Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4
All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi
in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari
o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di
vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di
disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al
predetto requisito anagrafico».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente
richiedente il beneficio deve essere» e' inserita la seguente:
«cumulativamente»;
al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «suo
familiare» sono inserite le seguenti: «, come individuato
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30,»;
al comma 1, lettera b):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013»;
al numero 2), dopo le parole: «un valore del patrimonio
immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;
al numero 3), le parole: «euro 5.000 per ogni componente con
disabilita', come definita» sono sostituite dalle seguenti: «euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite»;
al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la mancanza di
condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare la
composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita
certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano:
a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per
giusta causa»;
al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni
ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1,
ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»;
al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; se la separazione o il divorzio sono avvenuti
successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di
residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia
locale»;
al comma 5, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo
familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come
definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini
dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora
continuino a risiedere nella medesima abitazione»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «, di cui all'articolo
1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'indennita' di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e
all'articolo 15».
All'articolo 3:
al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»;
al comma 7, le parole: «per ogni singolo componente il nucleo
familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5»
sono sostituite dalle seguenti: «per ogni singolo componente
maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista
dall'articolo 5»;
al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'avvio
dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal
lavoratore all'INPS secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui
all'articolo 6, comma 1»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «per il tramite della
Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo
6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego» sono
sostituite dalle seguenti: «secondo modalita' definite dall'Istituto,
che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui
all'articolo 6, comma 1» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A
titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: «non cumulabile con
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»;
al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al
patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica
anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione»;
al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui,
mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui, mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati
sulla Carta Rdc».
All'articolo 4:
al comma 2, al primo periodo, le parole: «o di formazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per il componente con
disabilita' interessato la possibilita' di richiedere la volontaria
adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto
previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere
conto delle condizioni e necessita' specifiche dell'interessato» e
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed
essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le
percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n.
68»;
al comma 3, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro
che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie
identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e al secondo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche all'esito del
primo periodo di applicazione del Rdc»;
al comma 4, le parole: «disponibilita' al lavoro di persona
tramite l'apposita piattaforma digitale» sono sostituite dalle
seguenti: «disponibilita' al lavoro tramite l'apposita piattaforma
digitale» e le parole: «anche per il tramite degli istituti di
patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero con le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,»;
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli
tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi
noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinche' siano convocati
entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso
di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del
Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne
terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di
servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri per
l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta' pari o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle
condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di
cui al comma 5 siano presenti particolari criticita' in relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per
il contrasto della poverta', che si coordinano a livello di ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per
l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano
gia' presentato la dichiarazione di immediata disponibilita' di cui
al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro
per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai
compiti di cura»;
al comma 7, al primo periodo, le parole: «I beneficiari di cui
ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari di cui
ai commi 5, 5-bis e 5-ter», le parole: «leggi regionali» sono
sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali» e le parole:
«che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato
di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del
2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «che equivale al patto di servizio
personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere
gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b)» e, al
terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,» sono sostituite dalle
seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL)»;
al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro»;
al comma 8, lettera b):
al numero 1), dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma
1,» sono inserite le seguenti: «anche per il tramite di portali
regionali, se presenti,» e dopo le parole: «quale supporto nella
ricerca» e' inserita la seguente: «attiva»;
al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro,
secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca attiva
del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro,
secondo le ulteriori»;
al numero 3), le parole: «ai corsi di formazione o
riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire
l'auto-imprenditorialita', secondo le modalita' individuate nel Patto
per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle
inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni»
sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' individuate nel Patto
per il lavoro»;
al comma 9:
alla lettera a), le parole: «in cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite temporale massimo di cento»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti con disabilita', come definita ai fini
dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e,
in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle
offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di
fruizione del beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la
distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano
legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c)
e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con
esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza
del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano
esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo
fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad
integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione"»;
al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I
nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle
condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il
tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche' siano
convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai
servizi competenti per il contrasto della poverta'»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «e i beneficiari
sottoscrivono il Patto per il lavoro,» sono sostituite dalle
seguenti: «e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite
delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la
sottoscrizione del Patto per il lavoro»;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: «In coerenza con il profilo
professionale del beneficiario, con le competenze acquisite» sono
sostituite dalle seguenti: «In coerenza con le competenze
professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e le parole:
«non superiore al numero di otto ore settimanali» sono sostituite
dalle seguenti: «non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive
settimanali con il consenso di entrambe le parti»;
al terzo periodo, le parole: «I comuni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le
procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui
al presente comma e» sono sostituite dalle seguenti: «Le forme e le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di
cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e
gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in
ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma
15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad
ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei
centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281».
All'articolo 5:
al comma 1:
dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le richieste
del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti
del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata
legge n. 152 del 2001.»;
al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali,»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In sede di
prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, al fine di favorire la conoscibilita' della nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative
sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «sulla base delle informazioni
disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni
collegate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli
delle amministrazioni titolari dei dati»;
al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini
della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni
necessarie ai fini della concessione»;
dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati.»;
al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, secondo modalita' definite mediante accordo sancito in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
al comma 6:
al sesto periodo, le parole: «Al fine di contrastare fenomeni
di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire
e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi
da gioco d'azzardo (DGA),»;
il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le informazioni
sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi
dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La Pensione di cittadinanza puo' essere erogata con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 7».
All'articolo 6:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti
per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento
dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle
amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel
rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la
protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il
perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di
conservazione dei dati»;
al comma 2, capoverso d-bis), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, implementata attraverso il sistema di
cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del
lavoro»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi,
concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire
l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione
applicativa»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle
piattaforme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«l'INPS mette a disposizione del Sistema informativo di cui al comma
1, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al
medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra informazione relativa
ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura,
incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla
profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni
altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria
all'attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4,
comma 5, e alla profilazione occupazionale»;
al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono,
rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni,» sono
sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese
disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale,»;
al comma 4:
all'alinea, al primo periodo, le parole da: «dai centri per
l'impiego,» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1» e, al
secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite dalle
seguenti: «mediante le piattaforme»;
alla lettera c), le parole da: «di dar luogo» fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di dar luogo alle
sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a
disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette
sanzioni»;
la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui
al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il
lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui
al comma 1»;
alla lettera b), le parole: «condivisione tra i comuni e i
centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione
da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;
alla lettera d), le parole: «condivisione delle informazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione delle
informazioni»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula
apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di
controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il
monitoraggio delle attivita' degli enti di formazione di cui
all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie
funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita'
ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1,
ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di
monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e'
autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del
ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro
3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere
dall'anno 2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017,"
sono soppresse e le parole: "23.602 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "23.702 unita'".
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'"»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL, dai centri per
l'impiego,» sono inserite le seguenti: «dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano,»;
al secondo periodo, le parole: «Con riferimento alle attivita'
dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al
soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma
14, gli eventuali oneri sono a valere sul» sono sostituite dalle
seguenti: «Alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo,
strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui
all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sul» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento
degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di
almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la
mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.
8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
disposizioni sui centri di assistenza fiscale».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis
del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli
previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422
e 640-bis del codice penale, nonche' per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo»;
al comma 5:
alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 4, commi
4 e 6» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito del primo
incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi
competenti per il contrasto della poverta'»;
la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza
delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui
all'articolo 3, comma 9»;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: «e' effettuato dall'INPS» sono
sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;
al secondo periodo, le parole da: «sono riversate» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono riversati
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12,
comma 1»;
al comma 12, dopo le parole: «I centri per l'impiego e i
comuni» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito dello svolgimento
delle attivita' di loro competenza,» e le parole: «entro e non oltre
cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare»
sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;
al comma 13, dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono
inserite le seguenti: «dell'accertamento»;
al comma 14, le parole: «i centri per l'impiego,» sono
soppresse;
al comma 15, dopo le parole: «I comuni sono responsabili» sono
inserite le seguenti: «, secondo modalita' definite nell'accordo di
cui all'articolo 5, comma 4,»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di
lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4".
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando
piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione
applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di
conservazione dei dati.
15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono
attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1°
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "505 unita'" sono sostituite
dalle seguenti: "570 unita'";
b) alla lettera c), il numero: "1" e' sostituito dal
seguente: "2";
c) alla lettera d), il numero: "169" e' sostituito dal
seguente: "201";
d) alla lettera e), il numero: "157" e' sostituito dal
seguente: "176";
e) alla lettera f), il numero: "171" e' sostituito dal
seguente: "184".
15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza
organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in
deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero
di unita' di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori e
in 33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°
ottobre 2019.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "300 unita' per l'anno
2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a 330 unita' per l'anno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "283 unita' per l'anno 2019, a 257
unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno 2021", le parole:
"e' integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "e' integrato di euro 728.750 per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "Ai relativi oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno
2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739
per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021"».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Sanzioni in materia di infedele asseverazione o
visto di conformita'). - 1. All'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano
il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica
la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la
sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per
cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste
le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del
visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche'
in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il
controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del
professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori
imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle
condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle
deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del
contribuente".
Art. 7-ter (Sospensione del beneficio in caso di condanna o
applicazione di misura cautelare personale). - 1. Nei confronti del
beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare
personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del
fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per taluno
dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del
beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa. La medesima sospensione
si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente
dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di
procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione
della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 13.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza,
ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo
656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e'
volontariamente sottratto.
3. Nel primo atto cui e' presente l'indagato o l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio
di cui all'articolo 1.
4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui
all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o
imputato o condannato.
5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere
revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che
l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente
ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione
della domanda e della prescritta documentazione all'ente
previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati
durante il periodo di sospensione.
6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui
al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e
dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206».
All'articolo 8:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro» e'
inserita la seguente: «privato», le parole: «piattaforma digitale
dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL» sono sostituite dalle
seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo
le parole: «pieno e indeterminato» sono inserite le seguenti: «,
anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello
gia' goduto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «e le mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e,
comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 5 mensilita'»;
al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del
beneficiario di Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei
trentasei mesi successivi all'assunzione»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono sostituite
dalle seguenti: «provvedimenti regionali»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il Patto di
formazione puo' essere altresi' stipulato dai fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi
pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
al secondo periodo, le parole da: «per un periodo pari alla
differenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il
numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e,
comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 6 mensilita'»;
al quinto periodo, le parole: «e non inferiore a sei mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita'»;
al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del
beneficiario del Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei
trentasei mesi successivi all'assunzione»;
l'ultimo periodo e' soppresso;
al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano
in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui
alla medesima legge».
All'articolo 9:
al comma 4, le parole: «il SIUPL fornisce immediata
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata
comunicazione»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di
statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle
previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
" b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione
o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione
della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita'
statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal
programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano
esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica
forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per
finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i
trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita'
istituzionali del soggetto richiedente";
b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del
comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge";
c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi
quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati
per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi
dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in conformita' all'articolo 108 del medesimo
codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di
dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i
diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non
siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il
programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e
organizzative idonee a garantire la liceita' e la correttezza del
trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione
dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei
soggetti interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate,
le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei
dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE)
2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice"».
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di istituti di patronato).
- 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "almeno
otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro
Paesi stranieri";
b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole:
"inferiore all'1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"inferiore allo 0,75 per cento";
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole:
"almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno
quattro Paesi stranieri"».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «pubblicato sul sito internet
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel sito
internet istituzionale del medesimo Ministero»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione e' operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la
protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019,
approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente
istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante
e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, puo' essere individuato un campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere
selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione
casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di
accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di
beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di
valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono
altresi' messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che
rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della
valutazione, potranno essere altresi' messi a disposizione di
universita' ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di
valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di
ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun
compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine
istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la
qualita' degli interventi, anche mediante atti di coordinamento
operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di
coordinamento dei centri per l'impiego;
c) predispone protocolli formativi e operativi;
d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali
che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla
base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei
dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta
dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene
interventi di tutoraggio»;
al comma 2, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al presente articolo» e dopo le parole: «il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono
inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento,
monitoraggio e valutazione del Rdc».
All'articolo 11:
al comma 2:
alla lettera a), dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
«7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del Comitato per
la lotta alla poverta', e" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente
comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di
atti violenti"»;
alla lettera b):
al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di un utilizzo
sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto
al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti
risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183"»;
dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente:
«4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato per
la lotta alla poverta' e" sono soppresse»;
alla lettera c):
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al comma 2, le parole: "una quota del Fondo
Poverta' e' attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse
del Fondo Poverta' sono attribuite"»;
al numero 2), le parole: «in un atto di programmazione
regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di
programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle
modalita' di confronto con le autonomie locali,»;
alla lettera d):
il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con
provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS,
l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati
personali"»;
il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU
nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di
attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o
difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle
informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali
difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2"»;
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel
provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con
il medesimo decreto di cui al comma 2"»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il
seguente:
"10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come
organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo.
La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al
comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del
lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome,
designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e
da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche
mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore
rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti
della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o
rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente"»;
alla lettera e):
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: "I dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione della piattaforma di
cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati"»;
al numero 2), le parole: «del decreto legislativo n. 147
del 2017» sono soppresse.
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Modifiche all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388). - 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione
professionale continua" sono inserite le seguenti: "e dei percorsi
formativi o di riqualificazione professionale per soggetti
disoccupati o inoccupati";
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "I fondi
possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4"».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «, ai sensi dell'articolo 13, comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2
dell'articolo 13» e le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di
7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e
di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni
di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9
milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito
del Piano sono altresi' previste azioni di sistema a livello
centrale, nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo
fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si
avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative di realizzazione nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del
Piano, sono definite le modalita' di intervento con cui opera il
personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione
delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i
propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi
di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono
ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al
fine di consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente
articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti
regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita'
di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere
dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del
lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del
presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle
risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri
per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati
all'esercizio delle relative funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono
autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le
province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con
legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati";
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le
predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'
assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai
commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di
rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni
finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti
per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti
disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di
euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
lettera a)»;
al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «35 milioni»;
al comma 6, le parole: «della dotazione organica dell'INPS
a decorrere dall'anno 2019, e' autorizzata una spesa» sono sostituite
dalle seguenti: «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere
dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori
compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle
tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del
regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di
reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilita' da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145»;
al comma 8:
alla lettera a), le parole: «al comma 255, le parole "Fondo
per il reddito di cittadinanza"» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza",
ovunque ricorrono,»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «fino a 480 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a
403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
al numero 2), le parole: «. Per il funzionamento» sono
sostituite dalle seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario
previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante
apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei
criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella
riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle
province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere
dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma
361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure
concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la
possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da destinare
ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «alla concessione»
sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della concessione», al
secondo periodo, le parole: «nel programma» sono sostituite dalle
seguenti: «del Rdc», al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del
comma 1,» sono inserite le seguenti: «accertato secondo le modalita'
previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;
al comma 10, le parole da: «, il raggiungimento» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli
accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per
cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1»;
al comma 11, primo periodo, la parola: «Qualora» e'
sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo
1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, qualora»;
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi
eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni,
singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli
derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita'
civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto
previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse
afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi
previsti negli atti di programmazione regionale secondo le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo
periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire
all'INPS entro i successivi sessanta giorni» e, al secondo periodo,
le parole: «fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «fatti
salvi»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate
sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici
riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un
periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale
ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso
dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al
beneficio.
1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono sostituite
dalle seguenti: "della meta' delle risorse"»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa
potesta' amministrativa, perseguendo le finalita' del presente
decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, affinche' le stesse non siano computate ai fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
All'articolo 14:
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione
quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento
dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo
17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito
sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al
40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale e'
attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio
attribuibile ai titoli»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle
disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui
al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi
uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307
dell'articolo 1 della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale
di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del
concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei
commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorita' di svolgimento e con modalita' semplificate, anche in
deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto
concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo
la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il
superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove
d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso
siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite
con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte,
anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie
previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche
in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e
la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di
sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante
concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,
di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo
del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella
graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva
previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima
legge e risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma
dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo' indicare, anche
con riferimento alle procedure assunzionali gia' autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie
delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno
maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta' assunzionali
ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al
comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di
8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione
di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei
medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in
deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme
del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei
commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorita' di svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga
alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto
concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo
la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il
superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di
esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso
siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite
con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte,
anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie
previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche
in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e
la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di
sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante
concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,
di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a un terzo
del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella
graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva
previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima
legge e risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a
effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento
delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500
posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo
scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali
interne gia' espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi
integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere
sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in
termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui
al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di
euro 898.005 per l'anno 2019».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Disciplina delle capacita' assunzionali delle
regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale,
nonche' degli enti locali). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio
precedente";
b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi
nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima
annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il
relativo turn-over.
5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e
dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,
sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione
dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire
i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle
professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di
personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea con la
programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei
fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e
dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 14-ter (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso
al pubblico impiego). - 1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i
limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo
restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di
merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta
estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati
vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per
effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni
vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni
previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima
legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del
diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il
limite dei posti ad essi riservati nel concorso".
2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo la parola: "scolastico" sono inserite le seguenti: "ed
educativo, anche degli enti locali"».
Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Sospensione dei trattamenti previdenziali). - 1.
Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il quale sia
stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni
di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione
della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di
vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai
sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono
adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la
dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del
codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il
condannato si e' volontariamente sottratto, anche per le
dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico
ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione,
all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti
capo ai soggetti di cui al comma 1.
4. La sospensione della prestazione previdenziale puo' essere
revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, previo
accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti,
l'interessato deve presentare domanda al competente ente
previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre
dalla data di presentazione della domanda e della prescritta
documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo
sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui
al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli
orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla
legge 3 agosto 2004, n. 206».
All'articolo 20:
al comma 1, primo periodo, le parole: «tra la data del primo e
quella» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'anno del primo e
quello» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
parificandoli a periodi di lavoro»;
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Il versamento
dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il riscatto di cui al
comma 1» e le parole: «massimo 60» sono sostituite dalle seguenti:
«un massimo di 120» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede
all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti»;
al comma 6, capoverso 5-quater, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «E' consentita la facolta' di riscatto di cui al
presente articolo dei periodi da valutare con il sistema
contributivo»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per
l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni
di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di
22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni
di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno
2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4
milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno
2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro
per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8
milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno
2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».
All'articolo 21, comma 1, le parole: «legge 18 agosto 1995»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995».
All'articolo 22, comma 6, al secondo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «tra le
competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarieta'».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori» sono inserite le
seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente
responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio,
comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i soggetti
che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari
all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente
articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata, alle banche o
agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo
quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS.
Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi,
l'ente che corrisponde l'indennita' di fine servizio, comunque
denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento
e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia
azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e' garantito dalla
cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo
finanziato, senza alcuna formalita', dei crediti derivanti dal
trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al
primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione
del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono
alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «50 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «30.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».
All'articolo 25:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di
amministrazione;"»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di
comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e' nominato
ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente e' componente
del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso
di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso
delegate"»;
alla lettera d), capoverso 5, il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Il consiglio e' composto dal
Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da
tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza
e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si
applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39»;
alla lettera f), capoverso 11, le parole: «della medesima
spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa» e le parole:
«dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti:
«dei rispettivi Istituti»;
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del nuovo
Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente», dopo
le parole: «possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i
poteri, rispettivamente, del Presidente» sono inserite le seguenti:
«, del vice presidente» e le parole: «come individuati nelle
disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo»
e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto di
cui al primo periodo sono altresi' definiti, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai
predetti soggetti».
Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-bis (Disposizioni contrattuali per il personale
addetto alle attivita' di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 9, comma 5, della legge
7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da
parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina
riconosciuta dai singoli ordinamenti".
Art. 25-ter (Trasparenza in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici
hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali
trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali
trattenute relative alle quote associative sindacali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
All'articolo 26:
al comma 1, capoverso 47, le parole: «come modificato dal comma
48 del presente articolo,» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «Fondo speciale per il sostegno del
reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
del personale del settore del trasporto aereo» sono sostituite dalle
seguenti: «Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
sistema aeroportuale».
Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 26-bis (Proroga della cassa integrazione guadagni
straordinaria). - 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020" e le
parole: "entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno dei medesimi anni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di
euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50
milioni di euro per l'anno 2020";
b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1 e
2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019"
sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2,
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in
piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo
comma 3.
Art. 26-ter (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria
in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa). - 1.
All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione
gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai
sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni
con un organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi ricadute
occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti
alle difficolta' di implementazione delle azioni di riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine
occupazionale e la necessita' di successive verifiche per accertare
tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, puo'
autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuita' del sostegno al
reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate
nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a
valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis
del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la
proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga
concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le
parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da
un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o
dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte
nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle
regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 26-quater (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148). - 1. All'articolo 44 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis e'
inserito il seguente:
"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga
di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione
da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare
all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per
il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".
2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma
6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.
Art. 26-quinquies (Trattamento pensionistico del personale
dell'ENAV). - 1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili
professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.
248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento
della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', al
ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico
di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la
sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole:
"e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in
509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in
994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in
2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in
6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
Art. 26-sexies (Misure di sostegno del reddito per i lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore dei call center). - 1. A valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al
finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste
dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29,
comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di
cui all'alinea del medesimo comma 3.
Art. 26-septies (Organizzazione dell'ANPAL). - 1. Al fine di
consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e
dell'ANPAL Servizi Spa utile a un piu' efficace monitoraggio e
coordinamento dei centri per l'impiego:
a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"centottanta giorni"».
All'articolo 27:
al comma 4, le parole: «comma 569, lettera b), e articolo 1,
comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi
569, lettera b), e 1098, della legge»;
al comma 6, lettera a), le parole: «da venti a cinquanta mila
euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».
All'articolo 28:
al comma 2:
all'alinea, le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12,
commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1
del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019,
a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti
dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7,
8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo,
pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di
euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a
7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» e la
parola: «23,» e' soppressa;
alla lettera a), le parole: «6.527,9 milioni di euro per l'anno
2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di
euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.515,7 milioni di
euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a
7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022»;
al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri
anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi»
e' sostituita dalle seguenti: «, la rendicontazione degli oneri,
anche a carattere prospettico, relativi»;
al comma 4, le parole: «Ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel
caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso»;
al comma 6, le parole: «ai sensi dell'articolo 12» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e
6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi
10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies».
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato A
(articolo 7, comma 15-ter)
Dati anagrafici aziende/datori di lavoro
Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale"
Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per
azienda e per categorie di aziende
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione separata"
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione autonoma artigiani"
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione commercianti"
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione agricoltura"
Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di
CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di
mobilita', di contratti di solidarieta'
Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG
(cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di
mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali
per malattia, maternita' e assegni familiari, di prestazioni di
sostegno al reddito».