ARTICOLO 2 ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO 1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalita' organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili in base alle leggi di entrambi le Parti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore nel minimo a quattro anni. 2. L'estradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale sara' ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalita' organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale inflitta sia di almeno due anni.