(Accordo transattivo-Accordo)
 
                         Accordo transattivo 
 
                                 fra 
 
                Il Governo della Repubblica italiana 
 
                                  e 
 
              La Comunita' europea dell'energia atomica 
 
Sui principi governanti le responsabilita' di  gestione  dei  rifiuti
  radioattivi nel sito del Centro comune di ricerca di ISPRA 
 
    Il Governo italiano, rappresentato dal Ministro per  lo  sviluppo
economico, on. Claudio Scajola, da una parte, 
    e  la  Comunita'  europea  dell'energia   atomica   (di   seguito
«Euratom»), e per essa la  Commissione  europea,  rappresentata  allo
scopo della firma di  questo  Accordo  dal  dottor  Roland  Schenkel,
Direttore generale del Centro comune di ricerca (di  seguito  «CCR»),
debitamente autorizzato a firmare, dall'altra parte, 
    a cui di seguito ci si riferisce come «le Parti». 
    Tenendo presente che le  Parti  hanno  concluso  un  accordo  per
l'istituzione del Centro comune di ricerca  nucleare  con  competenze
generali il 22 luglio del 1959, in seguito approvato dalla  legge  1°
agosto 1960, n. 906; 
    Tenendo presente che in  questo  contesto  molti  contratti  sono
stati conclusi in passato tra l'Euratom e il Governo italiano ed Enti
(ENEA, CISE, ENEL), di seguito sistema Italia,  per  l'esecuzione  di
progetti di ricerca  relativi  al  programma  nucleare  italiano;  di
conseguenza,  materiali  nucleari,  rifiuti   e   strumentazione   di
proprieta' del sistema Italia sono ancora presenti sul sito di  Ispra
del CCR; 
    Tenendo presente che le Parti intendono accordarsi in  merito  al
futuro trasferimento di tali materiali e quelli di proprieta' del CCR
al deposito italiano per i rifiuti radioattivi, di  seguito  Deposito
nazionale; 
    Tenendo presente che in attesa della disponibilita' del  Deposito
nazionale,  questi  materiali,  rifiuti  e   strumentazione   saranno
depositati in un deposito temporaneo sul sito di Ispra, di proprieta'
dell'Euratom; 
    Considerato che nel 1999 la Commissione europea,  con  il  parere
favorevole del Parlamento europeo e del Consiglio, ha dato inizio  al
Programma per il decommissioning  nucleare  e  per  la  gestione  dei
rifiuti radioattivi dei suoi Centri comuni di ricerca, e fra essi del
sito del CCR di Ispra; 
    Considerato che il Ministro dello sviluppo  economico,  con  nota
del 19 settembre 2008, assicura l'impegno delle competenti  Autorita'
italiane a prendere in carico i rifiuti del CCR, non  appena  saranno
disponibili le progettate infrastrutture per il Deposito nazionale; 
    Considerato che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  nella
stessa  nota  del  19  settembre  2008,  da'   rassicurazioni   sulla
disponibilita'  da  parte  dell'Italia  a  condividere   il   rischio
economico  derivante  da  un  possibile  mutamento  dei  criteri   di
accettazione dei rifiuti (WAC) dopo il loro condizionamento  e  prima
del conferimento al Deposito nazionale; 
    Considerato che da parte italiana e' sempre stata mostrata  piena
disponibilita' nei rapporti intercorsi con la Comunita'  europea  fin
dagli anni '60, ed in particolare  al  termine  dei  contratti  ESSOR
(anni '80), come  dimostrato  anche  da  alcuni  concreti  interventi
economici compiuti  dal  Governo  italiano  per  la  soluzione  delle
difficolta' di realizzazione di alcune esperienze di pertinenza della
Commissione europea - CCR; 
    Considerata l'estensione temporale per l'attuazione del  presente
accordo, nonche' le procedure per garantire  i  fondi  necessari  nel
lungo periodo, le Parti si impegnano ad intraprendere tutti  i  passi
opportuni per assicurare la disponibilita' dei fondi necessari. 
    Visti gli esiti della riunione tenutasi a Roma il 7  aprile  2009
tra il  Direttore  generale  del  CCR  e  il  Capo  del  Dipartimento
dell'energia del Ministero dello sviluppo economico dove tra l'altro,
fu concluso che: 
      il sistema Italia ha condotto attivita' di  ricerca  presso  il
CCR ad esclusivo beneficio del Programma nucleare italiano; 
      tali attivita'  di  ricerca  hanno  comportato  oneri  passivi,
essenzialmente  riconducibili  al  mantenimento  in   sicurezza   del
combustibile nucleare irraggiato e delle attrezzature utilizzate  per
le attivita' di ricerca in questione; 
      la maggior parte della documentazione contrattuale (in  special
modo quella risalente agli anni '60-'80) non risulta  conclusiva  per
quanto  riguarda  la   disattivazione   e   la   ripartizione   delle
responsabilita' per cui risulta  non  perseguibile  la  strada  della
valutazione economica analitica; 
    Stante l'impossibilita' della netta  definizione  dei  rispettivi
oneri economici,  si  e'  concordato  di  individuare  una  soluzione
attraverso un'intesa  tra  le  parti  di  tipo  transattivo  mediante
compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia; 
 
                              Le Parti 
                      convengono quanto segue: 
 
1. Servizi a compensazione  degli  oneri  derivanti  dalle  pregresse
  attivita' di ricerca per il  programma  nucleare  italiano,  svolte
  presso il Centro comune di ricerca di Ispra (CCR) 
 
    1.1. Il Governo italiano provvedera', a compensazione degli oneri
derivanti dalle pregresse  attivita'  di  ricerca  per  il  programma
nucleare italiano svolte presso il CCR di Ispra, alla  disattivazione
dell'installazione nucleare denominata «Reattore Ispra 1» secondo  le
modalita' di seguito esposte: 
    A carico del Governo italiano: 
      conservazione in sicurezza; 
      disattivazione dell'impianto fino al rilascio del  sito  esente
da vincoli di natura radiologica; 
      trattamento  preliminare,  confezionamento  e   trasporto   dei
rifiuti da smantellamento di cat. 2 alla  Stazione  di  gestione  dei
rifiuti radioattivi (SGRR) del CCR Ispra (Area 40); 
      predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento
di cat. 3, ed in particolare della grafite, ai fini dello  stoccaggio
temporaneo presso il sito del CCR; 
      proprieta' dei rifiuti derivanti dallo  smantellamento  e  loro
smaltimento finale al Deposito nazionale. 
    A carico del CCR: 
      caratterizzazione, trattamento e condizionamento dei rifiuti da
smantellamento di cat. 2 presso la SGRR; 
      stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di  cat.  2
presso il sito del CCR di Ispra; 
      stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di  cat.  3
ed in particolare della grafite presso  un  deposito  temporaneo  sul
sito del CCR di Ispra; 
      analisi di  fattibilita',  richiesta  di  deroga  ed  eventuali
adattamenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti di cat. 3, ed in
particolare della grafite, all'interno del  deposito  temporaneo  per
rifiuti di cat. 2 del CCR di Ispra, o  di  altra  struttura  dedicata
secondo le modalita' definite dall'Autorita' di sicurezza; 
    I dettagli di tali attivita' sono indicati in Appendice 1. 
    1.2. Allo  scopo  di  eseguire  le  attivita'  summenzionate,  la
titolarita' degli  atti  autorizzativi  del  reattore  Ispra-1  sara'
trasferita entro un anno dalla  firma  del  presente  Accordo  ad  un
soggetto italiano definito dal Governo italiano.  Il  CCR  procedera'
nelle attivita' programmate fino a tale data. 
    1.3.  La  pianificazione  delle  attivita'  di  smantellamento  e
conferimento dei rifiuti alla SGRR sara' concordata e  monitorata  in
modo da renderla compatibile con le altre attivita' di disattivazione
e gestione rifiuti all'interno del sito del CCR di Ispra. 
    1.4. La  quantita'  dei  rifiuti  derivanti  dalle  attivita'  di
smantellamento, inclusi i rifiuti secondari,  sara'  minimizzata  per
quanto tecnicamente  possibile  facendo  riferimento  alle  stime  di
produzione esposte in Appendice 1. 
    1.5.  Con  il  presente  Accordo  le  Parti  rinunciano  ad  ogni
ulteriore eventuale pretesa a fronte degli  oneri  per  le  pregresse
attivita' di ricerca  per  il  programma  nucleare  italiano,  svolte
presso il CCR di Ispra. 
 
2. Trasferimento dei rifiuti prodotti sul sito  di  Ispra  al  futuro
  Deposito nazionale. 
 
    2.1. Il conferimento dei rifiuti nucleari presenti nel  sito  del
CCR di Ispra al Deposito nazionale italiano si effettuera'  entro  il
2028, secondo un calendario da  concordare  in  considerazione  della
disponibilita'  del  deposito  stesso  e  secondo  la  disponibilita'
finanziaria della Commissione. 
    2.2. Al momento del conferimento dei rifiuti  di  proprieta'  del
CCR  di  Ispra  al  Deposito  nazionale,   la   Commissione   europea
corrispondera' un importo per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
nucleari, calcolato secondo le  tariffe  ufficiali  applicabili  agli
esercenti  pubblici  italiani  di  cui  alla  lettera  e),  comma  2,
dell'articolo 13 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79.  I
rifiuti del CCR di Ispra non saranno trattati in modo differente  dai
rifiuti provenienti dalle installazioni  di  ricerca  sul  ciclo  del
combustibile nucleare in  via  di  disattivazione.  Il  trasferimento
sara' preceduto da un contratto specifico tra il gestore del Deposito
nazionale e  la  Comunita'  europea  dell'energia  atomica,  fra  cui
verranno definiti tra l'altro l'importo  finale  e  le  modalita'  di
pagamento. I rifiuti saranno consegnati franco Deposito nazionale. 
    2.3. All'atto del conferimento al Deposito nazionale,  i  rifiuti
radioattivi depositati divengono di proprieta' del Governo  italiano.
Qualora  alla  data  del  2028  non  fosse  disponibile  il  Deposito
nazionale, la proprieta' di tutti i  rifiuti  nucleari  presenti  nel
sito  del  CCR  di  Ispra,  condizionati  conformemente   ai   «Waste
Acceptance Criteria» italiani, e' trasferita al Governo italiano  dal
1° gennaio 2029. Dalla stessa  data  il  Governo  italiano  si  fara'
carico dei costi dello stoccaggio temporaneo dei  rifiuti  ed  a  tal
fine verra' stipulato un  apposito  accordo  che  definira'  altresi'
l'importo da corrispondere al Governo italiano per lo smaltimento dei
rifiuti e per lo smantellamento delle strutture del deposito del  CCR
di Ispra. 
    2.4. Qualora il CCR non completi il programma  di  disattivazione
del sito di Ispra ed il relativo condizionamento dei rifiuti entro il
2028, quanto previsto al punto 2.3 viene ad applicarsi al termine  di
dette attivita'. Qualora  non  sia  completato  il  conferimento  per
indisponibilita' di fondi comunitari da parte della Commissione entro
la sopradetta data del  2028,  la  proprieta'  dei  rifiuti  diverra'
italiana alla data del conferimento dei rifiuti stessi. 
 
3. Criteri di accettazione dei rifiuti (WAC) al  Deposito  nazionale,
  clausole riguardanti il rischio economico  derivante  da  una  loro
  eventuale modifica. 
 
    3.1. Il CCR procedera' al condizionamento dei rifiuti radioattivi
secondo gli standard nazionali ed internazionali riconosciuti  e  nel
rispetto delle condizioni stabilite negli atti autorizzativi. 
    3.2.  Qualora  una  eventuale  modifica  dei  WAC  successiva  al
condizionamento  dei  rifiuti  comporti  un  ricondizionamento  degli
stessi,  il  Governo  italiano  provvedera'   all'effettuazione   del
ricondizionamento. 
    3.3. Il CCR, a  fronte  degli  oneri  connessi  ad  un  eventuale
ricondizionamento a carico  del  Governo  italiano,  riconoscera'  un
importo complessivo, riferito alla quantita' totale  dei  rifiuti  da
conferire, pari a 6M€2009  ,  a  prescindere  dall'effettuazione  del
ricondizionamento e dalla quantita' complessiva  da  conferire.  Tale
importo sara' corrisposto al momento del conferimento dei rifiuti  al
Deposito nazionale a  seguito  della  conclusione  di  uno  specifico
accordo. 
 
4. Contratti specifici. 
 
    4.1 Le  Parti,  prima  di  iniziare  le  attivita'  previste  dal
presente  Accordo  transattivo,  ed  in  particolare   le   attivita'
descritte al punto 1. e di volta in  volta  secondo  le  circostanze,
possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo
scopo delle attivita'  previste,  ogni  necessario  aspetto  tecnico,
legale (incluse le responsabilita' di ciascuna Parte) e  gli  aspetti
finanziari. In caso vi sia un conflitto fra le clausole dei contratti
specifici e  questo  Accordo  transattivo,  prevarranno  le  clausole
dell'Accordo  transattivo,  a  meno  che   non   sia   esplicitamente
concordato nei contratti specifici. 
 
5. Legge applicabile e risoluzione delle controversie. 
 
    5.1. Il presente  Accordo  transattivo  e'  soggetto  al  diritto
comunitario, integrato, ove necessario, dal diritto italiano. 
    5.2. Fermo restando il  punto  5.3,  per  qualsiasi  controversia
risultante  dalla  interpretazione  o  l'applicazione  del   presente
Accordo transattivo che  insorga  fra  le  Parti,  e  nel  caso  tale
controversia non venga risolta con una negoziazione, le Parti possono
concordare di sottometterla ad una mediazione. Se una Parte  comunica
per iscritto all'altra Parte che intende iniziare  una  mediazione  e
l'altra Parte ne conviene per iscritto, le  Parti  dovranno  nominare
assieme  entro  due  settimane  dalla  comunicazione  sopradetta,  un
mediatore accettato da entrambe. Se le Parti non riescono a  nominare
un mediatore entro i termini prescritti, ogni Parte  puo'  rivolgersi
al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la
nomina del mediatore. La proposta scritta  del  mediatore  o  la  sua
conclusione  scritta  in  cui  dichiara  che  nessuna   proposta   di
mediazione  e'  possibile  deve  essere  redatta   entro   due   mesi
dall'accettazione, trasmessa per iscritto,  dalla  seconda  Parte  ad
iniziare la mediazione. La proposta o la  conclusione  del  mediatore
non sono vincolanti per le Parti, che  si  riservano  il  diritto  di
sottoporre la controversia alla corte citata nel punto 5.3. Entro due
settimane  dalla  data  di  notifica  della  proposta  da  parte  del
mediatore,  le  Parti  possono   concludere   un   accordo   scritto,
debitamente firmato da entrambe, basato su tale  proposta.  Le  Parti
condivideranno in pari misura i costi  del  mediatore,  i  quali  non
dovranno includere ogni altro onere da esse sostenuto a  causa  della
mediazione stessa. 
    5.3.  Ogni   controversia   fra   le   Parti   risultante   dalla
interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo  transattivo
che non potra' essere risolta amichevolmente  sara'  sottoposta  alla
Corte di giustizia delle Comunita' europee. 
 
6. Comitato misto di gestione. 
 
    6.1. Alla  firma  del  presente  Accordo  transattivo,  le  Parti
istituiscono un Comitato misto di gestione allo scopo di controllarne
l'attuazione ed, in particolare, per gestire  le  interfacce  tra  le
attivita' di disattivazione di cui al punto 1. e le  altre  attivita'
del CCR di Ispra. Il Comitato dovra' riunirsi almeno  ogni  tre  mesi
per valutare le attivita' pregresse, sviluppare piani dettagliati per
le attivita' future e  discutere  ogni  altra  questione  riguardante
l'esecuzione del presente Accordo  transattivo.  A  questo  scopo  il
Governo italiano e la  Commissione  designeranno  tre  rappresentanti
ciascuno, di cui uno di essi svolgera' la funzione di coordinatore ed
avra'  la  responsabilita'  del   funzionamento   del   Comitato.   I
coordinatori  saranno  liberi  di  nominare  ogni  altro  membro  per
rappresentarli o per  partecipare  alle  riunioni.  Le  riunioni  del
Comitato saranno preparate dai coordinatori. 
    6.2.  Il  coordinatore  per  la  Commissione  e'   il   direttore
responsabile per la gestione del CCR di Ispra. 
    6.3. Il coordinatore per il  Governo  italiano  e'  nominato  dal
Ministero dello sviluppo economico. 
    6.4. Tutte le  notifiche  e  la  corrispondenza  nel  quadro  del
presente Accordo transattivo dovranno essere inviati ai coordinatori. 
    6.5. Le Parti dovranno comunicare per iscritto tra di  loro  ogni
modifica riguardante i coordinatori sopra menzionati. 
    Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione  della
notifica da parte italiana dell'avvenuto espletamento della procedura
interna di ratifica. 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti  rappresentanti,   debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Brussels il 27 novembre 2009, in due originali,  ciascuno
nelle  lingue  italiana   e   inglese.   In   caso   di   discordanza
nell'interpretazione, il testo  in  lingua  italiana  e'  quello  che
prevale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Fatto a [Roma/Bruxelles], in data 27 novembre 2009