(Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957-art. 4)
 
                             ARTICOLO 4 
                        EFFICACIA E MODIFICHE 
 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo alla data di ricezione della seconda delle  due  notifiche
con cui le Parti  Contraenti  si  saranno  comunicate  ufficialmente,
attraverso  i  canali  diplomatici,  l'avvenuto  espletamento   delle
rispettive procedure interne di ratifica. 
  2. Il  presente  Accordo  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni
modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura  prescritta
al paragrafo 1 del presente  Articolo  e  sara'  parte  del  presente
Accordo. 
  3. Il presente Accordo  avra'  durata  illimitata.  Ciascuna  Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in  qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via
diplomatica. La cessazione avra' effetto allo scadere del sesto  mese
successivo alla data della comunicazione. La cessazione di  efficacia
non pregiudichera'  le  procedure  iniziate  prima  della  cessazione
medesima. 
  4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta  presentata
dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati  sono  stati
commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 
 
  IN  FEDE  DI  CIO'  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico