(Allegato) (parte 2)
  All'articolo 38: 
  al comma 1, lettera c), dopo le parole: «non destinate annualmente»
sono inserite le seguenti: «alla copertura  degli  oneri  di  cui  al
comma 1-sexies o»; 
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.  Roma  Capitale  promuove  le  iniziative  necessarie   per
ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity  5,345
per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per  1.400
milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo  da
parte dello Stato; in caso  di  adesione,  gli  oneri  derivanti  dal
pagamento degli  interessi  e  del  capitale  del  suddetto  prestito
obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello  Stato,  con
efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in
corso al momento dell'adesione stessa. 
  1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede: 
  a)  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2026
al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2048; 
  b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  delle
risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari
a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  24,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2025  e  a  4,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine  di
assicurarne la disponibilita'  in  ciascuno  dei  predetti  anni,  le
giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le
finalita'  originarie  solo  per  la  parte  eccedente  gli   importi
complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato
ai sensi della presente lettera. 
  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2020 al  2048,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato
il limite di cui al primo periodo del presente comma. 
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da  parte  dei  possessori
delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del  fondo  di
cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita'  di  cui  all'articolo
14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  1-sexies. In  caso  di  adesione  da  parte  dei  possessori  delle
obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' destinato al rimborso  della  quota  capitale  delle
obbligazioni di cui al citato comma 1-bis. 
  1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai
minori   esborsi   eventualmente   derivanti   da    operazioni    di
rinegoziazione dei  mutui  in  essere  con  istituti  di  credito  di
competenza della Gestione commissariale di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
destinato ad  alimentare  un  fondo,  da  istituire  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'interno,  denominato  "Fondo  per  il
concorso al pagamento del debito dei comuni  capoluogo  delle  citta'
metropolitane"; il  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di  credito  ogni  iniziativa  utile  al
raggiungimento  di  detto  obiettivo.  L'eventuale  conclusione   dei
contratti di rinegoziazione e'  comunque  subordinata,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,  con  le  seguenti
modalita': 
    a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. In tal caso, il limite alle  somme  che  il  citato  Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare  a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto; 
    b) mediante riassegnazione delle somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario  a
valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di  tesoreria
ad esso intestato. In tal caso,  l'importo  delle  somme  versate  e'
computato ai fini della verifica del rispetto del limite  di  cui  al
secondo periodo della lettera a). 
  1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza
dei mutui contratti per spese di investimento  da  parte  dei  comuni
capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario  di  cui
all'articolo 244 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  1-septies  del  presente  articolo,  e'
riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2020 al 2033. All'onere derivante  dal  presente  comma,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033, si provvede: 
    a) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2020
al 2033, mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole:  "accantonata  per  l'anno  2017  e
2018" sono sostituite dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019" e le parole: "Servizio sanitario  nazionale  per  l'anno
2017 e per l'anno 2018" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019". Per l'anno 2019,
la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e'
ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo
articolo 18, comma  1,  secondo  gli  importi  definiti  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  1-decies. Il  Fondo  di  cui  al  comma  1-septies  e'  annualmente
ripartito,  su  richiesta  dei  comuni  interessati,  tra  i   comuni
capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il  ricorso
alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   la
dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli
articoli 243-bis e 246 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o che  hanno  deliberato  un  piano  di  interventi  pluriennale
monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.  Il  Fondo
e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  il  30  novembre  2019,  in
proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito. 
  1-undecies. I comuni con popolazione superiore  a  60.000  abitanti
che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato
di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  successivamente  hanno
deliberato la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai
sensi dell'articolo 243-bis  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano
delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo
articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  nella
salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di  quelli
relativi a procedure di affidamento  per  cui  sia  gia'  intervenuta
l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per  tutta
la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta'  di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in  funzione  della  suddetta
riduzione. E' fatta salva la  facolta'  del  prestatore  dei  beni  o
servizi  di  recedere  dal  contratto,  entro  trenta  giorni   dalla
comunicazione  della  manifestazione  di  volonta'  di   operare   la
riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione.
Il recesso e' comunicato all'amministrazione  e  ha  effetto  decorsi
trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione  da  parte
di quest'ultima. In caso di recesso, i  comuni  di  cui  al  presente
comma,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per   nuovi
affidamenti,   possono,   al   fine   di   assicurare   comunque   la
disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro  attivita',
stipulare  nuovi  contratti  accedendo  a  convenzioni-quadro   della
societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale  o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e
nazionale in materia di contratti pubblici. 
  1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "per la durata di  sei
mesi a decorrere  dalla  data  della  predetta  certificazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al raggiungimento dell'equilibrio di
cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto". 
  1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituita
dalla seguente: 
" 
    
+===============================+================================+
 |   Rapporto passivita'/impegni |    Durata massima del piano    |
 |      di cui al titolo I       |  di riequilibrio finanziario   |
 |                               |          pluriennale           |
 +===============================+================================+
 | Fino al 20 per cento          |             4 anni             |
 +-------------------------------+--------------------------------+
 | Superiore al 20 per cento     |            10 anni             |
 | e fino al 60 per cento        |                                |
 +-------------------------------+--------------------------------+
 | Superiore al 60 per cento     |            15 anni             |
 | e fino al 100 per cento per i |                                |
 | comuni fino a 60.000 abitanti |                                |
 +-------------------------------+--------------------------------+
 | Oltre il 60 per cento per i   |            20 anni             |
 | comuni con popolazione        |                                |
 | superiore a 60.000 abitanti   |                                |
 | e oltre il 100 per cento per  |                                |
 | tutti gli altri comuni        |                                |
 +===============================+================================+
    
". 
  1-quaterdecies. Nell'ambito delle misure  volte  ad  assicurare  la
realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di
Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.  All'onere  derivante  dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  1-quinquiesdecies. I comuni interessati dagli eventi sismici  della
provincia di Campobasso  e  della  citta'  metropolitana  di  Catania
individuati,  rispettivamente,  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019, approvano il rendiconto della gestione  previsto  dall'articolo
227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  relativo
all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019  e  lo  trasmettono  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dalla
data dell'approvazione»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Gli enti locali  che  hanno  proposto  la  rimodulazione  o
riformulazione del piano di riequilibrio ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14
febbraio 2019 di deposito della sentenza della  Corte  costituzionale
n. 18 del 2019,  anche  se  non  ancora  approvato  dalla  competente
sezione  regionale  della  Corte   dei   conti   ovvero   inciso   da
provvedimenti  conformativi  alla  predetta  sentenza  della  sezione
regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo  alla
normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi  888  e
889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2-ter La riproposizione di cui al comma  2-bis  deve  contenere  il
ricalcolo  complessivo  del  disavanzo   gia'   oggetto   del   piano
modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando  la
disciplina prevista per gli altri disavanzi. 
  2-quater Le rimodulazioni  di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  non
sospendono le  azioni  esecutive  e,  considerata  la  situazione  di
eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego  della
competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni
dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per  i
piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso  la  Commissione
di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  la  Commissione  predetta  e'  tenuta  a  concludere  la   fase
istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter  Entro  i  successivi  cinque  giorni,  la
Commissione invia le proprie  considerazioni  istruttorie  conclusive
alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede
alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio  riformulato
entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 
  2-quinquies. A decorrere dall'anno  2019,  al  comune  di  Campione
d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per  le  spese
di  funzionamento  dell'ente,  a  valere  sulle  somme  iscritte  nel
capitolo 1379, denominato  "Contributo  straordinario  al  comune  di
Campione  d'Italia",  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno». 
  Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  38-bis.  -  (Applicazione  delle   norme   in   materia   di
anticipazioni di liquidita' agli enti territoriali per  il  pagamento
dei debiti delle pubbliche  amministrazioni)  -  1.  All'articolo  1,
comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo  le
parole: "a quello del secondo esercizio precedente" sono aggiunte  le
seguenti: ". In ogni caso le medesime misure non si applicano  se  il
debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33  del
decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio
precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle  fatture
ricevute nel medesimo esercizio". 
  2. All'articolo l, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Il  Fondo  di  garanzia
debiti commerciali accantonato nel risultato  di  amministrazione  e'
liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le
condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859". 
  Art. 38-ter. - (Procedura di riconoscimento della legittimita'  dei
debiti fuori bilancio delle regioni) - 1. All'articolo 73,  comma  4,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  le
parole: "il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "il  Consiglio  regionale  o  la  Giunta
regionale provvedono entro trenta giorni". 
  Art. 38-quater. - (Recepimento dell'accordo tra  il  Governo  e  la
Regione siciliana) - 1.  I  liberi  consorzi  comunali  e  le  citta'
metropolitane  della  Regione  siciliana,  in  deroga  alle   vigenti
disposizioni generali  in  materia  di  contabilita'  pubblica,  sono
autorizzati ad  applicare,  nell'anno  2019,  in  caso  di  esercizio
provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  con  riferimento  all'ultimo
bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le  risorse
pubbliche   trasferite   per   la   realizzazione    di    interventi
infrastrutturali,  ad  effettuare,  con   delibera   consiliare,   le
necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo,
che sono recepite al momento  dell'elaborazione  e  dell'approvazione
del bilancio di previsione. 
  2. In relazione alle disposizioni del comma 1,  i  liberi  consorzi
comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga
alle  vigenti  disposizioni  generali  in  materia  di   contabilita'
pubblica, sono autorizzati a: 
    a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi  2018  e
precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non  e'  stato
deliberato. In tal caso,  nel  rendiconto  della  gestione,  le  voci
riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni
definitive  di  cassa»  sono  valorizzate   indicando   gli   importi
effettivamente   gestiti   nel   corso   dell'esercizio,   ai   sensi
dell'articolo 163, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b)  predisporre  un  bilancio  di  previsione  solo  annuale  per
l'esercizio 2019; 
    c) utilizzare nel 2019, ai  sensi  dell'articolo  187  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  in
sede  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione,  l'avanzo   di
amministrazione  libero,  destinato  e  vincolato  per  garantire  il
pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti: 
  "881-bis. Per un importo complessivo di 140  milioni  di  euro,  il
concorso alla finanza pubblica a carico della Regione  siciliana  per
l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla  base  dell'accordo  raggiunto
tra il Governo e la  Regione  stessa  in  data  15  maggio  2019,  e'
assicurato utilizzando le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione   -   Programmazione   2014-2020   gia'    destinate    alla
programmazione della Regione siciliana,  che  e'  corrispondentemente
ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la
nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue. 
  881-ter. Alla Regione siciliana e'  attribuito  un  importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del  contributo
alla finanza pubblica di cui al comma  881.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"; 
    b) al comma 885 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il
contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta'  metropolitane
di cui al periodo precedente e' incrementato,  per  l'anno  2019,  di
ulteriori 100 milioni di euro"». 
  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 39-bis. - (Bonus eccellenze) - 1. All'articolo 1, comma  717,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "programma operativo
nazionale",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"programma operativo complementare". 
  Art. 39-ter. - (Incentivo  per  le  assunzioni  nelle  regioni  del
Mezzogiorno) - 1. Agli oneri derivanti  dalle  assunzioni  effettuate
dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile  2019,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  si  provvede,  nel
limite di 200 milioni di  euro,  a  carico  del  programma  operativo
complementare  "Sistemi  di  politiche  attive   per   l'occupazione"
2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE  n.  22/2018  del  28
febbraio 2018». 
  All'articolo 40: 
  al comma 3, secondo periodo, le parole:  «sono  disciplinati»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate». 
  All'articolo 41: 
  al comma 1, le parole: «, altresi', anche»  sono  sostituite  dalla
seguente: «anche». 
  Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
  «Art. 41-bis. - (Riconoscimento della  pensione  di  inabilita'  ai
soggetti  che  abbiano  contratto  malattie  professionali  a   causa
dell'esposizione all'amianto) - 1.  All'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 sono inseriti i seguenti: 
  "250-bis. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, le disposizioni del  comma  250  del  presente
articolo  si  applicano  ai  lavoratori   in   servizio   o   cessati
dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da  patologia
asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito
di applicazione della presente disposizione anche i soggetti  di  cui
al primo periodo che: 
  a)  in  seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano
transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS,
compresi coloro che, per effetto  della  ricongiunzione  contributiva
effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio  1979,  n.
29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione  generale
obbligatoria; 
  b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla  pensione
entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma  276,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicate nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione  di  inabilita'
di cui al comma 250 del presente articolo. 
  250-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono emanate le disposizioni  per  l'applicazione  del
comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis  e'
riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per
l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni
di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022,  di
11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di
euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Agli  oneri
derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede: 
    a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a  1,1  milioni
di  euro  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  12,  comma  6,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6 milioni di
euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  11,7
milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per
l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
    c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500  euro  per
l'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto». 
  All'articolo 42: 
  al comma 1, le parole: «Ministro  delle  sviluppo  economico»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico». 
  All'articolo 43: 
  al comma 3: 
  all'alinea,  le  parole:  «legge  19  gennaio  2019,  n.  3»   sono
sostituite dalle seguenti: «legge 9 gennaio 2019, n. 3»; 
  dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo le  parole:  "nel  proprio
sito internet" sono inserite le seguenti: "ovvero per le liste di cui
al comma 11, nel sito internet del partito o del  movimento  politico
sotto il cui  contrassegno  si  sono  presentate  nella  competizione
elettorale,"»; 
  dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) dopo il comma 26 e' inserito il seguente: 
  "26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme  di
legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la  trasparenza
ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei  movimenti  politici
puo'  accedere  alle  banche  dati  gestite   dalle   amministrazioni
pubbliche o da enti che, a  diverso  titolo,  sono  competenti  nella
materia elettorale  o  che  esercitino  funzioni  nei  confronti  dei
soggetti equiparati  ai  partiti  e  ai  movimenti  politici.  Per  i
medesimi fini e per l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  della
Commissione possono essere  predisposti  protocolli  d'intesa  con  i
citati enti o amministrazioni"»; 
  alla lettera d): 
  all'alinea, le parole: «e' aggiunto il  seguente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
  al capoverso 28-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai
medesimi enti e' fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte,  le
elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre  forme
di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai  sensi  del  secondo
periodo in favore dei partiti, dei movimenti  politici,  delle  liste
elettorali  e  di  singoli  candidati  alla  carica  di  sindaco.  Le
elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre  forme
di sostegno a carattere patrimoniale di  cui  al  precedente  periodo
devono essere annotati in  separata  e  distinta  voce  del  bilancio
d'esercizio»; 
  dopo il capoverso 28-bis e' aggiunto il seguente: 
  «28-ter. Alle fondazioni,  alle  associazioni  e  ai  comitati  che
violano gli obblighi previsti dal comma  28-bis,  la  Commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore al  triplo  e  non  superiore  al
quintuplo del valore delle elargizioni  in  denaro,  dei  contributi,
delle prestazioni  o  delle  altre  forme  di  sostegno  a  carattere
patrimoniale ricevuti»; 
  al comma  4,  le  parole:  «legge  19  gennaio  2019,  n.  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 9 gennaio 2019, n. 3»; 
  dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti  delle  bande
musicali, delle organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale,
delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle   associazioni   di
promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il  termine  per
il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020». 
  All'articolo 44: 
  al  comma  1,  le  parole:   «interventi   infrastrutturali»   sono
sostituite dalla seguente: «investimenti», dopo le parole: «l'Agenzia
per la coesione territoriale procede» sono inserite le  seguenti:  «,
d'intesa   con   le   amministrazioni   interessate,»,   le   parole:
«dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono  sostituite
dalle seguenti:  «dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto» e  dopo  le  parole:  «Piano  operativo»  sono  inserite  le
seguenti: «per ogni amministrazione»; 
  al comma 2,  le  parole:  «e  dei  Ministeri  competenti  per  area
tematica, nonche' del partenariato economico e sociale, relativamente
agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3» sono sostituite
dalle  seguenti:  «e  rappresentanti,  per  i  Piani  di   competenza
regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per  i
Piani  di  competenza  ministeriale,  rappresentanti  delle  regioni,
nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli
ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3»; 
  al comma 3: 
  all'alinea, dopo le  parole:  «alle  amministrazioni  centrali»  e'
inserita la seguente: «, regionali»; 
  alla lettera b), la parola: «annuali» e' soppressa; 
  la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) esaminano eventuali proposte di modifiche al  Piano  operativo,
ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini  della  sottoposizione  delle
modifiche stesse al CIPE»; 
  la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) esaminano ogni aspetto che incida sui  risultati,  comprese  le
verifiche sull'attuazione»; 
  al comma 4, dopo  le  parole:  «FSC  2007-2013»  sono  inserite  le
seguenti: «gia' istituiti»; 
  al comma 5, le parole: «secondo le disposizioni normative di cui di
cui all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n.
190»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  le   disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190»; 
  il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in  ogni  caso
fermi le dotazioni  finanziarie  degli  strumenti  di  programmazione
oggetto di riclassificazione, come determinate alla data  di  entrata
in vigore del presente  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il
relativo  finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
assegnazioni  deliberate  dal  CIPE  e  i  soggetti  attuatori,   ove
individuati anche nei documenti attuativi»; 
  al comma 7, lettera b), la parola: «sentite»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «d'intesa con»; 
  il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. L'Amministrazione titolare del Piano  operativo  oggetto  della
riclassificazione, prevista al comma  1,  resta  responsabile  della.
selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano
gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
della   vigilanza   sulla   attuazione   dei   singoli    interventi,
dell'utilizzo   delle   risorse   per   fare   fronte   a    varianti
dell'intervento,  della  presentazione  degli  stati  di  avanzamento
nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari»; 
  al comma 9, le parole: «a fini» sono sostituite dalle seguenti: «al
fine»; 
  al comma 10: 
  l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 1,
eventualmente non rientranti nel  Piano  sviluppo  e  coesione,  sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro  per  il
Sud, di concerto con  le  amministrazioni  competenti,  limitatamente
alle lettere b) e c) del presente comma, al fine di contribuire:»; 
  la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) al finanziamento dei Piani sviluppo e  coesione  relativi  alle
amministrazioni per le quali  risultino  fabbisogni  di  investimenti
superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7»; 
  al comma 12, primo periodo, le parole: «di entrata in vigore  della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in
vigore del presente decreto»; 
  al comma  13,  terzo  periodo,  le  parole:  «Fondo  e  sviluppo  e
coesione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Fondo   sviluppo   e
coesione»; 
  al comma 14: 
  al primo periodo, le parole: «di cui  alla  delibera  CIPE  n.  25/
2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gia'   vigenti   per   la
programmazione 2014-2020»; 
  al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «Ministro  per  gli  affari
regionali» sono inserite le seguenti: «e  le  autonomie»  e  dopo  le
parole: «2007-2013» sono aggiunte le seguenti: «e  per  coordinare  e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario»; 
  al comma 15, lettera b), le parole:  «degli  interventi  ricompresi
nei Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dei Piani». 
  Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente: 
  «Art. 44-bis. -  (Incentivo  fiscale  per  promuovere  la  crescita
dell'Italia meridionale) - 1. Alle aggregazioni di societa',  per  le
quali non e' stato accertato lo stato di dissesto  o  il  rischio  di
dissesto  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n.  180,  ovvero  lo  stato  di  insolvenza  ai  sensi
dell'articolo  5  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   o
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del  codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle
regioni Campania, Puglia, Basilicata,  Molise,  Calabria,  Sicilia  e
Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero
conferimento di  azienda  o  di  rami  di  azienda  riguardanti  piu'
societa', si applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo,  a
condizione che il soggetto  risultante  dalle  predette  aggregazioni
abbia  la  sede  legale  in  una  delle  regioni  citate  e  che   le
aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal  diverso
organo competente per  legge,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' che
sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi  dell'articolo
2359  del  codice  civile  e   alle   societa'   controllate,   anche
indirettamente, dallo stesso soggetto. 
  2. Le attivita' per imposte anticipate  dei  soggetti  partecipanti
all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile  ai  sensi  dell'articolo  84  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai  sensi
del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 3 agosto 2017, recante  "Revisione  delle  disposizioni
attuative  in  materia  di  aiuto  alla  crescita  economica  (ACE)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e  ai
componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della  legge
30  dicembre  2018,  n.  145,  non  ancora  dedotti,  risultanti   da
situazioni patrimoniali approvate  ai  fini  dell'aggregazione,  sono
trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di curo, in
crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai  commi  3  e  4  del
presente articolo; il limite e' calcolato  con  riferimento  ad  ogni
soggetto partecipante all'aggregazione.  Ai  fini  del  rispetto  del
limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le  attivita'
per   imposte   anticipate   trasferite   al   soggetto    risultante
dall'aggregazione e, in  via  residuale,  le  attivita'  per  imposte
anticipate  non  trasferite   dagli   altri   soggetti   partecipanti
all'aggregazione.  In  caso  di  aggregazioni   realizzate   mediante
conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi'
oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al
primo periodo  ed  e'  obbligatoria  la  redazione  della  situazione
patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo  2501-quater,  commi  primo  e
secondo, del codice civile. 
  3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della
societa'   risultante   dall'aggregazione,   dell'opzione   di    cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In
caso   di   aggregazioni   realizzate   mediante   scissioni   ovvero
conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle
attivita' per imposte anticipate in crediti  d'imposta  dei  soggetti
conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio,  da
parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al  citato  articolo  11,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione,  se  non  gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio
in corso alla data in cui ha  effetto  l'aggregazione;  l'opzione  ha
efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha
effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo
11 del decreto-legge n.59 del 2016,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 119  del  2016,  nell'ammontare  delle  attivita'  per
imposte anticipate sono  compresi  anche  le  attivita'  per  imposte
anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi  del  presente
articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti  dalla  trasformazione
delle predette attivita' per imposte anticipate. 
  4. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  decorre  dalla  data  di  approvazione  del  primo
bilancio  della  societa'  risultante  dall'aggregazione   da   parte
dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente  per  legge,
nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte  anticipate
di cui  al  comma  2  iscritte  nel  primo  bilancio  della  societa'
risultante   dall'aggregazione;   per   la   restante    parte,    la
trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi  e
decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
Ai fini del periodo precedente, in caso  di  aggregazioni  realizzate
mediante scissioni ovvero  conferimenti  di  aziende  o  di  rami  di
azienda, per i soggetti  conferenti  e  per  le  societa'  scisse  la
trasformazione delle attivita'  per  imposte  anticipate  in  crediti
d'imposta  decorre  dalla   data   di   approvazione   del   bilancio
dell'esercizio nel corso del quale ha avuto  effetto  l'aggregazione.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla  data  in  cui  ha
effetto l'aggregazione: 
    a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili  le
perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le  eccedenze
residue  relative  all'importo  del  rendimento  nozionale   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative  ad
attivita' per imposte anticipate trasformate ai  sensi  del  presente
articolo; 
    b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti  alle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta  ai
sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui  al  presente
comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma  57,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
aggregazioni  alle  quali  partecipino  soggetti  che  abbiano   gia'
partecipato a un'aggregazione o siano risultanti  da  un'aggregazione
alla  quale  siano  state  applicate  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
  6. In caso di  aggregazioni  realizzate  mediante  conferimenti  di
aziende o di rami di azienda, alle perdite  fiscali  e  all'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica, di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  del  conferente
si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, riferendosi alla societa'  conferente  le  disposizioni
riguardanti  le  societa'  fuse  o  incorporate   e   alla   societa'
conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla  fusione
o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del  patrimonio  netto
quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui  al  comma  2  del
presente articolo. 
  7.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  alla  preventiva  comunicazione
ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  8. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5
milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro  per  l'anno
2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027,  di  34,1  milioni  di
euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro  per  l'anno  2029,  di
0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni  di  euro  per
l'anno 2033. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del  presente  articolo,
pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103  milioni  di  euro
per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  103,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 34,5 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  a  34,1
milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di  euro  per  l'anno
2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro
per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per  l'anno  2032  e  a  0,12
milioni di euro per l'anno 2033, si provvede: 
    a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a  80,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro  per  l'anno
2030  e  a  0,15  milioni  di  euro   per   l'anno   2032,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,  2022
e 2023, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
    c) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; 
    e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2021,   2022   e   2023,   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50  milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
parte corrente derivante dal riaccertamento dei  residui  passivi  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze». 
  All'articolo 46: 
  al comma 1: 
  alla lettera a), dopo le parole: «come modificato e  integrato  con
il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  29  settembre
2017»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017» e le parole: «sono  abrogate»
sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse»; 
  alla lettera b), le parole: «sono abrogate» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono soppresse». 
  All'articolo 47: 
  al comma 1,  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «architetti»  sono
inserite le seguenti: «, dottori agronomi, dottori forestali»; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «1-bis. Al fine di garantire il rapido  completamento  delle  opere
pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo denominato "Fondo salva-opere".  Il  Fondo  e'  alimentato  dal
versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento  del  valore  del
ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di
lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a  euro
200.000, e di servizi  e  forniture,  nel  caso  di  importo  a  base
d'appalto pari o superiore a euro  100.000.  Il  predetto  contributo
rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante  nel
quadro   economico   predisposto   dalla   stessa   al   termine   di
aggiudicazione definitiva. Le risorse  del  Fondo  sono  destinate  a
soddisfare,  nella  misura  massima  del  70  per  cento,  i  crediti
insoddisfatti  dei  sub-appaltatori,   dei   sub-affidatari   e   dei
sub-fornitori nei confronti  dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso  di
affidamento a contraente generale, dei  suoi  affidatari  di  lavori,
quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale,  nei  limiti
della dotazione del Fondo. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  il
contraente    generale,    entro    trenta    giorni    dalla    data
dell'aggiudicazione  definitiva,   provvedono   al   versamento   del
contributo all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun  esercizio
finanziario possono esserlo in quello successivo. 
  1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e  i  sub-fornitori,  al
fine di ottenere il pagamento da  parte  del  Fondo  salva-opere  dei
crediti  maturati  prima  della  data  di  apertura  della  procedura
concorsuale e alla  stessa  data  insoddisfatti,  devono  trasmettere
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la
documentazione  comprovante  l'esistenza  del  credito   e   il   suo
ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  il  contraente
generale, svolte le  opportune  verifiche,  certifica  l'esistenza  e
l'ammontare  del  credito.  Tale  certificazione  e'   trasmessa   al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e'  inopponibile  alla  massa  dei
creditori  concorsuali.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento
dei crediti, provvede  all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in
favore dei soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  surrogato  nei   diritti   del
sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso
l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al
sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai
creditori effettuati nel  corso  della  procedura  concorsuale,  fino
all'integrale recupero della somma pagata. 
  1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento
alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
predetta data di entrata in vigore, sono  individuati  i  criteri  di
assegnazione  delle  risorse  e  le  modalita'  operative  del  Fondo
salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare  l'istruttoria,
anche sulla base di  apposita  convenzione,  a  societa'  o  enti  in
possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di
terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti  dalla
convenzione sono posti a carico del Fondo. 
  1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in  relazione
a procedure concorsuali aperte dalla data del 1°  gennaio  2018  fino
alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati
sul Fondo salva-opere 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  33,5
milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo,  anche
per i crediti di cui al presente comma, secondo  le  procedure  e  le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater,  nei  limiti  delle
risorse del Fondo. 
  1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies  non  si
applicano  alle   gare   aggiudicate   dai   comuni,   dalle   citta'
metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni. 
  1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede: 
    a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni  di
euro   per   l'anno   2020,    mediante    corrispondente    utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare  sulla  quota  parte  del
fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  alla rubrica  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie,
sub-appaltatrici e sub-fornitrici». 
  Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
  «Art. 47-bis. -(Misure a sostegno della liquidita' delle imprese)- 
  1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente: 
  "4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre
anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma  18,
del presente codice e' calcolato  sul  valore  delle  prestazioni  di
ciascuna annualita' contabile del contratto di appalto, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo  inizio  della  prima  prestazione  utile  relativa  a
ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni"». 
  All'articolo 48: 
  al comma 1, le parole: «nonche' gli impegni» sono sostituite  dalle
seguenti: «nonche'  degli  impegni»  e  dopo  la  parola:  «milioni»,
ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro»; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «1-bis. Fermo restando che l'ammissibilita'  dei  progetti  di  cui
all'articolo 6, comma 4, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78
del 3 aprile 2017, e'  subordinata  alla  capacita'  di  incrementare
l'efficienza  energetica  rispetto  alla  situazione  ex   ante,   il
risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti  progetti  e'
determinato: 
    a) in base all'energia non rinnovabile sostituita  rispetto  alla
situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di
energia  tramite  le  fonti  solare,   aerotermica,   da   bioliquidi
sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui
all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
    b) in base  all'incremento  dell'efficienza  energetica  rispetto
alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi. 
  1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in  impianti
fino a 2 MW termici devono rispettare  i  limiti  di  emissione  e  i
metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle  15  e  16
dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico  16
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2  marzo
2016. 
  1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti
modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
gennaio 2017». 
  All'articolo 49: 
  al comma 1, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «5  milioni»  sono
inserite le seguenti: «di euro»; 
  al comma 2, dopo le parole: «che  si  svolgono»  sono  inserite  le
seguenti: «in Italia o»; 
  al comma 3, secondo periodo, le parole: «e' ripartito in tre  quote
annuali di pari importo ed» sono soppresse; 
  al comma 4: 
  alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  «manifestazioni  fieristiche
internazionali di settore» sono  inserite  le  seguenti:  «,  che  si
svolgono in Italia o all'estero,»; 
  alla lettera e), le parole: «e) le procedure» sono sostituite dalle
seguenti: «d) le procedure». 
  Dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 49-bis. - (Misure per favorire l'inserimento dei giovani  nel
mondo  del  lavoro)  -  1.  Al  fine  di  favorire  e  di  potenziare
l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal  mercato
del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro
che dispongono erogazioni liberali  per  un  importo  non  inferiore,
nell'arco di  un  anno,  a  10.000  euro  per  la  realizzazione,  la
riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti
in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  con
percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a
indirizzo agrario, e che  assumono,  a  conclusione  del  loro  ciclo
scolastico,  giovani  diplomati  presso   le   medesime   istituzioni
scolastiche  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   e'
riconosciuto un  incentivo,  sotto  forma  di  parziale  esonero  dal
versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  del  datore  di
lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi  dovuti  all'INAIL,
per un periodo massimo  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di
assunzione. 
  2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di  cui  al  comma  1,
sono ammesse le seguenti tipologie di interventi: 
    a)  laboratori  professionalizzanti   per   lo   sviluppo   delle
competenze; 
    b)  laboratori  e  ambienti  di  apprendimento   innovativi   per
l'utilizzo delle tecnologie; 
    c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata; 
    d)  attrezzature  e  dispositivi  hardware  e  software  per   la
didattica. 
  3. L'incentivo di cui al  comma  1  e'  riconosciuto,  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa  e
non e' cumulabile con altre agevolazioni  previste  per  le  medesime
spese. 
  4. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto solo nel  caso  in
cui le erogazioni liberali siano effettuate sul  conto  di  tesoreria
delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con  sistemi
di pagamento tracciabili. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
le modalita' e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui  al
comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma  1,  sulla
base  di  criteri  di  proporzionalita',  nonche'  le  modalita'  per
garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di  spesa
di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al  riconoscimento
dell'incentivo di cui al comma  1  e  al  monitoraggio  delle  minori
entrate contributive derivanti dal medesimo  ai  fini  del  rispetto,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. 
  6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale  di  istruzione
secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale  di
cui al comma 1 pubblicano nel proprio  sito  internet  istituzionale,
nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  l'ammontare  delle  erogazioni
liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche'  le  modalita'
di impiego delle risorse,  indicando  puntualmente  le  attivita'  da
realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione  del  presente
comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Per il riconoscimento  dell'incentivo  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per  l'anno  2021  e  di  6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al  relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 49-ter. - (Strutture temporanee nelle zone del  centro  Italia
colpite dal sisma) - 1. Fermi restando gli obblighi  di  manutenzione
coperti da  garanzia  del  fornitore,  la  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15  novembre
2016 compete ai comuni interessati dagli eventi sismici  verificatisi
nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori  le  medesime
strutture sono ubicate. 
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   si
provvede, nel limite  massimo  di  2.500.000  euro,  a  valere  sulle
risorse stanziate a  legislazione  vigente  per  il  superamento  del
predetto stato di emergenza». 
  All'articolo 50: 
  al comma 1, dopo le parole: «di 111»  sono  inserite  le  seguenti:
«milioni di» e dopo le parole: «di 47  milioni  di»  e'  inserita  la
seguente: «euro»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le risorse di cui all'articolo  20  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025»; 
  al comma 2: 
  all'alinea, le parole: «dal comma 1 del  presente  articolo  e  dal
secondo periodo della lettera n) del presente comma» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis del presente articolo», dopo  le
parole: «a 314,091» sono inserite le seguenti: «milioni di», dopo  le
parole: «a 317,891» sono inserite le seguenti: «milioni di» e dopo le
parole: «a 307,791» sono inserite le seguenti: «milioni di»; 
  alla lettera a), le parole: «292,4 milioni di euro annui  decorrere
dall'anno 2032» sono sostituite dalle  seguenti:  «292,4  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2032»; 
  alla lettera b), le parole: «di euro 2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di euro per l'anno 2020» e le parole: «di cui  alla  legge
all'articolo 1, comma 6 della legge 27  dicembre  2013  n.  47»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147»; 
  alla lettera f), le parole: «milioni euro», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti:  «milioni  di  euro»  e  dopo  la  parola:
«Fondo» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»; 
  alla lettera g), le parole: «dal  2019  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 2019 al» e dopo la parola: «Fondo»  sono  inserite  le
seguenti: «di conto capitale»; 
  alla lettera h), le parole da: «dell'autorizzazione» fino alla fine
della lettera sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  stanziamenti
iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  979,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  alla lettera i), dopo  le  parole:  «12,833  milioni  di  euro»  e'
inserita la seguente: «annui», dopo le parole: «9,4 milioni di  euro»
e'  inserita  la  seguente:  «annui»,  le  parole:   «Ministero   dei
trasporti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti», le  parole:  «per  anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020» e dopo le parole: «3,433
milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»; 
  alla lettera m),  dopo  le  parole:  «al  2025»  sono  inserite  le
seguenti: «, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»; 
  alla lettera n), le parole: «corrisponde utilizzo» sono  sostituite
dalle seguenti: «corrispondente utilizzo» e  il  secondo  periodo  e'
soppresso; 
  alla lettera r), dopo le  parole:  «5  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro»; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno
2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025». 
  Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: 
  «Art. 50-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».