(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE 
                   DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
                        29 MARZO 2019, N. 27 
 
    All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 23.1: 
      al comma 1, le parole da: «contratti e agli accordi di filiera»
fino a: «(DOP)» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di filiera
e  di  distretto,  la  promozione  di   interventi   di   regolazione
dell'offerta di formaggi ovini a denominazione  di  origine  protetta
(DOP) nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo  150  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013»; 
      al comma 2, le parole da: «, fra l'altro,» fino alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: «della consistenza numerica dei
capi di bestiame, delle specificita'  territoriali,  con  particolare
riguardo  alle  aree  di  montagna,  e  dell'esigenza   di   adottare
iniziative volte a  favorire  l'imprenditoria  giovanile  nonche'  di
promuovere la qualita' dei prodotti made in Italy»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui  al
comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite  dai  regolamenti
(UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del  18  dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli  aiuti  de
minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che  dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006 ». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, le  parole  da:  «in
identico ammontare» fino a:  «massimali  stabiliti»  sono  sostituite
dalle  seguenti:   «ad   ogni   singolo   produttore   in   ammontare
proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla  data  di
stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni
stabilite». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole da: «nonche'» fino alla  fine  del  comma
sono sostituite dalle seguenti: «i quantitativi di latte di qualunque
specie  acquistati  direttamente  dai  produttori,   nonche'   quelli
acquistati  da  altri  soggetti  non  produttori,  situati  in  Paesi
dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i  quantitativi  di  prodotti
lattiero-caseari  semilavorati  provenienti  da   Paesi   dell'Unione
europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese  di  provenienza,
fatte salve le disposizioni di cui alla  legge  11  aprile  1974,  n.
138»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. I produttori  di  latte  e  le  loro  associazioni  e
organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono  alla  banca  dati  del
medesimo SIAN  al  fine  di  consultare  i  dati  relativi  ai  primi
acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato»; 
        al comma 3, dopo  la  parola:  «adottato»  sono  inserite  le
seguenti: «, previa intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano,»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, la parola:  «quinto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ventesimo»; 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Se il ritardo
nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la  sanzione
e' ridotta del 50 per cento»; 
        il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel  caso  di
mancata o tardiva registrazione  mensile  di  quantitativi  di  latte
vaccino, ovino e caprino superiori  a  500  ettolitri  per  due  mesi
consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere
l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel  territorio  italiano,  per  un
periodo da sette a trenta giorni». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        al capoverso 10-bis, primo periodo, dopo  le  parole:  «ruoli
emessi dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»; 
        al capoverso 10-quater,  dopo  le  parole:  «dall'AGEA»  sono
inserite le seguenti: «o dalle regioni»; 
        dopo il capoverso 10-quater sono aggiunti i seguenti: 
    «10-quinquies. Le disposizioni dei commi  10,  10-bis,  10-ter  e
10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del  prelievo
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 
    10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure
di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono
sospese le procedure di riscossione coattiva poste  in  essere  dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28  marzo  2003,  n.  49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,
nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti  ai
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento  ai
crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti,  la  sospensione
prevista  dal  presente  comma  si  applica  anche  ai   termini   di
prescrizione  e  ai  termini  di  impugnazione   e   di   opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi»; 
    al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le  seguenti:
«, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e  10-quater »  ed  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis. (Movimentazione degli animali delle specie sensibili
al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale). - 1.  Ai  fini
del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli  ovini
("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel  capo  3  del
regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007,
tenuto  conto  dei  programmi  di  controllo   e   della   situazione
epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del
virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea
e non soggetta a restrizioni per quanto  riguarda  la  movimentazione
degli animali della specie bovina. Le disposizioni di  cui  al  primo
periodo non si applicano alle regioni e  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, dopo  le  parole:  «minima  di  cinque  mesi»  sono
inserite le seguenti: «e massima di dieci mesi» e sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, con relativo porzionamento sottovuoto». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis. (Contributo per la ripresa  produttiva  dei  frantoi
oleari ubicati  nella  Regione  Puglia).  -  1.  Ai  frantoi  oleari,
comprese  le  cooperative  di  trasformazione  nel  settore  oleario,
ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle  gelate
eccezionali verificatesi dal 26  febbraio  al  1°  marzo  2018  hanno
interrotto l'attivita' molitoria e hanno  subito  un  decremento  del
fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente  periodo  del
triennio  2016-2018,  come  risultante   dai   dati   relativi   alle
movimentazioni di olive registrati nel SIAN, e' concesso  per  l'anno
2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire  la  ripresa
produttiva. 
    2. I criteri, le procedure e le modalita' per la concessione e il
calcolo del contributo di cui al comma  1  e  per  il  riparto  delle
risorse tra le imprese interessate sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto del  limite  massimo  di  spesa  di  8
milioni di euro per l'anno 2019. 
    3. Il contributo di cui al  comma  1  e'  erogato  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 8 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,  di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, le  parole  da:  «in
identico ammontare»  fino  a:  «massimali  stabiliti»sono  sostituite
dalle  seguenti:   «ad   ogni   singolo   produttore   in   ammontare
proporzionale  alla  media  produttiva,  adeguatamente   documentata,
relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le  disposizioni
stabilite»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Le imprese  del  settore  olivicolo-oleario  ubicate  nei
Comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti,  che  hanno
subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre
2018 e che non hanno sottoscritto polizze  assicurative  agevolate  a
copertura dei  rischi,  possono  accedere,  con  le  modalita'  e  le
procedure indicate ai sensi del regolamento (UE)  n.  702/2014  della
Commissione, del 25  giugno  2014,  e  in  deroga  alla  legislazione
nazionale vigente,  agli  interventi  compensativi  a  ristoro  della
produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo  di  spesa
di 2 milioni di euro per il medesimo anno. 
    2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205. 
    2-quater. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti le modalita' per la concessione del contributo
di cui al comma 2-bis e  per  la  disciplina  dell'istruttoria  delle
relative richieste nonche' i relativi casi di revoca e di decadenza». 
    All'articolo 8: 
      al  comma  1,  il  capoverso  Art.  18-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 18-bis. (Misure di  contrasto  degli  organismi  nocivi  da
quarantena   in   applicazione   di   provvedimenti   di    emergenza
fitosanitaria).  -  1.  Al  fine  di  proteggere  l'agricoltura,   il
territorio, le  foreste,  il  paesaggio  e  i  beni  culturali  dalla
diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie
ufficiali e ogni altra attivita' ad esse connessa,  ivi  compresa  la
distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte  da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate  in  deroga  a
ogni disposizione vigente, comprese quelle  di  natura  vincolistica,
nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di
emergenza  fitosanitaria.  In  presenza  di   misure   di   emergenza
fitosanitaria che prevedono la rimozione  delle  piante  in  un  dato
areale, puo' essere consentito, caso per caso, di  non  rimuovere  le
piante monumentali o di interesse storico  se  non  e'  accertata  la
presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto  delle  ulteriori
misure di emergenza. 
    2. Il proprietario, il conduttore o  il  detentore,  a  qualsiasi
titolo,  di  terreni  sui  quali  insistono  piante  infettate  dagli
organismi nocivi da quarantena, in caso di  omessa  esecuzione  delle
prescrizioni di estirpazione di  piante  infette,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro  30.000  e  gli
ispettori o gli  agenti  fitosanitari  di  cui  all'articolo  34-bis,
coadiuvati dal personale di supporto, muniti  di  autorizzazione  del
Servizio fitosanitario,  procedono  all'estirpazione  coattiva  delle
piante  stesse.  Chiunque  impedisce  l'estirpazione  coattiva  delle
piante e' soggetto alla sanzione di cui al  primo  periodo  aumentata
del doppio. 
    3. In applicazione dell'articolo  21-bis  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  la  comunicazione  dei  provvedimenti  di  emergenza
fitosanitaria, che dispongono le misure  fitosanitarie  obbligatorie,
puo' essere effettuata anche mediante forme  di  pubblicita'  idonee,
secondo le modalita' e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario
competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicita' di  cui
al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari  e  il
personale  di  supporto  muniti  di   autorizzazione   del   Servizio
fitosanitario,  ai  fini  dell'esercizio  delle  loro   attribuzioni,
accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti  piante  infettate
dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare
le  misure  fitosanitarie  di  emergenza.  A  tale  scopo  i  Servizi
fitosanitari competenti per territorio possono chiedere  al  prefetto
l'ausilio della forza pubblica. 
    4. All'attuazione di quanto previsto  dal  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure  di  contrasto
degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti
di emergenza fitosanitaria». 
    Al capo II sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: 
    «Art. 8-bis. (Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214). - 1. Il comma 5 dell'articolo  54  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' sostituito dal seguente: 
    "5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9,  commi
1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli  obblighi
di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000". 
    Art. 8-ter. (Misure per  il  contenimento  della  diffusione  del
batterio Xylella fastidiosa). - 1. Al fine di  ridurre  la  massa  di
inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo
di sette anni  il  proprietario,  il  conduttore  o  il  detentore  a
qualsiasi titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla
regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta  dalla
Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati  nella  zona  di
contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789  della
Commissione, del 18  maggio  2015,  e  successive  modificazioni,  in
deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio  1945,  n.  475,  e  ad  ogni  disposizione
vigente anche  in  materia  vincolistica  nonche'  in  esenzione  dai
procedimenti di valutazione di impatto ambientale  e  di  valutazione
ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale. 
    2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale  dei  produttori  di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  214,
con centri aziendali non  autorizzati  all'emissione  del  passaporto
perche' localizzati  in  aree  delimitate  alla  Xylella  fastidiosa,
possono essere autorizzati dal  Servizio  fitosanitario  regionale  a
produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le  piante
specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione  (UE)
2015/789  della  Commissione,  del  18  maggio  2015,  e   successive
modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilita' della
produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono
altresi' assicurare  che  le  stesse  siano  esenti  da  patogeni  da
quarantena e da organismi nocivi di qualita' e che sia  garantita  la
corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti  definiti
dai Servizi fitosanitari regionali. 
    3. All'articolo 1, comma  107,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, dopo le  parole:  "patrimonio  comunale"  sono
inserite le seguenti: "nonche' per la realizzazione degli  interventi
previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
80 del 6 aprile 2018, finalizzati al  contenimento  della  diffusione
dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa". 
    4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed  espianti,  se
destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, puo' essere stoccata
anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla  regione,  che  ne
regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e  tronchi,
prive di ogni vegetazione, provenienti da piante  ospiti  situate  in
una zona delimitata ai  sensi  della  decisione  di  esecuzione  (UE)
2015/789  della  Commissione,  del  18  maggio  2015,  e   successive
modificazioni, possono  essere  liberamente  movimentate  all'esterno
della suddetta zona. 
    Art.  8-quater.  (Piano  straordinario   per   la   rigenerazione
olivicola della Puglia). - 1. Al  fine  di  contribuire  al  rilancio
dell'agricoltura della Puglia e,  in  particolare,  di  sostenere  la
rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la  parte
soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo e' istituito un fondo per la realizzazione di
un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola  della  Puglia,
con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2020 e 2021. 
    2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello  sviluppo
economico, previo parere della Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e' adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e  sono
definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione  degli  interventi
in esso previsti. 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 ». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, le  parole  da:  «in
identico ammontare»  fino  a:  «massimali  stabiliti»sono  sostituite
dalle  seguenti:   «ad   ogni   singolo   produttore   in   ammontare
proporzionale  alla  media  produttiva   di   agrumi,   adeguatamente
documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte  le
disposizioni stabilite». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 10-bis. (Interventi previdenziali e assistenziali in favore
dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni). - 1. Dopo il  comma  6
dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'  inserito  il
seguente: 
    "6-bis. Ai lavoratori agricoli  a  tempo  determinato  che  siano
stati per almeno cinque giornate, come  risultanti  dalle  iscrizioni
degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di  cui
all'articolo 2135 del codice civile,  ricadenti  nelle  zone  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli  interventi
di cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui  al
comma 6". 
    2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  1,
valutati in euro  860.000  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
    Art. 10-ter. (Sistema di anticipazione delle  somme  dovute  agli
agricoltori  nell'ambito  dei  regimi  di  sostegno  previsti   dalla
politica agricola comune). - 1. Allo  scopo  di  alleviare  le  gravi
difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate  dalle  avverse
condizioni meteorologiche,  dalle  gravi  patologie  fitosanitarie  e
dalla crisi di alcuni  settori,  e'  autorizzata  la  corresponsione,
entro il  31  luglio  di  ciascun  anno,  fino  al  persistere  della
situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli
organismi  pagatori  riconosciuti  sulle  somme  oggetto  di  domanda
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
comune (PAC). 
    2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari al 50
per cento dell'importo richiesto  per  i  pagamenti  diretti  di  cui
all'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013.  Gli  aiuti  connessi
all'anticipazione di cui al presente articolo si  intendono  concessi
ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative. 
    3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al  presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma  4,  del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 
    4. Per la  verifica  dei  requisiti  soggettivi  dei  beneficiari
dell'anticipazione  di  cui  al  presente  articolo  si  applica   la
disciplina dell'Unione europea e  nazionale  vigente  in  materia  di
erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC. 
    Art. 10-quater. (Disciplina dei rapporti commerciali  nell'ambito
delle filiere agroalimentari).  -  1.  Con  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo, i  contratti,  stipulati  o  eseguiti  nel  territorio
nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui
all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013,  stipulati
obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62,  comma
1,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  devono  avere,  ad
eccezione dei contratti  di  carattere  stagionale,  una  durata  non
inferiore a dodici mesi. 
    2.  Al  fine  di  consentire  l'accertamento  di  situazioni   di
significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1,
l'Istituto di servizi per  il  mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)
elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti  agricoli
sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo.  Per  la  realizzazione
delle predette attivita' l'Istituto e' autorizzato ad  utilizzare  le
risorse proprie di cui all'articolo 1,  comma  663,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere  dall'anno  2019
il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata  legge
n. 208 del 2015 non e' dovuto.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal
presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno
2019, si provvede, per l'anno 2019  e  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e,
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni,
per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
    3.  La  mancanza  di  almeno  una  delle   condizioni   richieste
dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in
cui  sia  fissato  dall'acquirente   un   prezzo   significativamente
inferiore ai costi medi di  produzione  risultanti  dall'elaborazione
dell'ISMEA in conformita' al comma 2, costituisce in  ogni  caso  una
pratica commerciale sleale. 
    4. La previsione di clausole  contrattuali  in  violazione  della
determinazione  del  prezzo   ai   sensi   del   comma   3   comporta
l'applicazione, a carico dell'impresa  acquirente,  di  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso
di  reiterata  violazione  puo'  essere   disposta   la   sospensione
dell'attivita' di impresa fino a trenta giorni. 
    5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  provvede,
d'ufficio  o  su  segnalazione  di  chiunque  vi   abbia   interesse,
all'accertamento delle violazioni  di  cui  al  presente  articolo  e
conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta
giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a  cui
e' iscritto l'imprenditore cessionario. 
    Art. 10-quinquies.  (Interventi  di  sostegno  alle  imprese  del
settore saccarifero). - 1.  Al  fine  di  sostenere  le  imprese  del
settore saccarifero in crisi, sulle  quali  gravano  procedimenti  di
recupero degli aiuti di cui  al  regolamento  (CE)  n.  320/2006  del
Consiglio, del 20 febbraio 2006, e al regolamento  (CE)  n.  968/2006
della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla  decisione  di
esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16  gennaio  2015,  i
procedimenti  di  recupero  restano  sospesi  fino   all'accertamento
definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente,
le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni  di  recupero
mediante compensazione gia' avviate sono prive di effetti». 
    All'articolo 11: 
      al comma  1,  dopo  le  parole:  «per  la  realizzazione»  sono
inserite le seguenti: «, sentite le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano,»; 
      al comma 2, le parole: «del presente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «del comma 1»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli
nei mercati internazionali, nell'ambito delle attivita'  promozionali
per gli anni 2020 e 2021  e  delle  risorse  a  tal  fine  destinate,
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese  italiane  predispone,  sentiti  le  organizzazioni  di
produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di  promozione
dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare
nuove opportunita' di mercato e  di  incrementare  l'acquisizione  di
commesse da parte di soggetti esteri». 
    Al capo IV e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: 
    «Art. 11-bis. (Misure per il sostegno del settore  suinicolo).  -
1. Nello stato di previsione del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo e' istituito il  Fondo  nazionale
per la suinicoltura, con una dotazione  di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020,  le  cui  risorse
sono destinate a interventi volti  a  fare  fronte  alla  perdita  di
reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza
nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni
uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare  i  rapporti  di
filiera  nel  medesimo  settore,  a  potenziare   le   attivita'   di
informazione  e  di  promozione  dei  prodotti  suinicoli  presso   i
consumatori, a migliorare la qualita'  dei  medesimi  prodotti  e  il
benessere animale nei  relativi  allevamenti,  nonche'  a  promuovere
l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di  filiera
e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di
un apposito piano di interventi. 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1  milione
di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
    3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di  cui  al
comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite  dai  regolamenti
(UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del  18  dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli  aiuti  de
minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo». 
    Dopo il capo IV e' inserito il seguente: 
    «Capo IV-bis - Misure a sostegno del settore ittico. 
    Art. 11-ter. (Contrasto  della  pesca  illegale  e  riordino  del
sistema sanzionatorio). -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  corretto
bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di  illecito
sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 9, comma 3,  le  parole:  "del  certificato  di
iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione"; 
      b) all'articolo 11: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  i
divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d),  e),
g), h), i), l), m), n), p), q), r), s),  t),  u)  e  v),  ovvero  non
adempie agli obblighi di cui al comma 5  del  medesimo  articolo,  e'
soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino  alla
meta' se la violazione e' commessa nei cinque  anni  successivi  alla
prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel
caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo  10,  comma
1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u)  e  v),  abbiano  a
oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada
(Xiphias gladius)"; 
        2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo  10,  comma
1, lettera f), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro"; 
        3) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
    "5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e'
soggetto  al  pagamento  delle   seguenti   sanzioni   amministrative
pecuniarie: 
      a) fino a 5 kg di  pescato  di  taglia  inferiore  alla  taglia
minima di riferimento per la conservazione:  sanzione  amministrativa
pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro; 
      b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di  pescato  di  taglia  inferiore
alla taglia minima di  riferimento  per  la  conservazione:  sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro; 
      c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di  taglia  inferiore
alla taglia minima di  riferimento  per  la  conservazione:  sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; 
      d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia  inferiore
alla taglia minima di  riferimento  per  la  conservazione:  sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro; 
      e) oltre 200 kg di pescato  di  taglia  inferiore  alla  taglia
minima di riferimento per la conservazione:  sanzione  amministrativa
pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. 
    5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di  un  terzo
qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia  minima  di
riferimento per  la  conservazione  siano  il  tonno  rosso  (Thunnus
thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)"; 
        4) al comma 6, le parole da: "al comma 5" fino  a:  "prodotto
ittico" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-bis, al  peso
del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per
la conservazione"; 
        5) al comma  10,  lettera  a),  le  parole  da:  "I  predetti
importi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
"Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in  cui  la
violazione abbia ad oggetto le specie ittiche  tonno  rosso  (Thunnus
thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)"; 
        6) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
    "12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate  di  un  terzo
nel caso in cui le violazioni ivi richiamate  abbiano  a  oggetto  le
specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce  spada  (Xiphias
gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le
disposizioni del comma 6"; 
      c) all'articolo 12: 
        1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Qualora le  violazioni  di  cui  all'articolo  10,  commi  1,
lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5,  abbiano  a
oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada
(Xiphias gladius), in caso di recidiva e' disposta nei confronti  del
titolare  dell'impresa  di  pesca,  quale  obbligato  in  solido,  la
sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre  mesi  anche
ove non venga  emessa  l'ordinanza  di  ingiunzione  e,  in  caso  di
ulteriore violazione delle predette  disposizioni,  la  revoca  della
medesima  licenza  anche  ove  non  venga   emessa   l'ordinanza   di
ingiunzione"; 
        2) al comma 4, le parole:  "del  certificato  di  iscrizione"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione". 
    2. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n.  154,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni di  cui
al comma 2, lettere d), e) e f), commesse  da  soggetti  titolari  di
licenza di pesca  professionale,  il  sequestro  e  la  confisca  dei
natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione  del  pescato  si
applicano solo in caso di recidiva"». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1: 
        al primo periodo,  le  parole:  «entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni» e dopo  le  parole:
«di cui alla  suddetta  ordinanza»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
compresa l'attivita' di gestione e smaltimento  del  percolato  della
discarica di Molinetto,»; 
        al secondo periodo, le parole: «31  dicembre  2020»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
        al terzo periodo, le parole da: «di avvalersi  del  personale
gia' dipendente dalla Immobiliare Val  Lerone  s.p.a.»  fino  a:  «le
competenze  maturate  e  non  corrisposte»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «di mantenere in servizio  il  personale  assunto  a  tempo
pieno e determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone  Spa
e gia'  formato,  assicurando  il  trasferimento  dello  stesso  alle
dipendenze dei soggetti  a  cui  sara'  affidata  l'esecuzione  degli
interventi  di  caratterizzazione,  di  messa  in  sicurezza   e   di
bonifica»,  dopo  le  parole:  «di  avvalersi  dei   volumi   residui
disponibili presso la  discarica  di  Molinetto,»  sono  inserite  le
seguenti:  «previo  aggiornamento  dell'istruttoria  tecnica  per  la
verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai  rifiuti
conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti  di  cui
alla normativa vigente,  da  parte  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche' degli altri  enti,
anche avvalendosi del Sistema nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo» e
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «;  di  indire,  ove
ritenuto  necessario,  conferenze  di  servizi,  entro  sette  giorni
dall'acquisizione della disponibilita'  dei  progetti.  Qualora  alla
conferenza  di  servizi  il  rappresentante   di   un'amministrazione
invitata  risulti  assente  o  non  dotato  di   idoneo   potere   di
rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata  a  deliberare.
Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve  essere
motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le   specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In  caso  di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,    paesaggistico-territoriale    e     del     patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la determinazione,  in  deroga  all'articolo  14-quater,
comma  3,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'   subordinata
all'assenso,   rispettivamente,   del   Ministero   competente,   ove
l'amministrazione  dissenziente  sia  statale,  ovvero  della  giunta
regionale,  in  caso  di  dissenso  espresso  da   un'amministrazione
regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta»; 
      al comma 5: 
        al primo  periodo,  le  parole:  «Agli  oneri  derivanti  dal
presente articolo,» sono sostituite dalle  seguenti:  «All'attuazione
del presente articolo, ad eccezione del comma 5-bis,»; 
        al  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai  sensi  del
comma 1» sono inserite le seguenti: «,  al  pagamento  dei  lavori  e
delle opere  eseguiti  e  contabilizzati  dalla  precedente  gestione
commissariale ai sensi della  citata  ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006»; 
        al  terzo  periodo,  le  parole:  «per  il  limitato  periodo
intercorrente fino  alla  scadenza  del  termine  fissato  dal  primo
periodo del  comma  1  per  l'individuazione  delle  misure  e  degli
interventi ivi indicati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  il
limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente   decreto   e    l'emanazione    del    provvedimento    per
l'individuazione delle misure e degli  interventi  di  cui  al  primo
periodo del comma 1»; 
        al quarto periodo, le parole: «le  medesime  finalita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «le finalita' di cui al presente comma»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    « 5-bis. Al fine di sostenere  gli  interventi  di  bonifica,  di
messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e  in
particolare quelli relativi al trattamento delle acque di  falda,  e'
autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari
a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare». 
    All'articolo 13: 
      al  comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«conseguenti all'attuazione del presente decreto». 
    Nel titolo, dopo le parole: «settori agricoli in  crisi  e»  sono
inserite le seguenti: «del settore ittico nonche'».