(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  25
  MARZO 2019, N. 22 
 
    All'articolo 3: 
    al comma 7, dopo le parole: «istanza prevista» sono  inserite  le
seguenti: «, ai sensi della vigente disciplina del Testo unico  della
finanza e del Testo unico bancario,»; 
    il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da  1  a  5,  le
banche,  le  imprese  di  investimento  e  gli  istituti  di   moneta
elettronica ivi previsti operano in conformita' alle disposizioni  in
materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente
la data di recesso». 
    All'articolo 4, comma 2, le parole: «dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «dalla
data di recesso». 
    All'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso
abbiano gia' presentato  istanza  di  autorizzazione  alle  autorita'
competenti per lo  svolgimento  delle  relative  attivita'  non  sono
tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3». 
    All'articolo 8, comma 5, le parole: «all'articolo 7  del  decreto
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  7  del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro». 
    All'articolo 10, comma 3, le parole: «e ogni altra  disposizione»
sono sostituite dalle seguenti: «e ad ogni altra disposizione». 
    All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono  stabilite»  sono
inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica,». 
    All'articolo 14: 
      al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai  fini
della continuita' del soggiorno, si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30.»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 5,  commi  2-bis  e  2-ter,  nonche'
all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13,  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998». 
    All'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  L'articolo  159  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese  di
viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi  di  servizio,  sono
rimborsate le spese di vitto e  di  alloggio  sostenute,  nei  limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per  i  viaggi  di  servizio  del
personale di ruolo"». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, le parole: «di tutela della salute» sono sostituite
dalle seguenti: «di prestazioni di sicurezza sociale e  sanitarie»  e
la parola: «britannici» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «del  Regno
Unito»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Al fine di  assicurare  la  tutela  della  salute  e  con
l'obiettivo di adempiere alle accresciute  attivita'  demandate  agli
uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso
del Regno Unito dall'Unione europea, in materia  di  controlli  sulle
importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della  salute,
in deroga alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  senza  il  previo
espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  autorizzato  ad
assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato,
nel  triennio  2019-2021,  mediante  apposita  procedura  concorsuale
pubblica  per  esami,  un  contingente  di  personale  di  67  unita'
appartenenti  all'area  III,  posizione  economica  F1,   funzionario
tecnico della prevenzione. 
    2-ter. All'onere derivante  dall'applicazione  del  comma  2-bis,
quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro  423.614  per
l'anno 2019 e in  euro  3.388.911  a  decorrere  dall'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Per la parte  degli  oneri  relativi  alle
competenze accessorie e' incrementato  il  pertinente  fondo  risorse
decentrate del Ministero della salute. 
    2-quater. Per le finalita' di cui al comma  2-bis,  la  dotazione
organica di cui alla tabella A allegata  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11  febbraio  2014,
n. 59, come modificata dall'articolo 1, comma  358,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 67 unita' di personale  non
dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica F1»; 
    alla rubrica, dopo la  parola:  «prestazioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di sicurezza sociale e». 
    Al capo II, sezione  II,  dopo  l'articolo  17  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art.  17-bis  (Salvaguardia  della  posizione  giuridica   degli
studenti e dei ricercatori). - 1. Sono fatti salvi, a  condizione  di
reciprocita', i diritti e i doveri degli studenti e  dei  ricercatori
del Regno Unito gia' presenti  in  Italia  alla  data  di  recesso  o
comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte
altresi'  salve,  alle  medesime  condizioni  di   reciprocita',   le
qualifiche professionali riconosciute o per le quali e' stato avviato
il processo  di  riconoscimento,  secondo  le  procedure  dell'Unione
europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi
internazionali vigenti. Le politiche universitarie  e  della  ricerca
nell'ambito  della  collaborazione  bilaterale  con  il  Regno  Unito
restano  finalizzate  all'ulteriore  sviluppo  delle   collaborazioni
esistenti tra le istituzioni  universitarie  e  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica. 
    Art. 17-ter (Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali).  -
1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri
di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri
imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per  destinazione
un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri  imbarcati
su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione  europea,  a
condizioni di reciprocita', fino alla data di entrata in vigore di un
accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto
con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020. 
    Art. 17-quater (Disposizioni in materia aeroportuale).  -  1.  Al
fine  di  assicurare  il  pieno  rispetto  del  vigente  sistema   di
distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese  e
di consentire una transizione  ordinata  nel  settore  del  trasporto
aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e  merci,  i
vettori comunitari e del Regno Unito possono, in  via  transitoria  e
comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad
operare collegamenti di linea "point to point",  mediante  aeromobili
del tipo "narrow body" (corridoio unico),  tra  lo  scalo  di  Milano
Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti  della  definita
capacita' operativa dello scalo di Milano Linate e  a  condizione  di
reciprocita'». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per  le
medesime finalita' di cui al primo periodo, la dotazione  finanziaria
destinata  alle  esigenze  di  cui  all'articolo  7,  comma  7,   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n. 227, e' incrementata di  800.000  euro  per  ciascuno
degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a  800.000
euro annui per ciascuno degli anni dal  2019  al  2021,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Per rendere effettive anche le attivita' di cui al  comma
1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che  la
riduzione del  numero  complessivo  degli  uffici  del  Ministero  e'
riferita  esclusivamente   agli   uffici   dirigenziali   presso   le
articolazioni periferiche. 
    1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti  volti  a  dare
attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 145 del
2018, e' comunque assicurata, con decorrenza  dal  1°  gennaio  2019,
l'uniformita' del trattamento economico  del  personale  in  servizio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.  A  tal  fine,  il
relativo provvedimento e' adottato entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    Al capo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 19-bis (Principio di reciprocita' nel Testo unico  bancario
nei rapporti con Paesi terzi). - 1. All'articolo  16,  comma  4,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca
d'Italia." sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione e' rilasciata
tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.". 
    Art. 19-ter (Attivita' di negoziazione per conto proprio).  -  1.
All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo
il comma 7 e' inserito il seguente: 
    "7-bis.  Possono  essere  ammessi  alle  negoziazioni  per  conto
proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli  di  Stato,
in  qualita'  di  membri  o  di  partecipanti,  i  soggetti  di   cui
all'articolo 2, paragrafo 5, punti  da  4)  a  22),  della  direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013". 
    Art. 19-quater (Modifiche  al  decreto  legislativo  28  febbraio
2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia  di  principi  contabili
internazionali). - 1.  All'articolo  6  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  alla  lettera  a)  del  comma  1,  dopo  le   parole:   "di
negoziazione"  sono  inserite  le  seguenti:   "se   risultanti   dal
bilancio"; 
      b) alla lettera b) del comma 1, le  parole:  "in  contropartita
diretta della valutazione al valore equo (fair  value)  di  strumenti
finanziari e attivita'" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  seguito
della valutazione delle attivita' e passivita' al valore  equo  (fair
value)  rilevata  nelle  altre   componenti   del   prospetto   della
redditivita' complessiva"; 
      c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono  in
maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze  e  minusvalenze
realizzate"; 
      d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma"  sono  sostituite
dalle seguenti: "2358, sesto comma"; 
      e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono  essere
utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver
utilizzato le riserve di utili disponibili e la  riserva  legale.  In
tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi
successivi". 
    2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la
vendita e alle attivita' materiali  e  immateriali"  sono  sostituite
dalle seguenti: "alle  attivita'  e  passivita'"  e  le  parole:  "in
contropartita del patrimonio netto" sono sostituite  dalle  seguenti:
"nelle   altre   componenti   del   prospetto   della    redditivita'
complessiva". 
    3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e' inserito il seguente: 
    "Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi  con  il
passaggio  dai  principi  contabili  internazionali  alla   normativa
nazionale). - 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai
principi contabili internazionali alla normativa nazionale,  rilevati
dai  soggetti  indicati  nell'articolo   2-bis,   si   applicano   le
disposizioni dei commi seguenti. 
    2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il  passaggio
dai principi contabili internazionali  alla  normativa  nazionale  e'
positivo,  il  saldo  e'  iscritto  in  una  riserva   indisponibile.
Quest'ultima: 
      a)  si  riduce  in  misura  corrispondente  all'importo   delle
plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento,  o  divenute
insussistenti per effetto della svalutazione; 
      b) e' indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e
degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo
comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo  comma,  2432  e  2478-bis,
quarto comma, del codice civile; 
      c) puo' essere utilizzata per la  copertura  delle  perdite  di
esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili  disponibili  e
della riserva legale. In  tale  caso  essa  deve  essere  reintegrata
accantonando gli utili degli esercizi successivi. 
    3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano,  in
quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13  del
presente decreto e quelle  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2". 
    4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio
di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo  esercizio
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. 
    Art. 19-quinquies (Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136). - 1. All'articolo 20-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che
si avvalgono della facolta' di cui al comma 1" sono sostituite  dalle
seguenti: "Le imprese indicate al  comma  2  e  i  soggetti  indicati
nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.  38,
che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1"». 
    All'articolo 20, comma 3: 
      al  primo  periodo,   le   parole:   «del   soggetto   previsto
dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «della societa'  di
cui all'articolo 13, comma 1,» e le  parole:  «nel  presente  capo  e
nella decisione della  Commissione  europea»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel capo  II  del  decreto-legge  n.  18  del  2016,  come
modificato dal presente decreto, e nella decisione della  Commissione
europea di cui al comma 1»; 
      al secondo periodo, le parole: «a valere sulle risorse  di  cui
all'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «,  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 23». 
    All'articolo 21: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige,  entro
il 30 giugno di ogni anno, e  trasmette  alle  Camere  una  relazione
contenente i dati relativi all'andamento delle  operazioni  assistite
dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di
performance collegati, tra cui: 
      a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV),  prestatore  di
servizi (servicer); 
      b) valore al lordo  delle  rettifiche  di  valore  (gross  book
value) dei crediti oggetto di cessione,  valore  netto  di  cessione,
valore nominale dei Titoli emessi; 
      c) valore  nominale  dei  Titoli  senior  emessi  assistiti  da
garanzia pubblica; 
      d) valore nominale dei  Titoli  senior  assistiti  da  garanzia
pubblica residui al 31 dicembre"»; 
    al comma 5, lettera b), capoverso  2,  le  parole:  «in  caso  di
rinnovo della garanzia  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «in  caso  di  proroga  del  periodo  di
concessione della garanzia dello Stato»; 
    al comma 6, capoverso, numero 3), le parole:  «Eni  S.p.a.»  sono
sostituite dalle seguenti: «Eni S.p.a."»; 
    al comma 7, lettera a), le parole: «e' sostituto» sono sostituite
dalle seguenti: «e' sostituito». 
    All'articolo  22,  comma  1,  dopo  le  parole:  «possono  essere
integrate» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica,» e le parole: «, da trasmettere al Ministero
al momento della richiesta della garanzia» sono soppresse. 
    All'articolo 23, comma 1, le parole: «ai sensi  dell'articolo  13
del decreto-legge n. 18 del 2016, e  che  a  tal  fine  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al fondo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo  20
del presente decreto, e che a tal fine sono versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al  medesimo
fondo di garanzia».