periodo del vuoto  biologico  per  i  tacchini  da  21  a  14  giorni
esclusivamente negli allevamenti  non  situati  nelle  zone  ad  alto
rischio di cui all'art. 5-ter della presente ordinanza  e  richiamate
nell'Accordo Stato-regioni 25 luglio 2019  e  al  di  fuori  di  zone
soggette  a  provvedimenti  restrittivi  per  malattie  infettive   e
diffusive dei volatili. 
    Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre
aziende di allevamento e' il seguente: 
      i. 14 giorni per i galli golden  e  livornesi,  i  capponi,  le
faraone destinate alla produzione  di  carne,  quaglie,  piccioni  da
carne, polli  a  collo  nudo  e  comunque  polli  da  carne  a  lento
accrescimento; 
      ii. 21 giorni per le galline per uova da consumo  sia  in  fase
deposizione sia in fase pollastra; 
      iii. 14 giorni per la selvaggina da penna; 
      iv. 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento. 
    Nel caso in cui nella medesima azienda  (con  l'esclusione  degli
svezzatori) siano allevate specie avicole per le quali e' previsto il
vuoto biologico per allevamento e altre per le quali e'  previsto  il
vuoto biologico per unita' produttiva, deve essere garantito il vuoto
biologico per allevamento. Eventuali deroghe possono essere  valutate
nelle zone non a rischio e solo nel caso trattasi di  allevamenti  di
piccole dimensioni, che non effettuano  vendita  di  animali  vivi  a
terzi e conferiscono  esclusivamente  al  proprio  macello  aziendale
(macellazione  sino  a  10.000   capi   di   pollame/anno),   annesso
all'allevamento   di   origine   degli   animali   e   che    macella
prevalentemente volatili da questo provenienti, la cui attivita'  sia
finalizzata alla vendita diretta delle carni degli animali  macellati
al  consumatore  finale  o  a  dettaglianti  a  livello  locale   che
forniscano direttamente il consumatore locale. 
    Nelle zone ad alto rischio di cui all'art. 5-ter  della  presente
ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-regioni 25 luglio 2019,  in
considerazione  del  rischio  legato  alle  peculiari  modalita'   di
allevamento, non  e'  possibile  allevare  selvaggina  da  penna  per
ripopolamento insieme ad altre specie di volatili. 
    8. Animali morti 
      a.  Per  lo  stoccaggio  degli  animali  morti  devono   essere
installate idonee celle di  congelamento  collocate  all'esterno  del
perimetro dell'area di allevamento, assicurando  che  il  ritiro  sia
effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere
collocate  anche  all'interno  degli  impianti   a   condizione   che
l'operazione  di  carico  avvenga  all'esterno  dell'allevamento.  La
capienza  delle  celle  deve  essere  proporzionale  alle   capacita'
produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate. 
      b. Al termine di ogni ciclo di allevamento, o anche piu'  volte
nel  corso  del  ciclo  produttivo  nel  caso  di   celle   collocate
all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere inviati
a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa. 
      c. In deroga a quanto  previsto  nel  precedente  punto  1,  e'
consentito il  carico  delle  carcasse  anche  durante  il  ciclo  di
allevamento nel caso di: 
        i. mortalita' eccezionale;  in  questo  caso  il  Veterinario
ufficiale anche effettuando idonei prelievi per escludere la presenza
del virus dell'influenza  aviaria,  accerta  che  la  causa  non  sia
imputabile  a  malattie  infettive   denunciabili   e   rilascia   il
certificato  per  il  ritiro  delle  carcasse;  tale   procedura   e'
obbligatoria  anche  qualora  la  mortalita'  eccezionale   interessi
allevamenti   in   cui   le   celle   siano   collocate   all'esterno
dell'allevamento; 
        ii. allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000
mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti  a  ciclo
continuo (galline ovaiole) e gli svezzatori;  detti  impianti  devono
dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza
superiore al mese, posizionate in modo  che  l'automezzo  non  acceda
all'area di allevamento. 
    9. Gestione della lettiera e della pollina 
    Trasporto 
    Gli automezzi che accedono in allevamento  per  il  ritiro  della
pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo  senza  presenza  di
animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas): 
      a.  Dopo  ogni   scarico   e   comunque   prima   di   accedere
all'allevamento, gli automezzi devono essere sottoposti  ad  accurata
pulizia e disinfezione, presso un apposito impianto. Un documento che
attesti  tale  operazione  deve  essere   lasciato   a   disposizione
dell'allevatore; 
      b. L'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere
materiale  nel   tragitto;   inoltre   il   materiale   deve   essere
adeguatamente coperto; 
      c. Qualora la pollina/lettiera  esausta  sia  destinata  a  uso
agronomico: 
        i.  Gli  allevatori  devono  accertarsi  che  nella  giornata
l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a
meno che il proprio allevamento non risulti vuoto; 
        ii. Nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata  nello
stesso  allevamento,  non  e'  necessario  effettuare  la  pulizia  e
disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro,  fermo  restando
l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento. 
      d. Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti  dove  la
situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che
permetta il ritiro del materiale senza che gli automezzi  entrino  in
allevamento; 
      e. Per  gli  allevamenti  preesistenti:  gli  automezzi  devono
accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che  evitino
il piu' possibile l'accesso all'area di allevamento. In ogni  caso  i
percorsi devono  avere  una  superficie  lavabile  e  disinfettabile.
Qualora  cio'  non  fosse  possibile,  deve   essere   garantita   la
disinfezione  degli  automezzi  in  ingresso  e  in   uscita   e   il
mantenimento dei  percorsi  in  buone  condizioni  e  puliti.  Se  la
situazione ambientale non consente  una  corretta  separazione  delle
attivita', per quanto possibile, il  carico  deve  essere  effettuato
all'esterno dell'allevamento. 
      f. Sul  registro  di  entrata/uscita  automezzi  devono  essere
registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro
del materiale, anche se destinato per uso agronomico. 
    Stoccaggio 
    Gli allevamenti che detengono galline in  gabbia  e  in  voliera,
devono garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate,
per almeno sessanta giorni  qualora  sia  richiesto  dalle  Autorita'
competenti in relazione alla situazione epidemiologica. 
    Gestione della pollina in focolaio 
    La pollina presente in un allevamento sede di focolaio, trascorso
il periodo previsto dalla vigente normativa in materia  di  influenza
aviaria, non puo' in alcun caso essere destinata a uso agronomico, ma
deve essere  trattata  presso  un  impianto  in  grado  di  garantire
l'inattivazione del virus. 
    Impianti che ricevono/utilizzano pollina 
      a. Per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la  distanza  da
un impianto (di biogas) che riceve/utilizza pollina non  puo'  essere
inferiore a 500 metri. 
      b. Per i nuovi impianti  (di  biogas)  che  ricevono/utilizzano
pollina la distanza  da  insediamenti  produttivi  avicoli  non  puo'
essere inferiore a 500 metri.