(Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
ESTRADIZIONE  DEI  PROPRI  CITTADINI  PER   REATI   DI   CRIMINALITA'
           ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO 
 
  1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso  ad  un
procedimento  penale  sara'  ammessa,  ove   siano   soddisfatte   le
condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalita'
organizzata, di corruzione e di riciclaggio  di  denaro  punibili  in
base alle leggi di entrambi le Parti con una  pena  detentiva  o  una
misura di sicurezza privativa della liberta' personale non  inferiore
nel minimo a quattro anni. 
  2. L'estradizione dei propri cittadini  al  fine  di  eseguire  una
condanna definitiva a  pena  detentiva  o  una  misura  di  sicurezza
privativa  della  liberta'  personale  sara'   ammessa,   ove   siano
soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i  reati
di criminalita' organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro
nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza  privativa
della liberta' personale inflitta sia di almeno due anni.