(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  28
                         gennaio 2019, n. 4 
 
All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
 
    «La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei  casi
in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari
o superiore a 67 anni, adeguata agli  incrementi  della  speranza  di
vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di
disabilita'  grave  o   di   non   autosufficienza,   come   definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore  al
predetto requisito anagrafico». 
All'articolo 2: 
    al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:   «il   componente
richiedente il  beneficio  deve  essere»  e'  inserita  la  seguente:
«cumulativamente»; 
    al  comma  1,  lettera  a),  numero  1),  dopo  le  parole:  «suo
familiare»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   come   individuato
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 30,»; 
    al comma 1, lettera b): 
      al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013»; 
      al numero  2),  dopo  le  parole:  «un  valore  del  patrimonio
immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»; 
      al numero 3), le parole: «euro 5.000 per  ogni  componente  con
disabilita', come definita» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «euro
5.000 per ogni componente in condizione  di  disabilita'  e  di  euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite»; 
    al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis)  per  il   richiedente   il   beneficio,   la   mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida  dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  la  mancanza  di
condanne  definitive,  intervenute  nei  dieci  anni  precedenti   la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Ai  fini  dell'accoglimento  della  richiesta  di  cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai  requisiti  di  cui  al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare  la
composizione del nucleo  familiare,  in  deroga  all'articolo  3  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  i  cittadini  di  Stati   non
appartenenti   all'Unione   europea    devono    produrre    apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
      1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si  applicano:
a) nei confronti dei cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione
europea  aventi  lo  status  di  rifugiato   politico;   b)   qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei  confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  nei  quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di  cui  al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile  acquisire  la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Non ha diritto al Rdc il componente  del  nucleo  familiare
disoccupato a seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni  per
giusta causa»; 
      al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente»  fino
alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  ogni
ulteriore componente di minore eta',  fino  ad  un  massimo  di  2,1,
ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»; 
      al comma 5, lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «;  se  la  separazione  o   il   divorzio   sono   avvenuti
successivamente alla  data  del  1°  settembre  2018,  il  cambio  di
residenza deve essere certificato da apposito verbale  della  polizia
locale»; 
      al comma 5, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)  i  componenti  gia'  facenti  parte  di  un   nucleo
familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come
definito ai  fini  anagrafici,  continuano  a  farne  parte  ai  fini
dell'ISEE  anche  a  seguito  di  variazioni   anagrafiche,   qualora
continuino a risiedere nella medesima abitazione»; 
        al comma 8, primo periodo, le parole: «, di cui  all'articolo
1»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «e   dell'indennita'   di
disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata  (DIS-COLL),  di  cui  rispettivamente  all'articolo  1  e
all'articolo 15». 
All'articolo 3: 
    al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»; 
    al comma 7, le parole: «per ogni  singolo  componente  il  nucleo
familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  ogni   singolo   componente
maggiorenne  del  nucleo  familiare,  con  la   decorrenza   prevista
dall'articolo 5»; 
    al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'avvio
dell'attivita'  di  lavoro  dipendente  e'  comunque  comunicato  dal
lavoratore all'INPS secondo  modalita'  definite  dall'Istituto,  che
mette  l'informazione  a  disposizione  delle  piattaforme   di   cui
all'articolo 6, comma 1»; 
    al comma 9, al primo periodo, le parole: «per  il  tramite  della
Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di  cui  all'articolo
6, comma 2, ovvero di persona presso i  centri  per  l'impiego»  sono
sostituite dalle seguenti: «secondo modalita' definite dall'Istituto,
che mette l'informazione a  disposizione  delle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6, comma 1» e, al terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «A
titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: «non  cumulabile  con
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»; 
    al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
b) e c)» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera b), numero 2), e  lettera  c).  Con  riferimento  al
patrimonio  mobiliare,  come  definito  ai  fini  dell'ISEE,  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  numero   3),   l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti  la  perdita  dei  requisiti  e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita  dei  requisiti  si  verifica
anche nel caso  di  acquisizione  del  possesso  di  somme  o  valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e  deve  essere  comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione»; 
    al comma 13 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
medesima riduzione  del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si
applica nei  casi  in  cui  faccia  parte  del  nucleo  familiare  un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno  dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3»; 
    al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'  con  cui,
mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con  cui,  mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi  e  prelevati
sulla Carta Rdc». 
All'articolo 4: 
    al comma 2, al primo periodo, le parole: «o di  formazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per  il  componente  con
disabilita' interessato la possibilita' di richiedere  la  volontaria
adesione   a   un   percorso   personalizzato   di    accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale,  secondo  quanto
previsto al comma 1, essendo inteso che  tale  percorso  deve  tenere
conto delle condizioni e necessita'  specifiche  dell'interessato»  e
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «I  componenti  con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al  lavoro  ed
essere destinatari di offerte  di  lavoro  alle  condizioni,  con  le
percentuali e con le tutele previste dalla legge 12  marzo  1999,  n.
68»; 
    al comma 3, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche' i lavoratori di cui al comma  15-quater  e  coloro
che frequentano corsi di formazione, oltre  a  ulteriori  fattispecie
identificate in sede di Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e al secondo  periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  anche  all'esito  del
primo periodo di applicazione del Rdc»; 
    al comma 4, le  parole:  «disponibilita'  al  lavoro  di  persona
tramite  l'apposita  piattaforma  digitale»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «disponibilita' al lavoro  tramite  l'apposita  piattaforma
digitale» e le parole:  «anche  per  il  tramite  degli  istituti  di
patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,»; 
    il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari,  tra  quelli
tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono  individuati  e  resi
noti ai  centri  per  l'impiego  per  il  tramite  della  piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2,  affinche'  siano  convocati
entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in  possesso
di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della  richiesta  del
Rdc: 
        a) assenza di occupazione da non piu' di due anni; 
        b)  essere  beneficiario  della   NASpI   ovvero   di   altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne
terminato la fruizione da non piu' di un anno; 
        c) aver sottoscritto  negli  ultimi  due  anni  un  patto  di
servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi  dell'articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
        d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
      5-bis.  Per  il  tramite  della  piattaforma  digitale  di  cui
all'articolo 6, comma 2,  sono  altresi'  resi  noti  ai  centri  per
l'impiego i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  eta'  pari  o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti  di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 
      5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma  2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  del  presente  articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  nelle
condizioni di cui al comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente. 
      5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per  l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni  di
cui al comma 5 siano presenti  particolari  criticita'  in  relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento  al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali  competenti  per
il contrasto della poverta', che si coordinano a  livello  di  ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di  cui  al  comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato  delle  motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il  centro  per
l'impiego. Al fine di assicurare  omogeneita'  di  trattamento,  sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza  unificata  di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione  delle  condizioni  di  particolare
criticita' di cui al presente comma»; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e  5-bis  non  abbiano
gia' presentato la dichiarazione di immediata disponibilita'  di  cui
al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso  il  centro
per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi  ai
compiti di cura»; 
      al comma 7, al primo periodo, le parole: «I beneficiari di  cui
ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari di cui
ai commi 5,  5-bis  e  5-ter»,  le  parole:  «leggi  regionali»  sono
sostituite dalle seguenti: «provvedimenti  regionali»  e  le  parole:
«che assume le caratteristiche del patto di  servizio  personalizzato
di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo  n.  150  del
2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b)» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «che  equivale  al  patto  di  servizio
personalizzato  di  cui  all'articolo   20   del   medesimo   decreto
legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il  lavoro  deve  contenere
gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera  b)»  e,  al
terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le  politiche  attive  del
lavoro (ANPAL)»; 
      al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro»; 
      al comma 8, lettera b): 
        al numero 1), dopo le parole: «di cui all'articolo  6,  comma
1,» sono inserite le seguenti:  «anche  per  il  tramite  di  portali
regionali, se presenti,» e dopo  le  parole:  «quale  supporto  nella
ricerca» e' inserita la seguente: «attiva»; 
        al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro,
secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca  attiva
del lavoro, verificando la  presenza  di  nuove  offerte  di  lavoro,
secondo le ulteriori»; 
        al  numero  3),  le  parole:  «ai  corsi  di   formazione   o
riqualificazione  professionale,   ovvero   progetti   per   favorire
l'auto-imprenditorialita', secondo le modalita' individuate nel Patto
per il lavoro, tenuto conto  del  bilancio  delle  competenze,  delle
inclinazioni professionali o  di  eventuali  specifiche  propensioni»
sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' individuate nel Patto
per il lavoro»; 
      al comma 9: 
        alla lettera a), le parole: «in cento» sono sostituite  dalle
seguenti: «nel limite temporale massimo di cento»; 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) esclusivamente nel caso in  cui  nel  nucleo  familiare
siano presenti componenti con  disabilita',  come  definita  ai  fini
dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e  c)  e,
in deroga alle previsioni  di  cui  alla  lettera  a)  relative  alle
offerte successive  alla  prima,  indipendentemente  dal  periodo  di
fruizione del beneficio,  l'offerta  e'  congrua  se  non  eccede  la
distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»; 
        dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          «d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare
siano  presenti  figli  minori,  anche  qualora  i   genitori   siano
legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c)
e, in deroga alle previsioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  con
esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta  chilometri  dalla  residenza
del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera  operano
esclusivamente  nei  primi  ventiquattro   mesi   dall'inizio   della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»; 
      dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
        «9-bis. All'articolo 25, comma 1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", ovvero, per i  beneficiari  di  Reddito  di  cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento  rispetto  al  beneficio  massimo
fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della  componente   ad
integrazione del  reddito  dei  nuclei  residenti  in  abitazione  in
locazione"»; 
        al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «I
nuclei  familiari  beneficiari  che  non  abbiano  componenti   nelle
condizioni di cui al comma 5 sono individuati e  resi  noti,  per  il
tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale,  affinche'  siano
convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio,  dai
servizi competenti per il contrasto della poverta'»; 
        al comma 12, primo  periodo,  le  parole:  «e  i  beneficiari
sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «e i beneficiari sono ad essi  resi  noti  per  il  tramite
delle piattaforme di cui all'articolo  6  per  la  definizione  e  la
sottoscrizione del Patto per il lavoro»; 
      al comma 15: 
        al primo periodo, le parole:  «In  coerenza  con  il  profilo
professionale del beneficiario, con  le  competenze  acquisite»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «In   coerenza   con   le   competenze
professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e  le  parole:
«non superiore al numero di otto  ore  settimanali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non inferiore al numero  di  otto  ore  settimanali,
aumentabili fino ad un  numero  massimo  di  sedici  ore  complessive
settimanali con il consenso di entrambe le parti»; 
        al terzo periodo, le parole: «I comuni, entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  predispongono  le
procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di  cui
al presente comma e» sono sostituite dalle seguenti: «Le forme  e  le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei  progetti  di
cui al presente comma sono definite  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni»; 
      dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
        «15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il  lavoro  e
gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali  di  cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario  in
ambito formale, non formale  ed  informale  di  cui  al  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  giugno  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015. 
        15-ter. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma
15-bis si provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
        15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto  e  ad
ogni altro fine, si considerano in stato di  disoccupazione  anche  i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
        15-quinquies. La convocazione dei beneficiari  da  parte  dei
centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,  puo'  essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica  telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281». 
All'articolo 5: 
    al comma 1: 
      dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:  «Le  richieste
del Rdc e della Pensione di cittadinanza  possono  essere  presentate
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001,  n.
152, e valutate  come  al  numero  8  della  tabella  D  allegata  al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 10  ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al precedente periodo non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  nei  limiti
del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma  9,  della  citata
legge n. 152 del 2001.»; 
      al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti:  «sentiti
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali,»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche  sociali»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»; 
      il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «In  sede  di
prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al
primo periodo, al fine di  favorire  la  conoscibilita'  della  nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad  inviare  comunicazioni  informative
sul  Rdc  ai  nuclei  familiari  che,  a  seguito   dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»; 
    al comma 3: 
      al secondo periodo, le parole: «sulla base  delle  informazioni
disponibili nei propri archivi  e  in  quelli  delle  amministrazioni
collegate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sulla   base   delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi  e  in  quelli
delle amministrazioni titolari dei dati»; 
      al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini
della concessione» sono sostituite dalle seguenti:  «le  informazioni
necessarie ai fini della concessione»; 
      dopo  il  terzo  periodo  e'   inserito   il   seguente:   «Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati  personali,  sono  definite,  ove  non  gia'  disciplinate,   la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati.»; 
      al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, secondo modalita' definite  mediante  accordo  sancito  in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
    al comma 6: 
      al sesto periodo, le parole: «Al fine di  contrastare  fenomeni
di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di  prevenire
e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza  dei  disturbi
da gioco d'azzardo (DGA),»; 
      il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le informazioni
sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei  dati  identificativi
dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. La Pensione di cittadinanza  puo'  essere  erogata  con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.  Le  modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il  decreto  di
cui all'articolo 3, comma 7». 
All'articolo 6: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti
per il lavoro e dei Patti per l'inclusione  sociale,  assicurando  il
rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  per
finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del
programma del Rdc, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  il  Sistema  informativo  del  Reddito  di
cittadinanza.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   operano   due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento
dei  comuni,  in  forma   singola   o   associata.   Le   piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni  alle
amministrazioni centrali e ai  servizi  territoriali  coinvolti,  nel
rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ANPAL  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un  piano  tecnico  di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il
perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di
conservazione dei dati»; 
      al comma 2,  capoverso  d-bis),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «,   implementata   attraverso   il   sistema   di
cooperazione applicativa con  i  sistemi  informativi  regionali  del
lavoro»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema  informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri   servizi,
concordano con le piattaforme di cui  al  comma  1  le  modalita'  di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo  da  garantire
l'interoperabilita' dei sistemi,  anche  attraverso  la  cooperazione
applicativa»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle
piattaforme di cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'INPS mette a disposizione del Sistema informativo di cui al  comma
1, secondo termini e modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra  informazione  relativa
ai beneficiari del  Rdc  funzionale  alla  attuazione  della  misura,
incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5,  e  altre  utili  alla
profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «e  ogni
altra  informazione  relativa  ai  beneficiari  del  Rdc   necessaria
all'attuazione della misura, incluse quelle di  cui  all'articolo  4,
comma 5, e alla profilazione occupazionale»; 
      al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono,
rispettivamente, con i centri per l'impiego e  con  i  comuni,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL  e
presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  sono  rese
disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego  e  ai  comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale,»; 
    al comma 4: 
      all'alinea, al primo periodo, le parole  da:  «dai  centri  per
l'impiego,»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle
seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del  2015,  i  comuni,
che si coordinano a  livello  di  ambito  territoriale,  l'ANPAL,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  l'INPS,  secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1» e,  al
secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite  dalle
seguenti: «mediante le piattaforme»; 
      alla lettera c), le parole da: «di dar luogo»  fino  alla  fine
della lettera sono sostituite dalle  seguenti:  «di  dar  luogo  alle
sanzioni  di  cui  all'articolo  7,  entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a
disposizione  dell'INPS  ai  fini  dell'irrogazione  delle   suddette
sanzioni»; 
    la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      «f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di  cui
al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione  dei  Patti  per  il
lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le  informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11,  anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»; 
    al comma 5: 
      all'alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui
al comma 1»; 
      alla lettera b), le parole: «condivisione  tra  i  comuni  e  i
centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti:  «comunicazione
da parte dei comuni ai centri per l'impiego»; 
      alla lettera d), le parole: «condivisione  delle  informazioni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «messa   a   disposizione   delle
informazioni»; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  stipula
apposite convenzioni con la Guardia di finanza per  le  attivita'  di
controllo nei confronti dei  beneficiari  del  Rdc,  nonche'  per  il
monitoraggio  delle  attivita'  degli  enti  di  formazione  di   cui
all'articolo 8, comma 2,  da  svolgere  nell'ambito  delle  ordinarie
funzioni di polizia economico-finanziaria  esercitate  ai  sensi  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le  suddette  finalita'
ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui  al  comma  1,
ivi compreso il Sistema  informativo  unitario  dei  servizi  sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di
monitoraggio di cui al comma  6,  la  dotazione  organica  del  ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'. 
      6-ter. In relazione a  quanto  previsto  dal  comma  6-bis,  e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, con decorrenza  non  anteriore  al  1°  ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento  unita'  di  personale  del
ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro  4.604.146  per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro  5.346.462  per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019,  a  euro
3.792.249 per l'anno 2020  e  a  euro  5.506.482  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
      6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio  2017,"
sono soppresse e le parole: "23.602  unita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "23.702 unita'". 
      6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  "28.602  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'"»; 
    al comma 7: 
      al primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL, dai  centri  per
l'impiego,»  sono  inserite  le  seguenti:  «dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano,»; 
      al secondo periodo, le parole: «Con riferimento alle  attivita'
dei  comuni   di   cui   al   presente   articolo,   strumentali   al
soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo  4,  comma
14, gli eventuali oneri sono a  valere  sul»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Alle attivita' dei comuni di  cui  al  presente  articolo,
strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali   di   cui
all'articolo 4, comma  14,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sul» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ad
esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al  rafforzamento
degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo  7  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. Al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato; 
        b) all'articolo 10, comma  3,  le  parole:  "la  mancanza  di
almeno  uno  dei  requisiti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la
mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse. 
      8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
disposizioni sui centri di assistenza fiscale». 
All'articolo 7: 
    al comma 3, le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis
del codice  penale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  quelli
previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter,  422
e  640-bis  del  codice  penale,  nonche'  per  i  delitti   commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo  416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
dallo stesso articolo»; 
    al comma 5: 
      alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 4,  commi
4 e 6» sono inserite le  seguenti:  «,  anche  a  seguito  del  primo
incontro presso il centro  per  l'impiego  ovvero  presso  i  servizi
competenti per il contrasto della poverta'»; 
      la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
        «h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  in  assenza
delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  ovvero  altre  attivita'  di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 9»; 
    al comma 10: 
      al primo periodo, le parole:  «e'  effettuato  dall'INPS»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»; 
      al secondo periodo, le parole da: «sono  riversate»  fino  alla
fine del periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  riversati
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per il reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'articolo  12,
comma 1»; 
      al comma 12, dopo le  parole:  «I  centri  per  l'impiego  e  i
comuni» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito  dello  svolgimento
delle attivita' di loro competenza,» e le parole: «entro e non  oltre
cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento  da  sanzionare»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare»; 
      al comma 13, dopo le parole: «la  mancata  comunicazione»  sono
inserite le seguenti: «dell'accertamento»; 
      al  comma  14,  le  parole:  «i  centri  per  l'impiego,»  sono
soppresse; 
      al comma 15, dopo le parole: «I comuni sono responsabili»  sono
inserite le seguenti: «, secondo modalita' definite  nell'accordo  di
cui all'articolo 5, comma 4,»; 
      dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
        «15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di
lavoratori  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  di  cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4". 
        15-ter.  Al  fine  di  consentire  un  efficace   svolgimento
dell'attivita' di vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e  legislazione  sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli  6,  comma  3,  e  11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  dando
piena  attuazione   al   trasferimento   delle   funzioni   ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro,  il  personale  dirigenziale  e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni  e  alle  banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con  provvedimento  del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per  la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare  anche  mediante  cooperazione
applicativa, le misure a  tutela  degli  interessati  e  i  tempi  di
conservazione dei dati. 
        15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc  che  svolgono
attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni  legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a  decorrere  dal  1°
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo  826,  comma  1,
del codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'alinea, le  parole:  "505  unita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "570 unita'"; 
          b) alla lettera  c),  il  numero:  "1"  e'  sostituito  dal
seguente: "2"; 
          c) alla lettera d), il  numero:  "169"  e'  sostituito  dal
seguente: "201"; 
          d) alla lettera e), il  numero:  "157"  e'  sostituito  dal
seguente: "176"; 
          e) alla lettera f), il  numero:  "171"  e'  sostituito  dal
seguente: "184". 
        15-quinquies.  Al  fine  di  ripianare  i  livelli  di  forza
organica, l'Arma dei  carabinieri  e'  autorizzata  ad  assumere,  in
deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero
di unita' di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori  e
in 33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a  decorrere  dal  1°
ottobre 2019. 
        15-sexies. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a  euro  2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a  euro  3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a  euro  3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo  1,  comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
        15-septies. All'articolo 1,  comma  445,  lettera  a),  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:  "300  unita'  per  l'anno
2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a 330 unita'  per  l'anno  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "283 unita' per l'anno  2019,  a  257
unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno  2021",  le  parole:
"e' integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000  per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "e' integrato  di  euro  728.750  per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e  di  euro  2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole:  "Ai  relativi  oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000  per  l'anno
2020 e a euro 37.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri, pari a euro  5.657.739
per l'anno  2019,  a  euro  21.614.700  per  l'anno  2020  e  a  euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021"». 
    Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Sanzioni in materia di  infedele  asseverazione  o
visto di conformita'). - 1. All'articolo 39,  comma  1,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          " a) ai soggetti indicati nell'articolo 35  che  rilasciano
il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si  applica
la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro  2.582.  Se  il  visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica  la
sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30  per
cento  della  maggiore  imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto
infedele non sia stato indotto dalla  condotta  dolosa  o  gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono  titolo  per  la  riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste
le somme di cui al periodo precedente.  Eventuali  controversie  sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'  l'infedelta'  del
visto non sia gia' stata  contestata  con  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di
assistenza  fiscale  o  il  professionista   puo'   trasmettere   una
dichiarazione  rettificativa  del   contribuente,   ovvero,   se   il
contribuente non intende  presentare  la  nuova  dichiarazione,  puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso  la  somma  dovuta  e'  ridotta  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di  liquidazione  delle  imposte,  dei
contributi,  dei  premi  e  dei  rimborsi   dovuti   in   base   alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,  nonche'
in  caso  di  liquidazione   dell'imposta   dovuta   in   base   alle
dichiarazioni e in caso di  controllo  di  cui  agli  articoli  54  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi
applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre
anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di
rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione  prevista  dall'articolo  7,  comma  3,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"; 
          b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate. 
    2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.
175, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il
controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del
professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle  maggiori
imposte e degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle
condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,   alle
deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'  effettuato  nei  confronti  del
contribuente". 
    Art. 7-ter (Sospensione del  beneficio  in  caso  di  condanna  o
applicazione di misura cautelare personale). - 1. Nei  confronti  del
beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura  cautelare
personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto  o  del
fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per  taluno
dei delitti  indicati  all'articolo  7,  comma  3,  l'erogazione  del
beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa. La  medesima  sospensione
si applica anche nei confronti del  beneficiario  o  del  richiedente
dichiarato  latitante  ai  sensi  dell'articolo  296  del  codice  di
procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione
della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 13. 
    2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che  ha  disposto  la  misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza  di  condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha  dichiarato  la  latitanza,
ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su  richiesta   del   pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo
656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e'
volontariamente sottratto. 
    3. Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o  l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del  beneficio
di cui all'articolo 1. 
    4. Ai fini della loro immediata esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi 1  e  2  sono  comunicati  dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o
imputato o condannato. 
    5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le  condizioni  che
l'hanno determinata. Ai fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda  al  competente
ente previdenziale allegando  ad  essa  la  copia  del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre  dalla  data  di  presentazione
della   domanda   e   della   prescritta   documentazione    all'ente
previdenziale e non ha effetto  retroattivo  sugli  importi  maturati
durante il periodo di sospensione. 
    6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione  di  cui
al  comma  1  sono  versate  annualmente  dall'INPS  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnate  ai  capitoli  di  spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  dei  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206». 
All'articolo 8: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, dopo le parole:  «Al  datore  di  lavoro»  e'
inserita la seguente: «privato»,  le  parole:  «piattaforma  digitale
dedicata  al  Rdc  nell'ambito  del  SIUPL»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo
le parole: «pieno e indeterminato»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello
gia' goduto»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e le mensilita' gia' godute  dal  beneficiario  stesso  e,
comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un
periodo non inferiore a 5 mensilita'»; 
      al  quarto  periodo,  dopo  le   parole:   «licenziamento   del
beneficiario di Rdc»  sono  inserite  le  seguenti:  «effettuato  nei
trentasei mesi successivi all'assunzione»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono  sostituite
dalle seguenti: «provvedimenti regionali»; 
      dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Il  Patto  di
formazione  puo'  essere  altresi'  stipulato  dai  fondi  paritetici
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  attraverso  specifici  avvisi
pubblici previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
      al secondo periodo, le parole da: «per  un  periodo  pari  alla
differenza»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle
seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il
numero delle  mensilita'  gia'  godute  dal  beneficiario  stesso  e,
comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili  e  per  un
periodo non inferiore a 6 mensilita'»; 
      al quinto periodo, le parole: «e non inferiore a sei mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita'»; 
      al  sesto  periodo,  dopo   le   parole:   «licenziamento   del
beneficiario del Rdc» sono  inserite  le  seguenti:  «effettuato  nei
trentasei mesi successivi all'assunzione»; 
      l'ultimo periodo e' soppresso; 
      al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non  siano
in regola con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui
alla medesima legge». 
All'articolo 9: 
      al  comma  4,  le  parole:   «il   SIUPL   fornisce   immediata
comunicazione»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «il   Sistema
informativo unitario delle politiche del  lavoro  fornisce  immediata
comunicazione»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Al  fine  di  consentire  all'Istituto  nazionale  di
statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni  e  delle
previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 6, comma 1, la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: 
          " b) forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i  dati
informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione
o all'ente di appartenenza, ovvero  da  questi  detenuti  in  ragione
della  propria  attivita'  istituzionale  o  raccolti  per  finalita'
statistiche, necessari per  i  trattamenti  statistici  previsti  dal
programma  statistico  nazionale.  Previa  richiesta  in  cui   siano
esplicitate  le  finalita'  perseguite,  gli  uffici  di   statistica
forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i  dati  raccolti  per
finalita' statistiche, anche in forma individuale,  necessari  per  i
trattamenti statistici strumentali al perseguimento  delle  finalita'
istituzionali del soggetto richiedente"; 
        b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          "4. La comunicazione dei dati di cui alla  lettera  b)  del
comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge"; 
        c) all'articolo  6-bis,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
          "1-bis. Per  i  trattamenti  di  dati  personali,  compresi
quelli di cui  all'articolo  9  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  effettuati
per  fini  statistici  di  interesse  pubblico  rilevante  ai   sensi
dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice  in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, in conformita'  all'articolo  108  del  medesimo
codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di
dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate  per  tutelare  i
diritti fondamentali e le liberta'  degli  interessati,  qualora  non
siano individuati da una disposizione di legge o di  regolamento.  Il
programma statistico nazionale, adottato sentito il  Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali,  indica  le   misure   tecniche   e
organizzative idonee a garantire la liceita'  e  la  correttezza  del
trattamento, con particolare riguardo al principio di  minimizzazione
dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie  dei
soggetti interessati, le finalita' perseguite, le  fonti  utilizzate,
le principali variabili acquisite, i  tempi  di  conservazione  e  le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per  i  trattamenti  dei
dati personali di cui all'articolo 10  del  citato  regolamento  (UE)
2016/679  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003  trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice"». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di istituti di patronato).
- 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza  intensiva  nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole:  "almeno
otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro
Paesi stranieri"; 
        b) all'articolo 16,  comma  2,  lettera  c-bis),  le  parole:
"inferiore  all'1,5  per  cento"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"inferiore allo 0,75 per cento"; 
        c) all'articolo 16,  comma  2,  lettera  c-ter),  le  parole:
"almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno
quattro Paesi stranieri"». 
All'articolo 10: 
    al  comma  1,  le   parole:   «pubblicato   sul   sito   internet
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato  nel  sito
internet istituzionale del medesimo Ministero»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'
responsabile della valutazione del Rdc.  La  valutazione  e'  operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di
ricerca  scientifica,  di  cui  alla  delibera  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali  n.  515/2018  del  19  dicembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  14  gennaio  2019,
approvato  nell'ambito  di  un  Comitato  scientifico,  appositamente
istituito con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo  rappresentante
e composto, oltre  che  da  un  rappresentante  dell'ANPAL  e  da  un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle  politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, puo' essere  individuato  un  campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del  5  per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del  quale  possono  essere
selezionati  gruppi  di  controllo  tramite  procedura  di  selezione
casuale,  per  i  quali  prevedere  deroghe  agli  obblighi  di   cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e  di
accettazione  di  un'offerta  di  lavoro  congrua.  Al  campione   di
beneficiari identificati ai fini della valutazione  del  Rdc  possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto  e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I  dati  raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
valutazione previste dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al  comma  1.  Sono
altresi' messe a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali da parte  dell'INPS,  dell'ANPAL  e  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   ulteriori
informazioni, riguardanti  la  condizione  economica  e  sociale,  le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le  prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di  cui  al  secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc,  i  dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che  ne  permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita'  che
rendono questi ultimi non  identificabili,  raccolti  ai  fini  della
valutazione,  potranno  essere  altresi'  messi  a  disposizione   di
universita' ed enti di  ricerca,  ai  soli  scopi  di  ricerca  e  di
valutazione, previa  presentazione  di  un  documentato  progetto  di
ricerca autorizzato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto   alcun
compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.   Le   amministrazioni
interessate provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
      1-ter. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal  fine
istituisce,  nell'ambito  della  direzione  generale  competente,  un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e  supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
        a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis; 
        b) favorisce la diffusione delle  conoscenze  e  promuove  la
qualita' degli  interventi,  anche  mediante  atti  di  coordinamento
operativo, ferme restando le  competenze  dell'ANPAL  in  materia  di
coordinamento dei centri per l'impiego; 
        c) predispone protocolli formativi e operativi; 
        d) identifica gli ambiti territoriali  lavorativi  e  sociali
che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc,  sulla
base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di  analisi  dei
dati, segnala i medesimi alle regioni  interessate  e,  su  richiesta
dell'ambito  territoriale  e  d'intesa  con  la   regione,   sostiene
interventi di tutoraggio»; 
    al comma 2, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui  al  presente  articolo»  e  dopo  le  parole:  «il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  provvede»  sono
inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,»; 
    la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Coordinamento,
monitoraggio e valutazione del Rdc». 
All'articolo 11: 
    al comma 2: 
      alla lettera a), dopo il numero 7) e' inserito il seguente: 
        «7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del Comitato  per
la lotta alla poverta', e" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e  i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui  al  presente
comma individuano altresi' specifiche misure  di  sicurezza  volte  a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione  degli  eventi  sentinella  da  parte  degli  enti  di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della  vittima  di
atti violenti"»; 
      alla lettera b): 
        al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di  un  utilizzo
sinergico  delle  risorse  per  la  distribuzione   alimentare   agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo
58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  possono  essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari  rispetto
al Programma operativo del FEAD e,  a  tal  fine,  le  corrispondenti
risorse  possono  essere  versate  al  Fondo  di  rotazione  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183"»; 
      dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato per
la lotta alla poverta' e" sono soppresse»; 
    alla lettera c): 
      dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
          «1-bis) al  comma  2,  le  parole:  "una  quota  del  Fondo
Poverta' e' attribuita" sono sostituite dalle seguenti:  "le  risorse
del Fondo Poverta' sono attribuite"»; 
          al numero 2), le parole:  «in  un  atto  di  programmazione
regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in   un   atto   di
programmazione regionale, nel rispetto e nella  valorizzazione  delle
modalita' di confronto con le autonomie locali,»; 
      alla lettera d): 
        il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
          «1)  al  comma  2,  quarto   periodo,   le   parole:   "Con
provvedimento congiunto  del  Direttore  dell'INPS  e  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione  dei
dati personali" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Con  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentiti  l'INPS,
l'Agenzia delle entrate e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali"»; 
      il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
        «2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. Resta ferma la possibilita' di  presentare  la  DSU
nella  modalita'  non  precompilata.  In  tal  caso,   in   sede   di
attestazione dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali  omissioni  o
difformita'   riscontrate   nei   dati   dichiarati   rispetto   alle
informazioni  disponibili  di  cui  al  comma  1,  incluse  eventuali
difformita' su saldi  e  giacenze  medie  del  patrimonio  mobiliare,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2"»; 
      dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
        «2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla  base  di  quanto  previsto  nel
provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con
il medesimo decreto di cui al comma 2"»; 
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) all'articolo 21, dopo il  comma  10  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "10-bis. Al fine  di  agevolare  l'attuazione  del  Rdc  e'
costituita,  nell'ambito  della  Rete,  una  cabina  di  regia   come
organismo di confronto permanente tra i diversi livelli  di  governo.
La cabina di regia,  presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete  di  cui  al
comma 2, lettere a) e b),  dai  responsabili  per  le  politiche  del
lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province  autonome,
designati   dai   rispettivi   presidenti,   da   un   rappresentante
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL)  e
da un rappresentante dell'INPS.  La  cabina  di  regia  opera,  anche
mediante articolazioni in sede tecnica,  secondo  modalita'  definite
con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore
rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti
della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o
rimborso  di  spese.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente"»; 
      alla lettera e): 
        dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
          «1-bis) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  "I  dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione  della  piattaforma  di
cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati"»; 
          al numero 2), le parole: «del decreto  legislativo  n.  147
del 2017» sono soppresse. 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
      «Art.  11-bis  (Modifiche  all'articolo  118  della  legge   23
dicembre 2000, n. 388). - 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al   primo   periodo,   dopo   le   parole:   "formazione
professionale continua" sono inserite le seguenti:  "e  dei  percorsi
formativi  o   di   riqualificazione   professionale   per   soggetti
disoccupati o inoccupati"; 
        b) il quinto periodo e' sostituito  dal  seguente:  "I  fondi
possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati  tra  le  parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e  comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4"». 
All'articolo 12: 
    al comma 1, le parole: «, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  1»
sono sostituite dalle seguenti:  «e  delle  misure  aventi  finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1  e  2
dell'articolo 13» e le parole: «5.894 milioni di euro  nel  2019,  di
7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel  2021  e
di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni
di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro  nel  2021  e  di  7.245,9
milioni di euro annui a decorrere dal 2022»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro  e  di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro;  il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.  Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i  connessi  fabbisogni  di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province  autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato
dal comma 8, lettere a) e  b),  del  presente  articolo.  Oltre  alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b),  del  presente  articolo,  utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al  comma  3-bis,  per  l'attuazione  del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di  160  milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma,  nell'ambito
del  Piano  sono  altresi'  previste  azioni  di  sistema  a  livello
centrale,  nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le  sedi
territoriali delle regioni, d'intesa  con  le  medesime  regioni,  da
parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL  Servizi  Spa.  A  questo
fine, il Piano individua le regioni e le  province  autonome  che  si
avvalgono delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  i  contingenti  di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle  regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative  di  realizzazione  nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate  nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del
Piano, sono definite le modalita' di  intervento  con  cui  opera  il
personale dell'assistenza  tecnica.  Nelle  more  della  stipulazione
delle  convenzioni,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano,   i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano  medesimo  possono
svolgere la propria  attivita'  presso  le  sedi  territoriali  delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto  periodo,  e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa,  che  adegua  i
propri  regolamenti  a  quanto  disposto  dal  presente  comma,   per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita'  necessarie  ad  organizzare  l'avvio  del  Rdc,  la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di  incarichi
di collaborazione,  con  i  soggetti  selezionati,  la  formazione  e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa  e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le  azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome  previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti  risorse  sono
ripartite tra le regioni  e  le  province  autonome  con  vincolo  di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc,  anche  al
fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e  b),  del  presente
articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie  e  gli  enti
regionali, o le  province  e  le  citta'  metropolitane  se  delegate
all'esercizio  delle  funzioni   con   legge   regionale   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva  dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000  unita'
di personale, da destinare ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere
dall'anno 2021 ulteriori  4.600  unita'  di  personale,  compresa  la
stabilizzazione  delle  unita'  di  personale,   reclutate   mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento  recante  Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di  politica  attiva  del
lavoro, sancito nella riunione  della  Conferenza  unificata  del  21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite  di  120  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 304  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di  cui  al  comma  3  del
presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di  riparto  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le  province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla  base
delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai  centri
per l'impiego a copertura  degli  oneri  di  finanziamento  correlati
all'esercizio delle relative funzioni. 
        3-ter. All'articolo 1, comma 258,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  terzo  periodo,  le  parole:   "le   regioni   sono
autorizzate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  regioni  e  le
province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le  province  e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni  con
legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati"; 
          b) dopo il quarto periodo sono  inseriti  i  seguenti:  "Le
predette  assunzioni  non  rilevano  in  relazione   alle   capacita'
assunzionali  di  cui  all'articolo  3,  commi  5  e  seguenti,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero  ai  limiti  previsti  dai
commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296; in ordine al trattamento accessorio  trova  applicazione  quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo  30,  comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 
        3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali  delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del  lavoro,  le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se  delegate  all'esercizio  delle
funzioni con legge regionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  795,
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  attuano  il   piano   di
rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125.  Le  assunzioni
finalizzate al  predetto  piano  di  rafforzamento  dei  servizi  per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di  spesa,  previsti
per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato   dalle   vigenti
disposizioni legislative; in  ordine  all'incidenza  sul  trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»; 
        dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          «4-bis. Al fine  di  adeguare  le  spese  di  funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di
euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede: 
          a) quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo; 
          b) quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma  2,
lettera a)»; 
          al comma 5, le parole: «20 milioni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «35 milioni»; 
          al comma 6, le parole: «della dotazione organica  dell'INPS
a decorrere dall'anno 2019, e' autorizzata una spesa» sono sostituite
dalle seguenti: «della  dotazione  organica  dell'INPS,  a  decorrere
dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e  maggiori
compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto  della  revisione  delle
tariffe dei premi e dei  contributi  assicurativi,  della  disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in  ambito  domestico  e  del
regime   delle   prestazioni   economiche,   socio-sanitarie   e   di
reinserimento lavorativo a favore delle persone  con  disabilita'  da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, assunzioni di  personale  presso  il  predetto  Istituto  nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le  modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145»; 
      al comma 8: 
        alla lettera a), le parole: «al comma 255, le  parole  "Fondo
per il reddito di cittadinanza"» sono sostituite dalle seguenti:  «ai
commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito  di  cittadinanza",
ovunque ricorrono,»; 
      alla lettera b): 
        al numero 1), le parole: «fino a  480  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per  l'anno  2019  e  a
403,1 milioni di euro per l'anno 2020»; 
        al numero 2),  le  parole:  «.  Per  il  funzionamento»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  anche  infrastrutturale.   Per   il
funzionamento»; 
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. Ai trasferimenti alle  regioni  a  statuto  ordinario
previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2017, n. 205, si  provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante
apposito capitolo di spesa istituito nello stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei
criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto  di  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sancita  nella
riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle  regioni  e  alle
province autonome delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  258,
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  si  provvede,  a  decorrere
dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato
di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
        8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo  1,  comma
361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica  alle  procedure
concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1°  luglio  2019.  Resta  ferma  la
possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da  destinare
ai centri  per  l'impiego  utilizzando  le  graduatorie  di  pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo  accordo  tra  le
amministrazioni interessate»; 
        al comma 9, al primo periodo, le parole:  «alla  concessione»
sono sostituite dalle  seguenti:  «all'atto  della  concessione»,  al
secondo periodo, le parole: «nel  programma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del Rdc», al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi  del
comma 1,» sono inserite le seguenti: «accertato secondo le  modalita'
previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,» e, al quarto periodo, le parole: «di cui  al  secondo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»; 
        al comma 10, le parole da: «, il  raggiungimento»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli
accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il  90  per
cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1»; 
        al  comma  11,  primo  periodo,  la  parola:   «Qualora»   e'
sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo
1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, qualora»; 
      il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
        «12.  Al   finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma  13,  ivi  compresi
eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni,
singoli o  associati,  nonche'  gli  oneri  per  l'attivazione  e  la
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e  quelli
derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL  e  per  responsabilita'
civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto  di  quanto
previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo  delle
risorse residue della quota del Fondo per la lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e  dei  servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle  risorse
afferenti  al  Programma  operativo  nazionale  Inclusione   relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi  strutturali  e  di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi
previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018». 
All'articolo 13: 
      al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le
richieste presentate ai comuni  entro  i  termini  di  cui  al  primo
periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio,  devono  pervenire
all'INPS entro i successivi sessanta giorni» e, al  secondo  periodo,
le parole: «fatta  salva»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fatti
salvi»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Sono fatte salve  le  richieste  del  Rdc  presentate
sulla base della disciplina vigente prima della data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto.  I  benefici
riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per  un
periodo non superiore  a  sei  mesi  pur  in  assenza  dell'eventuale
ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso
dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto  ai  fini  dell'accesso  al
beneficio. 
        1-ter. All'articolo 1, comma 200,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono  sostituite
dalle seguenti: "della meta' delle risorse"»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa  e  relativa
potesta'  amministrativa,  perseguendo  le  finalita'  del   presente
decreto.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
prevedere,  a  decorrere  dall'anno  2020,  misure  aventi  finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e  finanziate  secondo  i  propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  affinche'  le  stesse   non   siano   computate   ai   fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento  del  Rdc.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». 
All'articolo 14: 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Al fine di  fronteggiare  gli  effetti  della  pensione
quota 100 sul  sistema  scolastico  e  di  garantire  lo  svolgimento
dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui  all'articolo
17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
59, bandito successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le graduatorie  di  merito
sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al
40 per cento di  quello  complessivo.  Tra  i  titoli  valutabili  e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni
scolastiche  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale   e'
attribuito  un  punteggio  fino  al  50  per  cento   del   punteggio
attribuibile ai titoli»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis. Al  fine  di  far  fronte  alle  gravi  scoperture  di
organico degli  uffici  giudiziari  derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di  cui
al presente articolo e di assicurare la  funzionalita'  dei  medesimi
uffici, fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
comunque   per   l'anno   2019,   il   reclutamento   del   personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307
dell'articolo 1 della medesima legge, e' autorizzato anche in  deroga
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento  del  personale
di cui al comma 10-bis  possono  essere  espletati  nelle  forme  del
concorso  unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni  dei
commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorita' di svolgimento  e  con  modalita'  semplificate,  anche  in
deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  per  quanto
concerne in particolare: 
        a) la nomina e la composizione della commissione,  prevedendo
la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; 
        b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove
d'esame, prevedendo: 
          1) la facolta' di far precedere le  prove  d'esame  da  una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al  concorso
siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 
          2)  la  possibilita'  di   espletare   prove   preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite
con  l'ausilio  di  societa'  specializzate  e  con  possibilita'  di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati; 
          3) forme semplificate di svolgimento delle  prove  scritte,
anche concentrando  le  medesime  in  un'unica  prova  sulle  materie
previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a
risposta a scelta multipla; 
          4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove  pratiche
in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 
          5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e
la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante  l'ausilio  di
sistemi informatici e telematici; 
          6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami; 
          7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,
di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione  che  il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un  terzo
del punteggio complessivo attribuibile; 
        c)  la  formazione  delle  graduatorie,  stabilendo   che   i
candidati appartenenti a categorie  previste  dalla  legge  12  marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella
graduatoria tra i vincitori,  nel  rispetto  dei  limiti  di  riserva
previsti dalla normativa vigente, purche'  risultino  iscritti  negli
appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo  8  della  medesima
legge e risultino  disoccupati  al  momento  della  formazione  della
graduatoria stessa. 
      10-quater.  Quando  si  procede   all'assunzione   di   profili
professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante
avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  a  norma
dell'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione  puo'  indicare,  anche
con  riferimento  alle  procedure  assunzionali   gia'   autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle  graduatorie
delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che  hanno
maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
      10-quinquies. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
      10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e'
autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad  effettuare  assunzioni   di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'  assunzionali
ordinarie per l'anno 2019. 
      10-septies.  Ai  fini  della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al
comma  10-sexies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli   effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
8,32 milioni di euro per l'anno 2019. 
      10-octies. Al fine di  far  fronte  alle  gravi  scoperture  di
organico  degli  uffici  preposti  alle   attivita'   di   tutela   e
valorizzazione del  patrimonio  culturale  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento  di  pensione
di cui al presente articolo e  di  assicurare  la  funzionalita'  dei
medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
e comunque  per  l'anno  2019,  il  reclutamento  del  personale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in
deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      10-novies.  I  concorsi  pubblici  per  il   reclutamento   del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme
del concorso unico di cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni  dei
commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorita' di svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga
alla disciplina prevista  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  per  quanto
concerne in particolare: 
        a) la nomina e la composizione della commissione,  prevedendo
la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte  e  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; 
        b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove  di
esame, prevedendo: 
          1) la facolta' di far precedere le prove di  esame  da  una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al  concorso
siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 
          2)  la  possibilita'   di   svolgere   prove   preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite
con  l'ausilio  di  societa'  specializzate  e  con  possibilita'  di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati; 
          3) forme semplificate di svolgimento delle  prove  scritte,
anche concentrando  le  medesime  in  un'unica  prova  sulle  materie
previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a
risposta a scelta multipla; 
          4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove  pratiche
in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 
          5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e
la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante  l'ausilio  di
sistemi informatici e telematici; 
          6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami; 
          7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,
di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione  che  il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a  un  terzo
del punteggio complessivo attribuibile; 
        c)  la  formazione  delle  graduatorie,  stabilendo   che   i
candidati appartenenti a categorie  previste  dalla  legge  12  marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella
graduatoria tra i vincitori,  nel  rispetto  dei  limiti  di  riserva
previsti dalla normativa vigente, purche'  risultino  iscritti  negli
appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo  8  della  medesima
legge e risultino  disoccupati  al  momento  della  formazione  della
graduatoria stessa. 
      10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies,
in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  399,  primo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio  2019,  a
effettuare  assunzioni  di  personale  non   dirigenziale   a   tempo
indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento
delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico  a  500
posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'  attraverso  lo
scorrimento delle graduatorie  relative  alle  procedure  concorsuali
interne gia' espletate  presso  il  medesimo  Ministero,  avvalendosi
integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
      10-undecies. Il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
provvede all'attuazione dei commi  10-octies  e  10-novies  a  valere
sulle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli  effetti,  in
termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione  di  cui
al comma 10-decies, il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
euro 898.005 per l'anno 2019». 
    Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 14-bis (Disciplina  delle  capacita'  assunzionali  delle
regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale,
nonche' degli enti locali). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 5, quinto periodo, le  parole:  "tre  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le  parole:  "al  triennio
precedente"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "al   quinquennio
precedente"; 
        b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: 
          "5-sexies. Per il triennio 2019-2021,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima
annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere
effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
relativo turn-over. 
          5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e
dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,
sono tenuti a permanere nella  sede  di  prima  destinazione  per  un
periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.  La  presente  disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi". 
    2. In considerazione degli  effetti  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire
i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti  e  le  aziende  del
Servizio sanitario nazionale possono procedere  all'assunzione  delle
professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni  di
personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea  con  la
programmazione regionale e  nel  rispetto  dei  piani  triennali  dei
fabbisogni di personale approvati dalle  regioni  di  appartenenza  e
dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
    3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si  applicano
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
    Art. 14-ter (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso
al pubblico impiego). - 1. All'articolo 1, comma 361, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte  le
seguenti: "nonche' di quelli che  si  rendono  disponibili,  entro  i
limiti di  efficacia  temporale  delle  graduatorie  medesime,  fermo
restando il numero dei posti banditi e nel  rispetto  dell'ordine  di
merito, in conseguenza della  mancata  costituzione  o  dell'avvenuta
estinzione  del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati   dichiarati
vincitori.  Le  graduatorie  possono  essere  utilizzate  anche   per
effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti  dalle  disposizioni
vigenti e comunque  in  via  prioritaria  rispetto  alle  convenzioni
previste dall'articolo 11 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  le
assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e  18  della  medesima
legge n. 68 del  1999,  nonche'  quelle  dei  soggetti  titolari  del
diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma  2,
della legge 23 novembre 1998, n.  407,  sebbene  collocati  oltre  il
limite dei posti ad essi riservati nel concorso". 
    2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, dopo la parola: "scolastico"  sono  inserite  le  seguenti:  "ed
educativo, anche degli enti locali"». 
    Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
      «Art. 18-bis (Sospensione dei trattamenti previdenziali). -  1.
Ai soggetti condannati a  pena  detentiva  con  sentenza  passata  in
giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il  quale  sia
stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due  anni
di reclusione, che si siano volontariamente sottratti  all'esecuzione
della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali  di
vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti  dei  soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  latitanza  ai
sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale. 
      2. I provvedimenti di  sospensione  di  cui  al  comma  1  sono
adottati con effetto non retroattivo dal giudice  che  ha  emesso  la
dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del
codice di procedura penale  ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il
condannato  si   e'   volontariamente   sottratto,   anche   per   le
dichiarazioni pronunciate o per gli  ordini  di  carcerazione  emessi
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
      3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi  1  e  2  sono  comunicati  dal  pubblico
ministero, entro il termine di quindici giorni dalla  loro  adozione,
all'ente gestore dei rapporti previdenziali e  assistenziali  facenti
capo ai soggetti di cui al comma 1. 
      4. La sospensione della prestazione previdenziale  puo'  essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   previo
accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai  fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli   importi   dovuti,
l'interessato   deve   presentare   domanda   al   competente    ente
previdenziale allegando ad essa la copia autentica del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  e  della   prescritta
documentazione all'ente previdenziale e non  ha  effetto  retroattivo
sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. 
      5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui
al  comma  1  sono  versate  annualmente   dagli   enti   interessati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
capitoli di  spesa  corrispondenti  al  Fondo  di  rotazione  per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche'  agli
orfani per crimini domestici,  e  agli  interventi  in  favore  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui  alla
legge 3 agosto 2004, n. 206». 
All'articolo 20: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «tra la data  del  primo  e
quella» sono sostituite dalle  seguenti:  «tra  l'anno  del  primo  e
quello»  e  sono  aggiunte,  in  fine,   le   seguenti   parole:   «,
parificandoli a periodi di lavoro»; 
    al comma 5, al primo periodo,  dopo  le  parole:  «Il  versamento
dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il  riscatto  di  cui  al
comma 1» e le parole: «massimo 60» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«un massimo di  120»  e  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente:  «Alla  data   del   saldo   dell'onere   l'INPS   provvede
all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti»; 
    al comma 6, capoverso 5-quater, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «E' consentita  la  facolta'  di  riscatto  di  cui  al
presente  articolo  dei  periodi   da   valutare   con   il   sistema
contributivo»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni
di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di
22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 
      6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8  milioni
di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020,  in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028, si provvede: 
        a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro  per  l'anno
2023, mediante riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
        b) quanto a 0,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a  2,4
milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8  milioni  di  euro
per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  a  31,8
milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro  per  l'anno
2027 e a 22  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5». 
      All'articolo 21, comma 1, le parole:  «legge  18  agosto  1995»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995». 
      All'articolo 22, comma 6, al secondo periodo sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «,  da  adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto» e, all'ultimo periodo,  dopo  le  parole:  «tra  le
competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarieta'». 
All'articolo 23: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «i  lavoratori»  sono  inserite  le
seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate  dall'ente
responsabile per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine  servizio,
comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i  soggetti
che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data  di  entrata
in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione  ai  sensi
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
possono presentare richiesta  di  finanziamento  di  una  somma  pari
all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5  del  presente
articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata,  alle  banche  o
agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito  accordo
quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tra  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,  sentito  l'INPS.
Ai fini del rimborso del  finanziamento  e  dei  relativi  interessi,
l'ente  che  corrisponde  l'indennita'  di  fine  servizio,  comunque
denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino  a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o  pignoramento
e, in ogni caso, a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di  qualsivoglia
azione esecutiva o cautelare. Il  finanziamento  e'  garantito  dalla
cessione  pro  solvendo,  automatica  e   nel   limite   dell'importo
finanziato,  senza  alcuna  formalita',  dei  crediti  derivanti  dal
trattamento di fine servizio maturato che  i  lavoratori  di  cui  al
primo periodo vantano nei  confronti  degli  enti  che  corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione
del trattamento di fine  servizio,  comunque  denominato,  provvedono
alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»; 
      al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «50  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «75 milioni»; 
      al comma 5,  primo  periodo,  le  parole:  «30.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «45.000 euro». 
All'articolo 25: 
    al comma 1: 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis)   il   vice    presidente;    a-ter)    il    consiglio    di
amministrazione;"»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis.  Il  vice  presidente,  scelto   tra   persone   di
comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'  nominato
ai sensi della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali. Il vice  presidente  e'  componente
del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente  in  caso
di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le  funzioni  ad  esso
delegate"»; 
          alla lettera d), capoverso 5, il terzo e il quarto  periodo
sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Il  consiglio  e'   composto   dal
Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente  e  da
tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata  competenza
e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si
applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo  8  aprile
2013, n. 39»; 
          alla lettera f), capoverso 11, le parole:  «della  medesima
spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della  spesa»  e  le  parole:
«dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dei rispettivi Istituti»; 
          al comma 2, al primo periodo, dopo le  parole:  «del  nuovo
Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente»,  dopo
le parole: «possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti  i
poteri, rispettivamente, del Presidente» sono inserite  le  seguenti:
«,  del  vice  presidente»  e  le  parole:  «come  individuati  nelle
disposizioni del presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«come individuati ai sensi delle disposizioni del presente  articolo»
e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto di
cui al  primo  periodo  sono  altresi'  definiti,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti  spettanti  ai
predetti soggetti». 
    Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  25-bis  (Disposizioni  contrattuali  per  il   personale
addetto  alle  attivita'  di  informazione  e   comunicazione   delle
pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 9, comma 5, della legge
7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
giornalisti in servizio presso gli  uffici  stampa  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da
parte di tali enti in sede di contrattazione  collettiva  e  comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad  applicarsi  la  disciplina
riconosciuta dai singoli ordinamenti". 
      Art.   25-ter   (Trasparenza   in   materia   di    trattamenti
pensionistici). - 1. Gli enti erogatori di trattamenti  pensionistici
hanno l'obbligo di fornire a tutti  i  soggetti  percettori  di  tali
trattamenti  precisa  e   puntuale   informazione   circa   eventuali
trattenute relative alle quote associative sindacali. 
      2. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 1. 
      3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
All'articolo 26: 
    al comma 1, capoverso 47, le parole: «come modificato  dal  comma
48 del presente articolo,» sono soppresse; 
    al comma 2, le  parole:  «Fondo  speciale  per  il  sostegno  del
reddito e dell'occupazione e della riconversione  e  riqualificazione
del personale del settore del trasporto aereo» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
sistema aeroportuale». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art.  26-bis  (Proroga  della  cassa   integrazione   guadagni
straordinaria). - 1. All'articolo 22-bis del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "Per gli anni  2018  e  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018,  2019  e  2020"  e  le
parole: "entro il limite massimo complessivo di spesa di 100  milioni
di euro  per  ciascuno  dei  medesimi  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il limite complessivo di spesa  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di  50
milioni di euro per l'anno 2020"; 
        b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1  e
2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018  e  2019"
sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2,
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020". 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per  l'anno
2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante  utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite  in
piani gestionali diversi da quello di  cui  all'alinea  del  medesimo
comma 3. 
    Art. 26-ter (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria
in favore di aziende operanti in aeree  di  crisi  complessa).  -  1.
All'articolo 22-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      "1-bis. In presenza di piani  pluriennali  di  riorganizzazione
gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede  ministeriale  ai
sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in  piu'  regioni
con un organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi  ricadute
occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa,  conseguenti
alle difficolta' di implementazione delle azioni di  riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  valutate  le  problematiche   di   ordine
occupazionale e la necessita' di successive verifiche  per  accertare
tutti i requisiti di cui  al  medesimo  comma  1,  sulla  base  della
preventiva  istruttoria  da  parte  degli  uffici  competenti,   puo'
autorizzare acconti per  sei  mensilita'  di  integrazione  salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuita'  del  sostegno  al
reddito  dei  lavoratori  sospesi.  Le  mensilita'  di   integrazione
salariale   straordinaria,   erogate   dall'INPS,   sono    computate
nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a
valere sulle risorse finanziarie di  cui  al  comma  3.  Qualora  sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis
del  decreto-legge  11  giugno  2002,   n.   108,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172". 
      2. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
possono autorizzare, per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,  la
proroga delle prestazioni di cassa integrazione  guadagni  in  deroga
concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo  tra  l'azienda  e  le
parti sociali per la proroga delle citate prestazioni,  integrato  da
un apposito piano di politiche  attive,  sostenuto  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati. 
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte
nel limite massimo del 50 per  cento  delle  risorse  assegnate  alle
regioni e alle province autonome ai  sensi  dell'articolo  44,  comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
    Art. 26-quater (Modifica all'articolo 44 del decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.  148).  -  1.  All'articolo  44  del  decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  dopo  il  comma  6-bis  e'
inserito il seguente: 
      "6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale  in  deroga
di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione
da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro  e'  obbligato  ad  inviare
all'Istituto   tutti   i   dati   necessari    per    il    pagamento
dell'integrazione   salariale,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma  6-bis  per
il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente". 
      2. Per i trattamenti conclusi prima della data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui  al  comma
6-ter dell'articolo 44 del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data. 
    Art.  26-quinquies  (Trattamento  pensionistico   del   personale
dell'ENAV).  -  1.  Tutti  i  lavoratori  appartenenti   ai   profili
professionali di cui all'articolo 5 della legge  7  agosto  1990,  n.
248, per i quali viene meno il  titolo  abilitante  allo  svolgimento
della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', al
ricorrere delle condizioni di cui al comma  1  dell'articolo  10  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre  2013,  n.  157,  conseguono  il   diritto   al   trattamento
pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico
di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1,  comma  5,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma  restando  la
sussistenza  degli  ulteriori  requisiti  previsti  dalla   normativa
vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. 
    2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,  le  parole:
"e  ai  lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse. 
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati  in
97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000  euro  per  l'anno  2020,  in
509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro  per  l'anno  2022,  in
994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno  2024,  in
2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in
6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a  decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
    Art. 26-sexies (Misure di sostegno del reddito per  i  lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore dei call center). - 1. A  valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  si
provvede, nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  al
finanziamento delle misure di sostegno del reddito per  i  lavoratori
dipendenti dalle  imprese  del  settore  dei  call  center,  previste
dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, mediante utilizzo delle  risorse  indicate  all'articolo  29,
comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da  quello  di
cui all'alinea del medesimo comma 3. 
    Art. 26-septies (Organizzazione dell'ANPAL).  -  1.  Al  fine  di
consentire un riassetto ordinamentale e  regolamentare  dell'ANPAL  e
dell'ANPAL Servizi Spa  utile  a  un  piu'  efficace  monitoraggio  e
coordinamento dei centri per l'impiego: 
      a) all'articolo 4,  comma  12,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  le  parole:  "trenta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"; 
      b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, le parole: "sessanta giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"centottanta giorni"». 
All'articolo 27: 
    al comma 4, le parole: «comma 569,  lettera  b),  e  articolo  1,
comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi
569, lettera b), e 1098, della legge»; 
    al comma 6, lettera a), le parole: «da  venti  a  cinquanta  mila
euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro». 
All'articolo 28: 
    al comma 2: 
      all'alinea, le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12,
commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma  1
del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno  2019,
a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458  milioni  di  euro
per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Agli   oneri   derivanti
dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5,  6,  7,
8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del  presente  articolo,
pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni  di
euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a
7.958,9 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022»  e  la
parola: «23,» e' soppressa; 
      alla lettera a), le parole: «6.527,9 milioni di euro per l'anno
2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2  milioni  di
euro per l'anno 2021 e  7.263  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.515,7  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022»; 
      al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei  relativi  oneri
anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi»
e' sostituita dalle seguenti:  «,  la  rendicontazione  degli  oneri,
anche a carattere prospettico, relativi»; 
      al  comma  4,  le  parole:  «Ai  sensi   di   quanto   previsto
all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  nel
caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso»; 
      al comma  6,  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  12»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis  e
6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e  14,  commi
10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies». 
    E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
 
                                                          «Allegato A 
                                           (articolo 7, comma 15-ter) 
    Dati anagrafici aziende/datori di lavoro 
    Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale" 
    Retribuzioni  imponibili  annuali,  ai  fini  contributivi,   per
azienda e per categorie di aziende 
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione separata" 
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione autonoma artigiani" 
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione commercianti" 
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione agricoltura" 
    Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di
CIG (cassa  integrazione  guadagni)  ordinaria  e  straordinaria,  di
mobilita', di contratti di solidarieta' 
    Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS 
    Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi  di  CIG
(cassa  integrazione  guadagni)   ordinaria   e   straordinaria,   di
mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali
per malattia, maternita'  e  assegni  familiari,  di  prestazioni  di
sostegno al reddito».