(Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
                              TRANSITO 
 
  Ciascuna Parte puo'  autorizzare  il  transito  attraverso  il  suo
territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da  uno
Stato terzo,  in  conformita'  alle  disposizioni  della  Convenzione
europea di estradizione e nel rispetto delle proprie  norme  interne,
sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.