(Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957-art. 1)
                                                             Allegato 
 
 
  Accordo bilaterale aggiuntivo  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione  del
13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione. 
 
  La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia; 
  desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi
in materia di estradizione stabilendo la possibilita' di estradizione
e transito dei propri cittadini; 
  tenendo conto, in particolare, dell'importanza della  lotta  contro
la criminalita' organizzata, la corruzione ed  altri  reati  gravi  e
della necessita' di una cooperazione efficace in tali settori; 
  considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea
di estradizione del 13 dicembre 1957  restano  in  vigore  per  tutto
quanto non disciplinato dal presente accordo; 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
                  ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI 
 
  Ciascuna  Parte  Contraente  ha  facolta'  di  estradare  i  propri
cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar  corso  ad
un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva  a  pena
detentiva  o  una  misura  di  sicurezza  privativa  della   liberta'
personale emessa a loro  carico,  conformemente  al  proprio  diritto
interno e  nei  casi  ed  alle  condizioni  previste  nel  successivo
articolo 2 e, comunque, per tutti i reati per i quali  l'estradizione
e' consentita dalla legislazione nazionale, entro i limiti prescritti
dal citato art. 2.